Sicilia

Voucher 3I – Investire in innovazione!

Agevolazioni per startup e microimprese

Cos'è

Il “Voucher 3I – Investire in innovazione” sostiene l’innovazione incentivando l’acquisto di servizi professionali, resi esclusivamente da avvocati e consulenti in proprietà industriale, per la brevettazione delle invenzioni industriali.

A chi si rivolge:

La misura si rivolge a startup e microimprese.

Risorse

La misura ha una dotazione finanziaria di 9 milioni di euro per il biennio 2023-2024.

L’importo dell’agevolazione sarà concesso in regime “de minimis”, nelle misure di 1.000, 3.000 e 4.000 euro + IVA.

Come funziona

Il “Voucher 3I” consentirà di acquisire i seguenti servizi di consulenza forniti dai professionisti iscritti negli elenchi gestiti dal Consiglio Nazionale Forense e dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale:

  • verifica della brevettabilità dell'invenzione e ricerche di anteriorità preventive;
  • stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
  • deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

Presentazione domande

Con successivo decreto direttoriale del Ministero sarà fissato il termine di apertura per la presentazione delle domande ad Invitalia, soggetto gestore della misura.

Normativa

Ultima modifica
Ven 25 Ott, 2024

Yes I Start Up Sicilia

Yes I Start Up è un modello per la formazione e l’accompagnamento all’autoimpiego e alla creazione di impresa. Il modello formativo – ideato per accompagnare alla creazione d’impresa.

Il percorso formativo erogato sarà di 100 ore nelle quali il beneficiario sarà accompagnato, dai soggetti attuatori che erogheranno la formazione, a saper riconoscere e sviluppare le proprie attitudini imprenditoriali. Il beneficiario sarà formato sulle nozioni generali di management d’impresa, oltre a essere informato sulla rete degli attori istituzionali e sugli strumenti utili per fare impresa.

Chi può partecipare?

  • Maggiorenni, residenti o domiciliati in Sicilia, che non sono soci o amministratori di società attive;
  • Disoccupati, inoccupati, o persone in condizioni di disagio socio-economico;
  • Destinatari di politiche passive (CIG).

Cosa offre il corso?  

  • 100 ore di formazione GRATUITA su autoimprenditorialità, business planning, strategie di mercato e altro ancora.
  • Supporto personalizzato per la stesura del tuo business plan.
  • Accesso al 50% di finanziamento a fondo perduto con il programma Resto al Sud di Invitalia!

Il percorso di formazione/accompagnamento è articolato in due fasi:
FASE A: 80 ore da un minimo di 5 partecipanti ad un massimo 8;
FASE B: 20 ore in gruppi composti da un massimo tre allievi, per essere supportati al meglio per la stesura del progetto.

Il percorso formativo sarà realizzato in presenza e/o in modalità FAD sincrona mediante il sistema informativo di ENM.

Per maggiori informazioni clicca qui!


 

Ultima modifica
Ven 25 Ott, 2024

STARTUP INNOVATIVE

La startup innovativa rappresenta in tutti i Paesi avanzati un elemento chiave per migliorare l’economia, motore della crescita e dell’innovazione, creano occupazione, e pertanto tutti i Governi competitivi cercano di agevolarne la costituzione. 

In un epoca come quella attuale, caratterizzata dalla trasformazione tecnologica che accelera in modo esponenziale, è solo grazie alle startup che tutto il sistema economico può velocizzare i tempi di risposta alle nuove sfide. Il nostro Paese ha fino a oggi provveduto a sostenere la nascita di startup attraverso una regolamentazione che ne semplifica la costituzione e che contempla delle agevolazioni di natura fiscale. 

Vediamo quindi tutto quello che bisogna sapere su questo tipo di imprese, la sua disciplina legislativa e quali sono i vantaggi che il nostro ordinamento offre a seguito dell’iscrizione come ‘start-up innovative’ nel Registro delle Imprese.

In allegato una breve guida sulle startup e la Normativa vigente.

Regione

Il Governo prevede il finanziamento di 74 milioni di euro per la Regione Sicilia

Il Governo prevede il finanziamento di 74 milioni di euro per la Regione Sicilia.

Sono tre gli importanti decreti approvati in tempo record in Consiglio dei ministri. 
 

Il primo contiene misure urgenti in campo economico e fiscale, con particolare attenzione agli enti territoriali ed è in questo contesto che si inserisce il finanziamento di 74 milioni di euro per la Regione Sicilia.

Il secondo provvedimento riguarda l’ambito ben più corposo della legge di Bilancio 2025, che introduce un piano di spesa per il triennio 2025 – 2027. 
Il terzo decreto, che porterà a un aumento costante per il prossimo quinquennio del costo del diesel, è incentrato sulla revisione delle accise.

Il Governo conferma il prolungamento degli incentivi per il Sud Italia per occupazione giovanile e femminile. Saranno prolungati anche gli sgravi contributivi per le imprese situate nelle Zone economiche speciali (Zes) e si prevede il mantenimento della tassazione agevolata al 5% per i premi di produttività. In campo previdenziale, vengono confermate le misure già approvate nella legge di bilancio 2024, con particolari vantaggi per chi, pur in età pensionabile, sceglie di rimanere in attività lavorativa.

Tra le misure fiscali, resta ferma per il triennio la tassazione agevolata al 5% dei premi di produttività. In materia di pensioni, sono confermate le misure della legge di bilancio 2024. 
Il post-Pnrr vedrà l’implementazione di nuove risorse per garantire la continuità degli investimenti pubblici anche dopo il 2026, pur con una revisione della spesa pubblica.

Il decreto sulla revisione delle accise introduce importanti modifiche nel settore del gas naturale e dell’energia elettrica, anche se mancano ancora dettagli specifici. 
Si prevede un nuovo sistema di qualificazione per gli operatori, chiamato Soac, che garantirà benefici come l’esonero dalla cauzione per il pagamento delle imposte e la riduzione degli oneri amministrativi.

Per il capitolo gas naturale, verrà sostituito l’attuale metodo di acconto basato su parametri storici con un nuovo sistema di acconti mensili, calcolati sulla base delle fatturazioni mensili ai consumatori finali. La distinzione tra usi civili e industriali del gas sarà abolita, lasciando il posto a quella tra usi domestici e non domestici, sistema che verrà applicato anche all’energia elettrica.

Ultima modifica
Gio 24 Ott, 2024

Voucher 3I – Investire in innovazione

Agevolazioni per startup e microimprese

Cos'è

Il “Voucher 3I – Investire in innovazione” sostiene l’innovazione incentivando l’acquisto di servizi professionali, resi esclusivamente da avvocati e consulenti in proprietà industriale, per la brevettazione delle invenzioni industriali.

 

A chi si rivolge

La misura si rivolge a startup e microimprese.

 

Risorse

La misura ha una dotazione finanziaria di 9 milioni di euro per il biennio 2023-2024.

L’importo dell’agevolazione sarà concesso in regime “de minimis”, nelle misure di 1.000, 3.000 e 4.000 euro + IVA.

 

Come funziona

Il “Voucher 3I” consentirà di acquisire i seguenti servizi di consulenza forniti dai professionisti iscritti negli elenchi gestiti dal Consiglio Nazionale Forense e dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale:

  • verifica della brevettabilità dell'invenzione e ricerche di anteriorità preventive;
  • stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
  • deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

 

Presentazione domande

Con successivo decreto direttoriale del Ministero sarà fissato il termine di apertura per la presentazione delle domande ad Invitalia, soggetto gestore della misura.

 

Normativa

 

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Gio 24 Ott, 2024

Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale: come calcolare il proprio punteggio ISA

Una scheda informativa per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni su cosa sono gli ISA, come calcolare il proprio punteggio di affidabilità fiscale e cosa fare per migliorarlo.

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale, conosciuti con l'acronimo ISA, sono stati introdotti dall'Agenzia delle Entrate nel 2018, con l'obiettivo di favorire l'emersione spontanea dei redditi e contrastare l'evasione fiscale. Si tratta di strumenti di natura informatica che, attraverso l'analisi di una serie di dati e informazioni estratti dalla dichiarazione dei redditi e da altre fonti, attribuiscono a ciascun contribuente un punteggio di affidabilità fiscale compreso tra 1 e 10.

Un punteggio ISA alto indica una maggiore probabilità che la gestione aziendale o professionale sia condotta in modo regolare e trasparente, mentre un punteggio basso può far scattare verifiche fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'applicazione degli Indici non è obbligatoria per tutti i contribuenti, ma può rivelarsi un vantaggio. Un punteggio alto può infatti consentire di accedere a misure premiali, come la riduzione dei termini di pagamento delle imposte, la fruizione di un regime di controlli fiscali semplificati o essere esonerati dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta. L’istituzione degli ISA si inserisce tra la serie di iniziative che l’Agenzia ha avviato da qualche anno con l’obiettivo di favorire una sempre più proficua collaborazione tra Fisco e contribuenti e promuovere, utilizzando anche efficaci forme di assistenza, l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

La metodologia adottata dall'AdE tiene conto di una pluralità di indicatori, riconducibili a due gruppi:

  • indicatori elementari di affidabilità - che valutano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale;

  • indicatori elementari di anomalia - che segnalano situazioni di gravi incongruenze contabili e gestionali o disallineamenti tra dati e informazioni presenti nei diversi modelli di dichiarazione, o che emergono dal confronto con banche dati esterne.

Questi indicatori si distinguono, in base al punteggio che possono assumere, in due categorie:

  • indicatori elementari che, in presenza dell’anomalia, assumono un punteggio compreso tra 1 e 5: si riferiscono alle situazioni in cui vengono rilevate situazioni anomale di carattere contabile o dichiarativo, modulate in relazione alla loro gravità. Il punteggio 1 rileva la maggiore gravità dell’anomalia, il 5 la più lieve. Tra gli indicatori elementari di questo tipo rientrano, ad esempio, quelli relativi all’incidenza degli accantonamenti e degli oneri finanziari netti e all’analisi dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti;

  • indicatori elementari che, in presenza dell’anomalia, assumono un punteggio pari a 1: si tratta di fattispecie dichiarative considerate di particolare gravità. Tra queste troviamo quelle relative all’Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili e al margine operativo lordo negativo, quelle che verificano la plausibilità economica di grandezze come l’incidenza degli ammortamenti, dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione finanziaria e la copertura delle spese per dipendente.

 

 

Compilazione

Per prima cosa andrà indicato sul frontespizio del modello il codice dell'attività, a seconda della tabella di classificazione ATECO. Oltre a quelli trasmessi attraverso le dichiarazioni fiscali, per completare la compilazione andranno inseriti ulteriori dati che la stessa Agenzia delle entrate rende disponibili e che sono stati individuati nella Nota tecnica e metodologica delle variabili precalcolate, allegata ai decreti di approvazione e di modifiche agli ISA in applicazione nei relativi periodi d’imposta.

Sanzioni e controlli

È prevista una sanzione amministrativa da 250 fino a 2mila euro per i seguenti casi:

  • omissione della comunicazione dei dati rilevanti per la formazione dell'ISA;

  • comunicazione inesatta o incompleta dei dati.

A quali contribuenti si applicano

Gli ISA si applicano agli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come "attività prevalente", attività per le quali risulta approvato un ISA e che non presentano una causa di esclusione. Con la dicitura "prevalente" s’intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi. I contribuenti quindi che esercitano più attività devono prima valutare se due o più delle attività esercitate sono comprese nello stesso ISA. In tal caso, si devono sommare i ricavi o compensi provenienti dalle attività che, seppur contraddistinte da diversi codici attività, rientrano nel campo di applicazione del medesimo ISA.

 

Quando non si applicano

Gli ISA non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente:

  • inizia o cessa l’attività, cioè si trova in condizione di non normale svolgimento dell’attività;

  • dichiara ricavi di importo superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione.

Chi è escluso

Sono invece esclusi dall’applicazione degli ISA i contribuenti che:

  • hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta;

  • hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta;

  • dichiarano ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA. Si osserva che, per gli ISA DG40U, DG50U, DG69U e DK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione degli ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del TUIR;

  • non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività;

  • si avvalgono del regime forfetario agevolato;

  • che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (si veda anche il successivo paragrafo 2.3.1); 

  • categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, da quella prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata.

Non sono applicati anche a:

  • gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa;

  • le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del TFUE (art. 101, comma 10, del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017);

  • le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del TFUE (art. 18, comma 9, del Decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017);

  • le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;

  • i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” - codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” - codice attività 49.32.20, di cui all’ISA CG72U;

  • le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA DG77U;

  • i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Ultima modifica
Mer 23 Ott, 2024

Cos'è il patent box, spese ammesse e benefici

Una scheda informativa sul regime fiscale agevolato che permette alle imprese di ridurre la tassazione sui redditi che derivano dall'utilizzo dei beni immateriali.

Il Patent box è un regime fiscale agevolato, dedicato alle imprese, introdotto in Italia con la Legge di Stabilità del 2015 (Legge numero 190/2014) e successivamente modificato dal Decreto Crescita nel 2019. Si inserisce nel quadro delle agevolazioni fiscali per le PMI volte a incentivare l’innovazione. Si tratta infatti di una riduzione della tassazione sui redditi che derivano dall'utilizzo, diretto o indiretto, dei beni immateriali come ad esempio:

  • brevetti industriali;

  • disegni e modelli registrati;

  • software protetti da copyright;

  • segreti industriali;

  • know-how;

  • marchi d'impresa.

La misura è stata introdotta con l'obiettivo di favorire un maggior numero di investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo e incentivare il ritorno in Italia dei beni immateriali, spesso collocati all'estero, oltre al mantenimento di quelli già presenti nel nostro Paese. Per chi invece è interessato a investire in beni strumentali, la Nuova Sabatini offre un sostegno specifico alle imprese che acquistano macchinari, attrezzature e tecnologie.

L’agevolazione è rivolta a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza, incluse le organizzazioni stabili in Italia di residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo.

Sono invece escluse:

  • le società che determinano il reddito imponibile su base catastale o secondo il regime forfettario;

  • i contribuenti in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale.

Come si calcola

L'opzione è esercitabile solo a condizione che siano svolte attività di sviluppo e ricerca. Deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta al quale si riferisce.

È valida per cinque periodi di imposta ed è irrevocabile e rinnovabile. Per coloro che vogliono, è possibile passare dal vecchio regime al nuovo seguendo le modalità stabilite dal provvedimento dell'Agenzia (testo pdf).

Benefici fiscali: maggiorazioni e incentivi

Con la nuova disciplina è consentita una maggiorazione del 110% delle spese sostenute per attività di sviluppo e ricerca con l'obiettivo di mantenere, potenziare, tutelare e accrescere il valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati, sempre ai fini delle imposte dirette e di quella regionale sulle attività produttive. Rispetto alla disciplina precedente, non sono più compresi nei beni agevolati i marchi di impresa e il c.d. know-how.

Le attività rilevanti sono:

  • ricerca industriale e sviluppo sperimentale;

  • innovazione tecnologica;

  • design e ideazione estetica;

  • tutela legale diritti sui beni immateriali.

Quali spese sono ammesse nel regime del Patent Box

Nel regime possono essere agevolate diverse categorie di spese, a patto che siano strettamente collegate alle attività di ricerca e sviluppo sui beni immateriali tutelati. In particolare, rientrano tra i costi agevolabili:

  • le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto, impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti;

  • le quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria o operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e a quelli immateriali utilizzati per lo svolgimento delle attività rilevanti;

  • le spese per consulenze e servizi equivalenti collegati alle attività rilevanti;

  • le spese per materiali, forniture e altri prodotti impiegati nelle attività rilevanti;

  • le spese collegate al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al loro rinnovo, alla loro protezione e le spese relative alle attività per la prevenzione della contraffazione e per la gestione di contenziosi finalizzati alla tutela dei diritti medesimi.

Come abbiamo detto, queste spese devono essere incluse nella dichiarazione dei redditi per ottenere l'agevolazione e godere del beneficio fiscale.

Ultima modifica
Mer 23 Ott, 2024

Cos'è il patent box, spese ammesse e benefici

Una scheda informativa sul regime fiscale agevolato che permette alle imprese di ridurre la tassazione sui redditi che derivano dall'utilizzo dei beni immateriali.

Il Patent box è un regime fiscale agevolato, dedicato alle imprese, introdotto in Italia con la Legge di Stabilità del 2015 (Legge numero 190/2014) e successivamente modificato dal Decreto Crescita nel 2019. Si inserisce nel quadro delle agevolazioni fiscali per le PMI volte a incentivare l’innovazione. Si tratta infatti di una riduzione della tassazione sui redditi che derivano dall'utilizzo, diretto o indiretto, dei beni immateriali come ad esempio:

  • brevetti industriali;

  • disegni e modelli registrati;

  • software protetti da copyright;

  • segreti industriali;

  • know-how;

  • marchi d'impresa.

La misura è stata introdotta con l'obiettivo di favorire un maggior numero di investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo e incentivare il ritorno in Italia dei beni immateriali, spesso collocati all'estero, oltre al mantenimento di quelli già presenti nel nostro Paese. Per chi invece è interessato a investire in beni strumentali, la Nuova Sabatini offre un sostegno specifico alle imprese che acquistano macchinari, attrezzature e tecnologie.

L’agevolazione è rivolta a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza, incluse le organizzazioni stabili in Italia di residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo.

Sono invece escluse:

  • le società che determinano il reddito imponibile su base catastale o secondo il regime forfettario;

  • i contribuenti in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale.

Come si calcola

L'opzione è esercitabile solo a condizione che siano svolte attività di sviluppo e ricerca. Deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta al quale si riferisce.

È valida per cinque periodi di imposta ed è irrevocabile e rinnovabile. Per coloro che vogliono, è possibile passare dal vecchio regime al nuovo seguendo le modalità stabilite dal provvedimento dell'Agenzia (testo pdf).

Benefici fiscali: maggiorazioni e incentivi

Con la nuova disciplina è consentita una maggiorazione del 110% delle spese sostenute per attività di sviluppo e ricerca con l'obiettivo di mantenere, potenziare, tutelare e accrescere il valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati, sempre ai fini delle imposte dirette e di quella regionale sulle attività produttive. Rispetto alla disciplina precedente, non sono più compresi nei beni agevolati i marchi di impresa e il c.d. know-how.

Le attività rilevanti sono:

  • ricerca industriale e sviluppo sperimentale;

  • innovazione tecnologica;

  • design e ideazione estetica;

  • tutela legale diritti sui beni immateriali.

Quali spese sono ammesse nel regime del Patent Box

Nel regime possono essere agevolate diverse categorie di spese, a patto che siano strettamente collegate alle attività di ricerca e sviluppo sui beni immateriali tutelati. In particolare, rientrano tra i costi agevolabili:

  • le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto, impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti;

  • le quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria o operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e a quelli immateriali utilizzati per lo svolgimento delle attività rilevanti;

  • le spese per consulenze e servizi equivalenti collegati alle attività rilevanti;

  • le spese per materiali, forniture e altri prodotti impiegati nelle attività rilevanti;

  • le spese collegate al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al loro rinnovo, alla loro protezione e le spese relative alle attività per la prevenzione della contraffazione e per la gestione di contenziosi finalizzati alla tutela dei diritti medesimi.

Come abbiamo detto, queste spese devono essere incluse nella dichiarazione dei redditi per ottenere l'agevolazione e godere del beneficio fiscale.

Tipologia
Regione

Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale: come calcolare il proprio punteggio ISA

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale, conosciuti con l'acronimo ISA, sono stati introdotti dall'Agenzia delle Entrate nel 2018, con l'obiettivo di favorire l'emersione spontanea dei redditi e contrastare l'evasione fiscale. Si tratta di strumenti di natura informatica che, attraverso l'analisi di una serie di dati e informazioni estratti dalla dichiarazione dei redditi e da altre fonti, attribuiscono a ciascun contribuente un punteggio di affidabilità fiscale compreso tra 1 e 10.

Un punteggio ISA alto indica una maggiore probabilità che la gestione aziendale o professionale sia condotta in modo regolare e trasparente, mentre un punteggio basso può far scattare verifiche fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'applicazione degli Indici non è obbligatoria per tutti i contribuenti, ma può rivelarsi un vantaggio. Un punteggio alto può infatti consentire di accedere a misure premiali, come la riduzione dei termini di pagamento delle imposte, la fruizione di un regime di controlli fiscali semplificati o essere esonerati dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta. L’istituzione degli ISA si inserisce tra la serie di iniziative che l’Agenzia ha avviato da qualche anno con l’obiettivo di favorire una sempre più proficua collaborazione tra Fisco e contribuenti e promuovere, utilizzando anche efficaci forme di assistenza, l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

La metodologia adottata dall'AdE tiene conto di una pluralità di indicatori, riconducibili a due gruppi:

  • indicatori elementari di affidabilità - che valutano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale;

  • indicatori elementari di anomalia - che segnalano situazioni di gravi incongruenze contabili e gestionali o disallineamenti tra dati e informazioni presenti nei diversi modelli di dichiarazione, o che emergono dal confronto con banche dati esterne.

Questi indicatori si distinguono, in base al punteggio che possono assumere, in due categorie:

  • indicatori elementari che, in presenza dell’anomalia, assumono un punteggio compreso tra 1 e 5: si riferiscono alle situazioni in cui vengono rilevate situazioni anomale di carattere contabile o dichiarativo, modulate in relazione alla loro gravità. Il punteggio 1 rileva la maggiore gravità dell’anomalia, il 5 la più lieve. Tra gli indicatori elementari di questo tipo rientrano, ad esempio, quelli relativi all’incidenza degli accantonamenti e degli oneri finanziari netti e all’analisi dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti;

  • indicatori elementari che, in presenza dell’anomalia, assumono un punteggio pari a 1: si tratta di fattispecie dichiarative considerate di particolare gravità. Tra queste troviamo quelle relative all’Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili e al margine operativo lordo negativo, quelle che verificano la plausibilità economica di grandezze come l’incidenza degli ammortamenti, dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione finanziaria e la copertura delle spese per dipendente.

 

 

Compilazione

Per prima cosa andrà indicato sul frontespizio del modello il codice dell'attività, a seconda della tabella di classificazione ATECO. Oltre a quelli trasmessi attraverso le dichiarazioni fiscali, per completare la compilazione andranno inseriti ulteriori dati che la stessa Agenzia delle entrate rende disponibili e che sono stati individuati nella Nota tecnica e metodologica delle variabili precalcolate, allegata ai decreti di approvazione e di modifiche agli ISA in applicazione nei relativi periodi d’imposta.

Sanzioni e controlli

È prevista una sanzione amministrativa da 250 fino a 2mila euro per i seguenti casi:

  • omissione della comunicazione dei dati rilevanti per la formazione dell'ISA;

  • comunicazione inesatta o incompleta dei dati.

A quali contribuenti si applicano

Gli ISA si applicano agli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come "attività prevalente", attività per le quali risulta approvato un ISA e che non presentano una causa di esclusione. Con la dicitura "prevalente" s’intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi. I contribuenti quindi che esercitano più attività devono prima valutare se due o più delle attività esercitate sono comprese nello stesso ISA. In tal caso, si devono sommare i ricavi o compensi provenienti dalle attività che, seppur contraddistinte da diversi codici attività, rientrano nel campo di applicazione del medesimo ISA.

 

Quando non si applicano

Gli ISA non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente:

  • inizia o cessa l’attività, cioè si trova in condizione di non normale svolgimento dell’attività;

  • dichiara ricavi di importo superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione.

Chi è escluso

Sono invece esclusi dall’applicazione degli ISA i contribuenti che:

  • hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta;

  • hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta;

  • dichiarano ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA. Si osserva che, per gli ISA DG40U, DG50U, DG69U e DK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione degli ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del TUIR;

  • non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività;

  • si avvalgono del regime forfetario agevolato;

  • che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (si veda anche il successivo paragrafo 2.3.1); 

  • categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, da quella prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata.

Non sono applicati anche a:

  • gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa;

  • le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del TFUE (art. 101, comma 10, del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017);

  • le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del TFUE (art. 18, comma 9, del Decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017);

  • le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;

  • i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” - codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” - codice attività 49.32.20, di cui all’ISA CG72U;

  • le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA DG77U;

  • i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

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Come aprire una start up, la guida per aspiranti imprenditori

Indicazioni e news per avviare una nuova impresa emergente, con dati aggiornati sul settore, le misure di sostegno messe in campo dal Governo. 

Per startup (o start-up) si intende un'impresa emergente, nuova o appena quotata in borsa. C’è da dire però che il significato cambia a seconda del contesto in cui viene utilizzato. Principalmente la startup è un'organizzazione temporanea, rappresenta infatti la prima fase del ciclo di vita di un'azienda, quella di avviamento. Punta sull'innovazione ed è progettata per ideare un business model ripetibile e scalabile.

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