Dal 2019, è stata introdotta l'obbligatorietà delle fatture elettroniche per le transazioni commerciali tra soggetti residenti o stabiliti in Italia. A partire dal 1° luglio 2022, tale obbligo si estende anche ai contribuenti beneficiari del regime di vantaggio e a coloro che operano nel regime forfettario. Ma quali sono i vantaggi concreti di questo sistema di fatturazione?
In primo luogo, si registra un notevole risparmio sui costi di stampa, spedizione e conservazione dei documenti. Eliminando la necessità di supporti cartacei, si riducono significativamente i costi associati alla gestione della documentazione.
Inoltre, la fatturazione elettronica agevola il processo di contabilizzazione dei dati, rendendolo più agile ed efficiente. Questo porta a una diminuzione degli errori e dei tempi impiegati nella gestione dei flussi di lavoro contabili.
Infine, la certezza della data di emissione e consegna delle fatture migliora l'efficienza nei rapporti commerciali tra clienti e fornitori. Grazie alla tracciabilità e all'archiviazione digitale, si favorisce una maggiore trasparenza e rapidità nelle transazioni commerciali.
In conclusione, la fatturazione elettronica rappresenta un passo significativo verso una gestione più moderna, efficiente e trasparente delle transazioni commerciali, offrendo vantaggi sia dal punto di vista economico che operativo.
Per ciascuna operazione rientrante nel campo di applicazione dell’IVA (imponibile, non imponibile, esente) il contribuente deve emettere una fattura o, nei casi previsti, ferma restando la sua responsabilità, deve assicurarsi che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo (art. 21, D.P.R. n. 633/1972).
La fattura di ammontare complessivo non superiore a 400 euro può essere emessa in modalità semplificata (fattura semplificata, art. 21-bis, D.P.R. n. 633/1972 e D.M. 10 maggio 2019). La fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi “al dettaglio”, che devono essere certificate mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 22 D.P.R. n. 633/1972). La legge prevede poi altri casi in cui l’emissione della fattura non è obbligatoria.