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QUADRO TECNICO PER LO SVILUPPO DI COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI

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24 giugno 2026 ore 09:30 - 11:00

 

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Gio 18 Giu, 2026

POLIZZE CATASTROFALI OBBLIGATORI

POLIZZE CATASTROFALI OBBLIGATORI: profili assicurativi, contrattuali e operativi


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18 giugno 2026 - ore 09:30
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Gio 18 Giu, 2026

Bonus donne 2026: i requisiti e le istruzioni INPS per l’esonero contributivo

I datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratrici svantaggiate o molto svantaggiate potranno beneficiare di un esonero del 100% dei contributi previdenziali.

Il Bonus donne un’agevolazione contributiva introdotta dal Decreto Lavoro per favorire l’occupazione stabile delle lavoratrici svantaggiate e le pari opportunità nel mercato del lavoro. La misura prevede un esonero del 100% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate o molto svantaggiate effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.

Con la circolare del 14 maggio 2026, n. 57, l'INPS ha fornito le istruzioni tecniche per il bonus donne, che può essere riconosciuta per un periodo massimo di 24 mesi. L'agevolazione si rivolge a donne di qualsiasi età che rientrano in specifiche condizioni di svantaggio, a condizione che l’assunzione determini un incremento occupazionale netto.

L’incentivo prevede un esonero contributivo fino a 650 euro mensili, che può salire a 800 euro per le assunzioni di lavoratrici residenti nelle regioni della ZES Unica.

Requisiti per accedere al Bonus donne

Possono accedere al Bonus donne 2026 tutti i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne svantaggiate o molto svantaggiate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.

L’incentivo spetta per l’assunzione di donne di qualsiasi età, ovunque residenti, che alla data dell’assunzione, risultino alternativamente:

  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenenti a una delle categorie individuate dalla definizione europea di "lavoratore svantaggiato";
  • appartenenti a una delle categorie individuate dalla definizione europea di “lavoratore svantaggiato”, comprese le donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Tra le categorie considerate svantaggiate, previste dall'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione europea, rientrano:

  • donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • giovani tra i 15 e i 24 anni;
  • donne senza diploma di scuola superiore o qualifica professionale o che abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • lavoratrici over 50;
  • persone con familiari a carico;
  • lavoratrici occupate in settori con forte disparità di genere;
  • appartenenti a minoranze etniche che necessitano di formazione linguistica o professionale.

Per ottenere l’agevolazione i datori di lavoro devono inoltre:

  • essere in regola con il DURC (Documento unico di regolarità contributiva);
  • rispettare gli obblighi in materia di lavoro, salute e sicurezza;
  • rispettare gli accordi e i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
  • garantire un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti;
  • applicare un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti
    collettivi di riferimento.

Il Bonus spetta anche in caso di:

  • contratti part-time;
  • rapporti instaurati tramite cooperative;
  • assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche se la missione presso l’utilizzatore è a termine.

Sono invece esclusi:

  • rapporti di lavoro domestico;
  • lavoro intermittente o a chiamata, anche a tempo indeterminato;
  • prestazioni di lavoro occasionale.

Importi, decorrenza e durata

Il Bonus donne consiste in un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi INAIL.

L’importo massimo dell’agevolazione è pari a:

  • 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice;
  • 800 euro mensili per le lavoratrici svantaggiate o molto svantaggiate residenti nella ZES unica.

La durata dell’incentivo varia in base alla categoria della lavoratrice:

  • 24 mesi per le donne molto svantaggiate prive di impiego da almeno 24 mesi;
  • 24 mesi per le donne prive di impiego da almeno 12 mesi appartenenti alle categorie svantaggiate previste dalla normativa UE;
  • 12 mesi per le donne svantaggiate rientranti nelle categorie previste dall’articolo 2 del regolamento UE 651/2014.

Lo sgravio contributivo si applica alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.

Il beneficio può essere sospeso esclusivamente nei casi di maternità obbligatoria, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro. In questo caso il periodo di fruizione dell’esonero viene differito.

Scadenze e termini per la presentazione delle domande

Per accedere al Bonus donne 2026 il datore di lavoro deve presentare domanda all’INPS tramite il modulo online disponibile nella sezione:

“Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus donne 2026”

L’INPS comunicherà con un successivo messaggio la data di attivazione del modulo telematico.

La domanda può essere presentata:

  • per assunzioni già effettuate;
  • per rapporti di lavoro non ancora instaurati.

Nel modulo devono essere indicati:

  • dati dell’impresa;
  • dati della lavoratrice;
  • tipologia di svantaggio;
  • contratto applicato;
  • retribuzione prevista;
  • dichiarazioni relative al rispetto delle condizioni richieste dalla normativa.

Nel caso di domande presentate prima dell’assunzione, l’INPS accantona le risorse disponibili e il datore di lavoro deve completare l’assunzione e inviare la comunicazione obbligatoria entro 10 giorni.

Compatibilità con altre agevolazioni

Il Bonus donne 2026 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive previsti dalla normativa vigente sulla stessa contribuzione datoriale.

Invece l’incentivo è compatibile con:

  • la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni prevista dalla legge di Bilancio 2025;
  • l’esonero per i datori di lavoro in possesso della Certificazione della parità di genere;
  • le agevolazioni che riducono la contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, come il bonus mamme lavoratrici.
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Mer 17 Giu, 2026

Bonus Zes per l’assunzione di over 35 nel Mezzogiorno

Focus sull'esonero contributivo per i datori di lavoro privati fino a 650 euro mensili per le assunzioni di disoccupati over 35 nelle regioni della Zona Economica Speciale.

Il Bonus Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES Unica 2026, introdotto dal Decreto Lavoro, prevede un esonero contributivo del 100% destinato ai datori di lavoro privati che assumono personale presso sedi situate nella ZES unica del Mezzogiorno e che occupano fino a 10 dipendenti nel mese dell’assunzione.

Le assunzioni, da effettuare entro il 31 dicembre 2026, devono essere a tempo indeterminato e riguardare lavoratori con almeno 35 anni di età, disoccupati da almeno 24 mesi.

L’agevolazione riconosce un esonero fino a 650 euro mensili per un periodo massimo di 24 mesi.

Il beneficio è subordinato all’applicazione di un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

 

A chi spetta l’agevolazione: requisiti per aziende e lavoratori

L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che effettuano assunzioni presso sedi o unità produttive situate nelle regioni della ZES Unica e che occupano fino a 10 dipendenti nel mese dell’assunzione, a condizione che l’assunzione determini un incremento occupazionale netto.

L’esonero contributivo, disciplinato dall’articolo 3 del decreto Lavoro, si applica alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026 di lavoratori che, alla data dell’assunzione:

  • abbiano almeno 35 anni;
  • siano disoccupati da almeno 24 mesi.

Per beneficiare legittimamente dell’agevolazione, la prestazione lavorativa deve essere svolta in una delle regioni comprese nella ZES Unica, indipendentemente dalla residenza del lavoratore assunto o dalla sede legale del datore di lavoro.

Le regioni che rientrano nella ZES unica sono:

  • Abruzzo;
  • Marche
  • Molise;
  • Campania;
  • Basilicata;
  • Sicilia;
  • Puglia;
  • Calabria;
  • Sardegna;
  • Umbria

Nel caso in cui la sede di lavoro venga trasferita al di fuori delle regioni agevolate, l’esonero non spetta più a partire dal mese successivo al trasferimento.

Il beneficio può essere riconosciuto anche per lavoratori già assunti a tempo indeterminato da un altro datore di lavoro che abbia fruito solo parzialmente dell’incentivo.

La fruizione dell’esonero può essere sospesa esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria per maternità. In queste situazioni, il periodo di utilizzo dell’agevolazione viene prorogato per il tempo corrispondente alla sospensione.

Condizioni per accedere agli esoneri contributivi

Il diritto a beneficiare degli esoneri contributivi è subordinato al rispetto di una serie di condizioni previste dalla normativa vigente.

In particolare, i datori di lavoro devono:

  • essere in regola con gli obblighi contributivi e con il Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • non aver commesso violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • applicare i contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

Dal 1° aprile 2026, inoltre, i datori di lavoro privati che richiedono incentivi contributivi finanziati con risorse pubbliche dovranno pubblicare le posizioni lavorative disponibili sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Tuttavia, in attesa del decreto attuativo che definirà le modalità operative, l’obbligo non è ancora effettivamente operativo, come chiarito dall’INPS.

La fruizione degli esoneri resta inoltre subordinata al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione previsti dal decreto legislativo n. 150/2015.

Le condizioni specifiche

Per accedere legittimamente al beneficio, i datori di lavoro:

  • non devono aver effettuato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi;
  • non devono procedere, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, al licenziamento del lavoratore assunto con l’esonero o di un dipendente con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva;
  • devono garantire un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti;
  • devono applicare ai lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

Contratti ammessi

La misura, pensata per favorire l’occupazione stabile, non si applica:

  • alle assunzioni a tempo determinato;
  • alle trasformazioni di rapporti di lavoro già esistenti;
  • ai contratti di lavoro intermittente o a chiamata, anche se a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo è invece riconosciuto per:

  • assunzioni a tempo indeterminato part-time;
  • rapporti di somministrazione a tempo indeterminato, anche quando la prestazione presso l’utilizzatore avviene a tempo determinato.

In questi casi, il requisito dimensionale dell’impresa va verificato con riferimento all’utilizzatore e non all’agenzia di somministrazione.

Ai fini del beneficio, inoltre, la sede di lavoro rilevante è quella in cui viene svolta concretamente l’attività lavorativa. Nel caso della somministrazione, quindi, conta il luogo in cui opera l’utilizzatore, indipendentemente dalla sede legale o operativa dell’agenzia.

Importo dello sgravio contributivo e durata dell’incentivo

L’agevolazione prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con l’esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’importo massimo riconosciuto è di 650 euro mensili per ciascun lavoratore.

Il beneficio è concesso nei limiti della spesa autorizzata dall’articolo 24, comma 7, del DL n. 60/2024 e in conformità ai criteri stabiliti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. L’aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni pensionistiche rimane invariata.

Bonus ZES 2026: domanda e adempimenti per i datori di lavoro

Per conoscere con certezza l’importo dell’agevolazione spettante e l’eventuale disponibilità residua delle risorse, il datore di lavoro deve presentare all’INPS una domanda di ammissione al beneficio.

La richiesta va trasmessa esclusivamente in modalità telematica tramite l’apposito modulo online disponibile sul sito dell’INPS, nella sezione:

“Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus ZES 2026”

L’Istituto comunicherà con un successivo messaggio la data di attivazione della procedura.

Nella domanda il datore di lavoro dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di applicare ai lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi indicati dal decreto-legge n. 62/2026.

La richiesta potrà essere presentata:

  • sia per assunzioni già effettuate;
  • sia per rapporti di lavoro non ancora avviati.

L’INPS effettuerà inoltre il monitoraggio delle risorse disponibili. Qualora emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento dei limiti di spesa previsti, l’Istituto non accoglierà ulteriori domande.

Compatibilità con altri incentivi

Come previsto dall’articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 62/2026, l’agevolazione non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote previdenziali previsti dalla normativa vigente in relazione ai contributi dovuti dal datore di lavoro.

Non è quindi possibile, ad esempio, cumulare il beneficio con la cosiddetta “Decontribuzione Sud” per gli stessi lavoratori.

Inoltre, l’incentivo non può essere combinato:

  • con il bonus per l’assunzione di lavoratori disabili previsto dalla legge n. 68/1999;
  • con l’incentivo per l’assunzione di percettori NASpI, pari al 20% dell’indennità residua spettante al lavoratore.

La misura resta invece compatibile:

  • con l’esonero contributivo collegato alla certificazione della parità di genere, previsto dalla legge n. 162/2021;
  • con le agevolazioni che riducono la contribuzione a carico del lavoratore, come l’esonero IVS per le lavoratrici madri introdotto dalla legge di Bilancio 2024.
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Mer 17 Giu, 2026

Incubatori ed acceleratori certificati – Credito d’imposta

Contributo in de minimis sotto forma di credito d’imposta per investimenti degli incubatori ed acceleratori certificati nel capitale delle start-up innovative

Cos'è

  • L’agevolazione fiscale Credito d’imposta per incubatori ed acceleratori certificati è messa a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l’obiettivo di incentivare l’accesso al capitale da parte delle start-up innovative e promuoverne lo sviluppo, anche nelle prime fasi di vita dell’impresa.
  • L'agevolazione sostiene gli investimenti degli incubatori ed acceleratori certificati nel capitale di rischio delle start-up innovative, tramite un credito d’imposta pari all’8% dell’investimento agevolabile.
  • L’investimento massimo agevolabile per ciascun incubatore o acceleratore certificato è pari a 500mila euro per periodo d’imposta.
  • L’investimento agevolabile deve essere mantenuto per almeno tre anni e può essere effettuato direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investano prevalentemente in start-up innovative o di altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.
  • L’agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento “de minimis” (Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione europea del 13 dicembre 2023). Pertanto, l’importo dell’agevolazione concessa rileva ai fini del calcolo del plafond “de minimis”, pari a 300mila euro nell’arco di tre anni per ciascun incubatore o acceleratore certificato richiedente.

 

A chi si rivolge

Possono beneficiare dell’agevolazione gli incubatori ed acceleratori certificati, di cui all’art. 25, comma 5 del DL 179/2012, che:

  • sono regolarmente costituiti, attivi e iscritti alla sezione speciale del Registro imprese di cui al comma 8 della norma di cui sopra;
  • non si classificano tra le imprese in difficoltà, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, né in altre condizioni ostative previste dalla normativa vigente.

 

Presentazione delle domande

L’istanza di accesso al contributo deve essere presentata via PEC all’indirizzo creditoimpostaincubatori@postacert.invitalia.it a partire dalle ore 10:00 del 30 marzo 2026, compilando l’apposito modulo di domanda, che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’incubatore o acceleratore richiedente.
Sarà possibile presentare istanze di accesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

 

Modulistica

Il modulo di domanda si trova in allegato al Decreto direttoriale 13 marzo 2026

 

Riferimenti

Di seguito si riportano le norme primarie di riferimento, le disposizioni attuative dell’incentivo e gli altri documenti utili:

 

Contatti

Per quesiti relativi all’accesso al contributo e all’istruttoria delle domande:
creditoimpostaincubatori@postacert.invitalia.it

 

Ufficio responsabile

Dipartimento per le politiche per le imprese
Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il Made in Italy
Div. IV – Politiche per le piccole e medie imprese, le start up, il movimento cooperativo, l’economia sociale
Via Molise, 2 - 00187 Roma
e-mail: dgind.div4@mise.gov.it

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Mar 16 Giu, 2026

Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria 2025

Finanziamenti in favore delle imprese editrici di emittenti radiofoniche e televisive

Cos'è

La legge di Bilancio 2022 - 2024 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria”, per l'anno 2022 e per l'anno 2023 (Legge 30 dicembre 2021 n. 234, L'art. 1, c. 375).
In attuazione di tale normativa sono stati emessi i dpcm per l’anno 2022 (DPCM 28 settembre 2022) e per l’anno 2023 (DPCM 10 agosto 2023).

Le somme non impiegate sono state ripartite con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l’individuazione di misure a sostegno delle assunzioni nel campo della digitalizzazione editoriale e degli investimenti in tecnologie innovative effettuati nel settore editoriale e delle emittenti radio televisive per l’anno 2025 e ripartizione delle risorse, adottato in data17 settembre 2025.

Il decreto ha previsto un contributo a fondo perduto per l’anno 2025 di complessivi 44 milioni di euro per incentivare gli investimenti orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale nel settore dell’editoria radiofonica e televisiva, delle imprese editrici di quotidiani e periodici e delle agenzie di stampa.

La misura straordinaria finanzia interventi di sostegno all'editoria, con l'obiettivo di incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, nonché' a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione.

Il contributo è destinato alle imprese che abbiano effettuato investimenti in tecnologie innovative per l’adeguamento delle infrastrutture e dei processi produttivi, finalizzate al miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell’utenza.

 

Risorse

Il DPCM 17 settembre 2025, in particolare l’ art. 3, dispone che la somma di euro 34 milioni venga destinata alle “Misure a sostegno degli investimenti in tecnologie innovative realizzati da emittenti televisive e radiofoniche” al fine di incentivare gli investimenti orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale nel settore dell’editoria radiofonica e televisiva riconoscendo un contributo per l’adeguamento e l’ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi, finalizzati al miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell’utenza, in misura pari al 70 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025.

 

Per maggiori informazioni

Le imprese editrici di quotidiani e periodici e le agenzie di stampa potranno reperire ulteriori informazioni sulla misura di sostegno sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Contatti

DGTEL - Divisione X. Emittenza radiotelevisiva. Contributi
Dott.ssa Giovanna MAGLIONE 06 5444.8367

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Mar 16 Giu, 2026

Nuova Transizione 5.0: al via piattaforma per la prenotazione

A partire dalle ore 12.00 di domani, venerdì 12 giugno 2026, sarà operativa sul portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), la piattaforma per la prenotazione delle agevolazioni previste dal Piano Transizione 5.0, a supporto degli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati e impianti FER.

Il Piano Transizione 5.0 rappresenta infatti uno degli strumenti più rilevanti della politica industriale nazionale, con uno stanziamento complessivo di risorse pubbliche pari a 9,8 miliardi di euro a sostegno della competitività, dell’innovazione e della sostenibilità del sistema produttivo italiano.

La misura agisce su tre direttrici strategiche: l’adozione di tecnologie avanzate e digitali, la digitalizzazione dei processi aziendali e la transizione verso modelli produttivi a più elevata sostenibilità ambientale. In quest’ultimo ambito rientrano, in particolare, gli investimenti in impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.

Sono agevolabili tutti gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2026 e fino al 30 settembre 2028. La finestra temporale pluriennale consente alle imprese di pianificare con certezza i propri percorsi di investimento e di cogliere le opportunità offerte dalla misura nell’orizzonte di medio periodo.

 

Per maggiori informazioni

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Mar 16 Giu, 2026

South Working Sicilia 2026: 30.000€ Fondo Perduto Lavoro Agile

Contributo a fondo perduto regionale per incentivare l’adozione del lavoro agile nelle imprese siciliane, ai sensi dell’Art. 3 della L.R. n. 1 del 5 gennaio 2026.

Il termine South Working indica il modello di lavoro agile svolto da lavoratori che, grazie alla flessibilità del lavoro da remoto, scelgono di operare dal Sud Italia, contribuendo allo sviluppo economico e sociale dei territori meridionali. La Regione Siciliana ha deciso di sostenere questo modello con risorse concrete, riconoscendo nel lavoro agile uno strumento strategico per trattenere talenti, attrarre lavoratori qualificati e aumentare la competitività delle imprese locali.

La base normativa è l’Art. 3 della Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2026, attuata tramite il Decreto del Presidente della Regione Siciliana dedicato agli incentivi a sostegno del lavoro agile (South Working). Il soggetto gestore dell’avviso è IRFIS FinSicilia S.p.A., l’istituto finanziario regionale che cura l’istruttoria e l’erogazione dei contributi.

Destinatari dei contributi di cui al presente Avviso sono le imprese aventi un’unità produttiva nel territorio dell’Unione europea o in uno Stato extra UE, che, alla data di presentazione della domanda, soddisfino i requisiti di ammissibilità previsti dal successivo articolo 6 e che abbiano effettuato nuove assunzioni di lavoratori subordinati a tempo indeterminato o trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i cui contratti di lavoro o specifici accordi tra le parti prevedano l’esecuzione della prestazione di lavoro nel territorio della Regione Siciliana, per un periodo minimo di cinque anni, prevalentemente in modalità agile, salvo il limite di presenza in locali aziendali di cui al successivo art. 7. a norma della legge 22 maggio 2017, n. 81 e successive modificazioni.
 

Cosa prevede

Le agevolazioni sono concesse a fronte di ogni nuova assunzione di lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ovvero di trasformazioni di contratti subordinati a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate successivamente al 9 gennaio 2026., nei cui relativi contratti o accordi si preveda l’esecuzione della prestazione di lavoro nel territorio della Regione Siciliana, per un periodo minimo di cinque anni, in modalità prevalentemente agile, a norma della legge 22 maggio 2017, n. 81 e successive modificazioni. Il contributo è pari ad euro 30.000,00 per ciascun lavoratore assunto occupato a tempo indeterminato in modalità agile e residente in Sicilia, per l’intero periodo quinquennale.

In sintesi, South Working Sicilia 2026 in 30 secondi

  • Cosa è: Contributo a fondo perduto regionale per incentivare l’adozione del lavoro agile nelle imprese siciliane, ai sensi dell’Art. 3 della L.R. n. 1 del 5 gennaio 2026.
  • Per chi: Microimprese, piccole, medie e grandi imprese con sede operativa in Sicilia, tutti i settori economici ammissibili.
  • Quanto: Fino a 30.000 euro a fondo perduto per beneficiario, su una dotazione totale di 54 milioni di euro.
  • Quando: Sportello aperto dal 30 giugno 2026 al 31 dicembre 2028.
  • Come: Domanda tramite IRFIS FinSicilia, soggetto gestore dell’avviso pubblico.

Sito di riferimento

https://www.irfis.it/incentivi-a-sostegno-del-lavoro-agile-south-working-art-3-l-r-n-1-del-5-gennaio-2026/

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Mar 16 Giu, 2026

I programmi occupazionali Messina e provincia

Le analisi del presente bollettino si focalizzano sulle principali caratteristiche delle entrate programmate nel mese di giugno 2026, con uno sguardo sulle tendenze occupazionali per il periodo giugno - agosto 2026

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Mar 16 Giu, 2026

PIU’ ARTIGIANATO - Contributi su finanziamenti per la realizzazione di investimenti

Resta operativo l’avviso “Più Artigianato”, che sostiene le imprese artigiane siciliane attraverso contributi collegati a finanziamenti, leasing e operazioni di investimento o scorte.

Si segnala l’Avviso pubblico “Più Artigianato”, misura regionale dedicata al sostegno degli investi-menti delle imprese artigiane operanti in Sicilia.

 L’intervento è finalizzato a favorire crescita, ammodernamento, innovazione e competitività delle imprese artigiane siciliane, attraverso agevolazioni collegate a finanziamenti bancari, leasing finanziari o altre operazioni ammissibili previste dalla documentazione ufficiale. La misura si rivolge alle imprese artigiane attive, con sede operativa in Sicilia, iscritte all’Albo delle imprese artigiane tenuto dalle Camere di Commercio siciliane e in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso. 

Le agevolazioni possono riguardare investimenti produttivi, beni strumentali, macchinari, attrezzature, software, interventi di ammodernamento, opere edili, impianti, scorte e altre spese ammissibili nei limiti stabiliti dalla documentazione ufficiale.

Le imprese interessate sono invitate a consultare la documentazione ufficiale pubblicata sul portale dell'ente gestore e dalla Regione Siciliana, verificando requisiti, modalità di presentazione, spese ammissibili, soggetti presentatori e disponibilità delle risorse.

Consulta il sito cliccando qui!

 

 

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Ven 12 Giu, 2026