Le procedure necessarie per i cittadini extracomunitari che desiderano avviare un'attività lavorativa autonoma in Italia.
I cittadini extracomunitari che desiderano svolgere un’attività di lavoro autonomo in Italia devono essere provvisti di un permesso di soggiorno idoneo come: permesso di soggiorno per lavoro autonomo, per lavoro subordinato non stagionale, per motivi familiari, per “assistenza minore”, per asilo, per attesa occupazionale o per protezione sussidiaria.
Il rilascio dei permessi di soggiorno avviene tramite l'autorità amministrativa competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 39 del D.P.R. n. 394/1999.
Coloro che possiedono un permesso di soggiorno per studio o formazione possono richiedere la conversione per avviare un'attività autonoma.
Per avviare un'attività di lavoro autonomo, è necessario richiedere il nulla osta presso la Camera di Commercio competente.
Come precedentemente sottolineato, per avviare legalmente un'attività imprenditoriale, il cittadino extracomunitario deve possedere un permesso di soggiorno valido. Tuttavia, la costituzione di una società italiana può avvenire anche senza il possesso del permesso, a condizione che sussistano le condizioni di reciprocità di cui all’art. 16 preleggi C.C., di volta in volta verificate dal notaio rogante.
Per informazioni e approfondimenti: https://www.dl.camcom.it/saroimpresa/saro-impresa-inoltre/sei-un-cittadino-extracomunitario-ecco-come-fare