Sicilia

Decontribuzione Sud: sgravio contributivo per le imprese del Mezzogiorno

Indicazioni, aggiornamenti e novità sull'agevolazione contributiva per le imprese situate nelle regioni del Mezzogiorno. Tutto quello che c'è da sapere su requisiti, funzionamento e proroghe.

La Decontribuzione Sud (art. 27, co. 1, D.L. 104/2020; art. 1, co. 161-169, L. 178/2020) è un incentivo destinato ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni del Mezzogiorno, con l'obiettivo di favorire l'occupazione e ridurre il divario economico tra le aree del Paese.

Si tratta di uno sgravio contributivo volto a sostenere le imprese nelle regioni con difficoltà socio-economiche. La misura, introdotta per contrastare gli effetti della crisi economica post-Covid, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2024.

Come funziona

L'agevolazione prevede una riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Le percentuali variano a seconda delle annualità delle contribuzioni (sono esclusi dal calcolo della contribuzione i premi e i contributi per l'INAIL).

Ecco le aliquote previste dallo sgravio:

  • fino al 31 dicembre 2025: esonero del 30% dei contributi;

  • dal 2026 al 2027: esonero del 20%;

  • dal 2028 al 2029: esonero del 10%.

L'esonero non ha un limite massimo per singolo lavoratore.

Chi può beneficiarne

L'agevolazione è rivolta ai datori di lavoro privati con sede in una delle seguenti regioni del Sud Italia:

  • Abruzzo;

  • Basilicata;

  • Calabria;

  • Campania;

  • Molise;

  • Puglia;

  • Sardegna;

  • Sicilia.

Sono invece esclusi dall'esonero:

  • le imprese operanti nei settori finanziario e agricolo;

  • i datori di lavoro domestico.

Per i contratti di somministrazione, conta invece il luogo in cui si svolge la prestazione.

L'esonero contributivo si applica ai rapporti di lavoro dipendente, sia per nuove assunzioni che per contratti già in essere.

Come fare domanda

L'agevolazione viene applicata tramite le denunce retributive e contributive mensili (flusso Uniemens) secondo le istruzioni dell'INPS. Riferimenti normativi e circolari INPS forniscono i dettagli operativi per la richiesta.

Durata e finanziamenti

L’esonero contributivo per le micro, piccole e medie imprese del Mezzogiorno è stato prorogato fino al 31 dicembre 2029 dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (artt. 161-167).

La misura, inizialmente prevista dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2022, è stata estesa grazie a varie proroghe fino al 31 dicembre 2024. Per il periodo 2025-2029, l’effettiva applicazione dell’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), in conformità alla normativa sugli aiuti di Stato.

L’esonero è cofinanziato dal Programma Operativo Nazionale Spao (Pon Spao) con risorse Fse React-Eu.

Normativa

Di seguito i decreti, le circolari, le comunicazioni INPS e gli atti normativi di riferimento per la Decontribuzione Sud:

Decontribuzione Sud PMI

L’INPS, con la Circolare n. 32 del 30 gennaio 2025, ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione della nuova Decontribuzione Sud PMI, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025. L’agevolazione, prevista dall’articolo 1, commi 406-412 della legge n. 207/2024, è destinata alle microimprese e alle piccole e medie imprese con un massimo di 250 lavoratori a tempo indeterminato e con sede operativa nelle regioni del Mezzogiorno, ovvero Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

La Decontribuzione Sud PMI si applica ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati entro il 31 dicembre 2024, con esclusione del settore agricolo e domestico. Per gli anni successivi, l'agevolazione sarà riconosciuta per tutti i rapporti incentivabili, inclusi quelli trasformati a tempo indeterminato entro la fine dell'anno precedente.

L'agevolazione si estende anche ai lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato dall'Agenzia di somministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In questo caso, la sede di lavoro si considera il luogo effettivo della prestazione, indipendentemente dalla sede legale dell'Agenzia. Per i trasferimenti d’azienda o cessioni di contratto, il beneficio si trasferisce al nuovo datore di lavoro, purché la sede resti in una delle regioni del Mezzogiorno.

La durata dello sgravio è di 12 mensilità, escludendo tredicesima e quattordicesima se erogate per intero. Se invece vengono suddivise in rate mensili, rientrano nel calcolo dello sgravio, rispettando il limite massimo di 145 euro mensili per il 2025.

L’esonero è modulato come segue:

  • 2025: 25% dei contributi previdenziali fino a un massimo di 145 euro mensili.

  • 2026 e 2027: 20% fino a 125 euro mensili per ogni lavoratore assunto entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

  • 2028: 20% fino a 100 euro mensili per chi è stato assunto entro il 31 dicembre 2027.

  • 2029: 15% fino a 75 euro mensili per assunzioni fino al 31 dicembre 2028.

Restano esclusi dallo sgravio i premi e contributi INAIL, il contributo ai Fondi di solidarietà bilaterali, il Fondo di integrazione salariale (FIS) e il contributo dello 0,30% destinato ai Fondi interprofessionali per la formazione continua.

L'agevolazione è subordinata al rispetto delle norme sull’assunzione previste dal d.lgs. n. 150/2015, dalla legge n. 296/2006 e dalla legge n. 68/1999. È cumulabile con altre agevolazioni, come gli incentivi per l’assunzione di over 50 disoccupati o di donne svantaggiate, ma non con gli sgravi previsti per l’Assegno di Inclusione o il Supporto per la Formazione e il Lavoro.

Le aziende con sede legale fuori dal Mezzogiorno possono richiedere all’INPS il codice di autorizzazione "0L" per le unità operative situate nelle regioni agevolate. Lo sgravio sarà disponibile tramite il flusso Uniemens da febbraio 2025, con possibilità di recuperare gli arretrati di gennaio nei mesi di febbraio, marzo e aprile.

Infine, per le imprese con più di 250 dipendenti o che superano le soglie di fatturato previste dal Regolamento UE, è previsto un diverso esonero contributivo (art. 1, commi 413-415, della Legge di Bilancio 2025), la cui applicazione è soggetta all'autorizzazione della Commissione europea.

Il nuovo esonero non è cumulabile con le misure previste dal Decreto Coesione (artt.22-24, D.L. 60/2024).

Altri incentivi per il Mezzogiorno

Un'altra importante misura messa in campo dal governo per incentivare la nascita e lo sviluppo di nuove realtà imprenditoriali e libero professionali nel Mezzogiorno è l'agevolazione "Resto al Sud". 

 

Ultima modifica
Mer 19 Feb, 2025

Decontribuzione Sud: sgravio contributivo per le imprese del Mezzogiorno

La Decontribuzione Sud (art. 27, co. 1, D.L. 104/2020; art. 1, co. 161-169, L. 178/2020) è un incentivo destinato ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni del Mezzogiorno, con l'obiettivo di favorire l'occupazione e ridurre il divario economico tra le aree del Paese.

Si tratta di uno sgravio contributivo volto a sostenere le imprese nelle regioni con difficoltà socio-economiche. La misura, introdotta per contrastare gli effetti della crisi economica post-Covid, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2024.

Come funziona

L'agevolazione prevede una riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Le percentuali variano a seconda delle annualità delle contribuzioni (sono esclusi dal calcolo della contribuzione i premi e i contributi per l'INAIL).

Ecco le aliquote previste dallo sgravio:

  • fino al 31 dicembre 2025: esonero del 30% dei contributi;

  • dal 2026 al 2027: esonero del 20%;

  • dal 2028 al 2029: esonero del 10%.

L'esonero non ha un limite massimo per singolo lavoratore.

Chi può beneficiarne

L'agevolazione è rivolta ai datori di lavoro privati con sede in una delle seguenti regioni del Sud Italia:

  • Abruzzo;

  • Basilicata;

  • Calabria;

  • Campania;

  • Molise;

  • Puglia;

  • Sardegna;

  • Sicilia.

Sono invece esclusi dall'esonero:

  • le imprese operanti nei settori finanziario e agricolo;

  • i datori di lavoro domestico.

Per i contratti di somministrazione, conta invece il luogo in cui si svolge la prestazione.

L'esonero contributivo si applica ai rapporti di lavoro dipendente, sia per nuove assunzioni che per contratti già in essere.

Come fare domanda

L'agevolazione viene applicata tramite le denunce retributive e contributive mensili (flusso Uniemens) secondo le istruzioni dell'INPS. Riferimenti normativi e circolari INPS forniscono i dettagli operativi per la richiesta.

Durata e finanziamenti

L’esonero contributivo per le micro, piccole e medie imprese del Mezzogiorno è stato prorogato fino al 31 dicembre 2029 dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (artt. 161-167).

La misura, inizialmente prevista dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2022, è stata estesa grazie a varie proroghe fino al 31 dicembre 2024. Per il periodo 2025-2029, l’effettiva applicazione dell’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), in conformità alla normativa sugli aiuti di Stato.

L’esonero è cofinanziato dal Programma Operativo Nazionale Spao (Pon Spao) con risorse Fse React-Eu.

Normativa

Di seguito i decreti, le circolari, le comunicazioni INPS e gli atti normativi di riferimento per la Decontribuzione Sud:

 

Decontribuzione Sud PMI

L’INPS, con la Circolare n. 32 del 30 gennaio 2025, ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione della nuova Decontribuzione Sud PMI, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025. L’agevolazione, prevista dall’articolo 1, commi 406-412 della legge n. 207/2024, è destinata alle microimprese e alle piccole e medie imprese con un massimo di 250 lavoratori a tempo indeterminato e con sede operativa nelle regioni del Mezzogiorno, ovvero Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

La Decontribuzione Sud PMI si applica ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati entro il 31 dicembre 2024, con esclusione del settore agricolo e domestico. Per gli anni successivi, l'agevolazione sarà riconosciuta per tutti i rapporti incentivabili, inclusi quelli trasformati a tempo indeterminato entro la fine dell'anno precedente.

L'agevolazione si estende anche ai lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato dall'Agenzia di somministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In questo caso, la sede di lavoro si considera il luogo effettivo della prestazione, indipendentemente dalla sede legale dell'Agenzia. Per i trasferimenti d’azienda o cessioni di contratto, il beneficio si trasferisce al nuovo datore di lavoro, purché la sede resti in una delle regioni del Mezzogiorno.

La durata dello sgravio è di 12 mensilità, escludendo tredicesima e quattordicesima se erogate per intero. Se invece vengono suddivise in rate mensili, rientrano nel calcolo dello sgravio, rispettando il limite massimo di 145 euro mensili per il 2025.

L’esonero è modulato come segue:

  • 2025: 25% dei contributi previdenziali fino a un massimo di 145 euro mensili.

  • 2026 e 2027: 20% fino a 125 euro mensili per ogni lavoratore assunto entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

  • 2028: 20% fino a 100 euro mensili per chi è stato assunto entro il 31 dicembre 2027.

  • 2029: 15% fino a 75 euro mensili per assunzioni fino al 31 dicembre 2028.

Restano esclusi dallo sgravio i premi e contributi INAIL, il contributo ai Fondi di solidarietà bilaterali, il Fondo di integrazione salariale (FIS) e il contributo dello 0,30% destinato ai Fondi interprofessionali per la formazione continua.

L'agevolazione è subordinata al rispetto delle norme sull’assunzione previste dal d.lgs. n. 150/2015, dalla legge n. 296/2006 e dalla legge n. 68/1999. È cumulabile con altre agevolazioni, come gli incentivi per l’assunzione di over 50 disoccupati o di donne svantaggiate, ma non con gli sgravi previsti per l’Assegno di Inclusione o il Supporto per la Formazione e il Lavoro.

Le aziende con sede legale fuori dal Mezzogiorno possono richiedere all’INPS il codice di autorizzazione "0L" per le unità operative situate nelle regioni agevolate. Lo sgravio sarà disponibile tramite il flusso Uniemens da febbraio 2025, con possibilità di recuperare gli arretrati di gennaio nei mesi di febbraio, marzo e aprile.

Infine, per le imprese con più di 250 dipendenti o che superano le soglie di fatturato previste dal Regolamento UE, è previsto un diverso esonero contributivo (art. 1, commi 413-415, della Legge di Bilancio 2025), la cui applicazione è soggetta all'autorizzazione della Commissione europea.

Il nuovo esonero non è cumulabile con le misure previste dal Decreto Coesione (artt.22-24, D.L. 60/2024).

Altri incentivi per il Mezzogiorno

Un'altra importante misura messa in campo dal governo per incentivare la nascita e lo sviluppo di nuove realtà imprenditoriali e libero professionali nel Mezzogiorno è l'agevolazione "Resto al Sud". 

 

 

Regione

Fare impresa in Sicilia: 5 attività da avviare nel 2025

La Sicilia, con il suo ricco patrimonio culturale e naturale, è una regione che offre opportunità uniche per chi desidera avviare un’attività imprenditoriale. Dal turismo all’agricoltura, esistono settori strategici da esplorare nel 2025. Ecco cinque attività promettenti da considerare.

1. Agriturismo sostenibile

L’agriturismo è una delle attività più redditizie in Sicilia, grazie alla presenza di paesaggi mozzafiato e prodotti tipici apprezzati in tutto il mondo.

Nel 2025, il trend della sostenibilità continuerà a crescere. Offrire esperienze autentiche, come visite guidate ai vigneti biologici o corsi di cucina tradizionale, può attirare un pubblico sempre più ampio.

Puntare su pratiche eco-friendly, come l’uso di energia rinnovabile e la riduzione degli sprechi, non solo risponde alle esigenze del mercato, ma contribuisce anche alla valorizzazione del territorio.

2. Produzione di prodotti tipici locali

La Sicilia è famosa per i suoi prodotti enogastronomici, tra cui olio d’oliva, vini, agrumi e pistacchi. Avviare un’attività legata alla trasformazione e vendita di questi prodotti è una scelta strategica.

Nel 2025, la domanda di prodotti biologici e a chilometro zero sarà in aumento. Investire in certificazioni di qualità e creare un marchio riconoscibile possono fare la differenza.

Inoltre, collaborare con reti locali o piattaforme di e-commerce aiuta a raggiungere nuovi mercati, sia in Italia che all’estero.

3. Turismo esperienziale

Il turismo in Sicilia non si limita alle spiagge e ai monumenti storici. Sempre più viaggiatori cercano esperienze uniche, come escursioni nei borghi, percorsi enogastronomici o tour archeologici.

Aprire un’agenzia che organizza attività personalizzate può essere una scelta vincente. Progettare itinerari che combinano cultura, natura e gastronomia consente di attrarre turisti italiani e stranieri.

Integrare tecnologie digitali, come app per la prenotazione o guide virtuali, migliora l’esperienza del cliente e aumenta la competitività sul mercato.

4. Energie rinnovabili e fotovoltaico

Con l’obiettivo europeo di ridurre le emissioni di CO2, il settore delle energie rinnovabili è in piena espansione. La Sicilia, grazie al clima favorevole e alle numerose ore di sole, rappresenta un luogo ideale per investire nel fotovoltaico.

Avviare un’impresa che installa pannelli solari o fornisce servizi di consulenza energetica è un’opportunità da cogliere. Inoltre, molte aziende agricole sono interessate a soluzioni energetiche sostenibili per ridurre i costi di produzione.

Nel 2025, si prevede anche un aumento degli incentivi pubblici per le imprese green, rendendo il settore ancora più interessante.

5. Artigianato digitale e design

La tradizione artigianale siciliana è famosa per la ceramica, i tessuti e i gioielli fatti a mano. Combinare queste competenze con le tecnologie digitali può aprire nuovi orizzonti.

Creare uno shop online o partecipare a marketplace internazionali consente di valorizzare i prodotti locali e raggiungere clienti in tutto il mondo. Il design contemporaneo, ispirato alla cultura siciliana, può conquistare nuove nicchie di mercato.

Collaborare con designer locali e sviluppare collezioni limitate aiuta a distinguersi dalla concorrenza e a creare valore aggiunto.

Tipologia
Regione

Contributi 80% fondo perduto per le imprese turistiche in Sicilia

Stanziati 135 milioni di euro per la concessione di agevolazioni alle imprese turistiche alberghiere ed extra-alberghiere

Il dipartimento Turismo della Regione Siciliana, con un decreto (il ddg 4613/2024) pubblicato sulla Gurs n. 57 del 27 dicembre 2024 ha pubblicato l'avviso da 135 milioni di euro per la concessione di agevolazioni alle imprese turistiche alberghiere ed extra-alberghiere, finanziato con le risorse del Fondo sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027.

L’obiettivo del nuovo bando è incentivare investimenti produttivi per il miglioramento del livello qualitativo dell’offerta ricettiva e dei servizi, anche nella prospettiva della destagionalizzazione, tenendo conto inoltre dei profili legati alla compatibilità ambientale, alla sostenibilità, alla digitalizzazione e al recupero del patrimonio immobiliare dismesso, anche di valore storico.

 

Infatti le proposte progettuali dovranno essere rispondenti ad almeno una delle seguenti finalità:

  1. Il potenziamento dell’offerta turistica;
  2. l’innalzamento degli standard qualitativi dell’offerta; 
  3. l’ampliamento ed il miglioramento dei servizi, volti anche alla destagionalizzazione dell’offerta;
  4. il riutilizzo produttivo di beni immobili dismessi, con particolare riferimento agli immobili con valenza storico culturale

     

Contributi imprese turistiche 2025: chi può partecipare?

Sono previsti contributi per varie tipologie di aziende (dalle micro alle grandi imprese), per richieste che possono andare da 50 mila fino a 3 milioni e mezzo di euro. Le attività economiche individuate attraverso i codici Ateco sono “Alloggio”, “Alberghi e strutture simili” e “Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni” come villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, affittacamere, case-vacanza, bed and breakfast, residence, alloggi connessi ad aziende agricole o ittiche.

I soggetti proponenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, i principali requisiti di ammissibilità: 

  1. essere imprese regolarmente costituite e iscritte nel “Registro delle Imprese”, ancorché inattive o di nuova istituzione, e possedere un ATECO primario in uno dei settori ammissibili
  2. possedere i requisiti di classificazione o dimostrare di potere acquisire i requisiti di classificazione previsti dalla vigente normativa in materia di strutture ricettive;
  3. di possedere al momento della presentazione dell’istanza l’unità locale presso il territorio della Regione Siciliana o, alternativamente, di impegnarsi a disporre al momento del primo pagamento dell’aiuto dell’unità locale identificata in sede di domanda
  4. essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente e impegnarsi a produrre i relativi titolo abilitativi al momento del primo pagamento;
  5. trovarsi in regime di contabilità ordinaria solo per le imprese che partecipano alla richiesta di agevolazione in regime di esenzione
  6. essere in possesso di documentazione idonea, ivi compresa Lettera di Credenziali, rilasciata da Istituti bancari, da intermediari finanziario da Consorzi Fidi iscritti ex 106 TUB, attestante la capacità di copertura finanziaria dell’iniziativa (Iva compresa), al netto del contribuito richiesto; 
  7. essere in regola con il pagamento degli oneri contributivi ed assistenziali, ove ricorra;

Potranno essere assegnati contributi in conto capitale in regime “de minimis” per le richieste da 50mila a 300mila euro, con intensità massima pari all’80 per cento delle spese ammissibili, oppure “in esenzione” per le istanze di importo compreso tra 300mila e 3,5 milioni di euro. In questo secondo caso le soglie massime sono fissate al 60 per cento per le micro e piccole imprese (Mpi), al 50% per le medie e al 40% per le grandi imprese. Le agevolazioni non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici (regionali, nazionali o comunitari) richiesti per le stesse spese ammissibili.

 

Maggiori informazioni clicca qui!

Ultima modifica
Gio 13 Feb, 2025

Fondo per le politiche giovanili 2024-2026

Il governo Schifani ha approvato, su proposta dell’assessore alle Politiche sociali, Nuccia Albano, il piano triennale degli interventi del Fondo per le politiche giovanili 2024-2026, che prevede risorse pari a 4.988.915 euro, così come da intesa della Conferenza unificata tra il Governo e le Regioni, comprensive del cofinanziamento regionale.

Il piano triennale, è finalizzato all’attivazione di diverse azioni, tra le quali iniziative rivolte a sostenere il sistema integrato delle politiche giovanili, al fine di consentire piena partecipazione e inclusione, con particolare attenzione a chi è in condizione di svantaggio e ai Neet, alla vita politica, culturale e sociale, riconoscendone il ruolo di principali agenti nel processo di sviluppo e di cambiamento.

Il Piano prevede anche azioni di contrasto alla dispersione scolastica, di promozione dell’educazione civica e dell’impegno sociale e dell'orientamento personale e professionale. Prevede, inoltre, un rafforzamento della rete fra enti e università, puntando su discipline innovative come l’intelligenza artificiale, per favorire l’occupazione e l’accesso al mercato del lavoro. Attraverso la pubblicazione di appositi bandi, saranno finanziati progetti realizzati da enti e associazioni giovanili, soggetti del terzo settore, anche con il coinvolgimento di enti locali, che dovranno prioritariamente intercettare i giovani nei territori decentrati con modalità innovative, creative e originali.

fonte Ufficio Stampa e Documentazione Regione Siciliana https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/fondo-politiche-giovanili-si-al-piano-5-milioni-albano-investire-sui-ragazzi

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Gio 13 Feb, 2025

ATECO: COS'E'

Il codice ATECO, a cosa serve?

Il codice ATECO è necessario per l’apertura di una nuova partita IVA. In questo caso, infatti, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate la tipologia dell’attività che si intende svolgere sulla base della classificazione ATECO 2007, comunicazione necessaria affinchè ciascuna attività sia classificata in modo standardizzato ai fini fiscali, contributivi e statistici. Contemporaneamente, sempre in relazione all’attività economica di riferimento e al suo codice ATECO, l’impresa DEVE denunciare l’Inizio attività al Registro Imprese/REA che DEVE essere congruente..

Ogni eventuale variazione dell’attività economica successiva DEVE essere comunicata al fisco, insieme ad un nuovo codice ATECO.

Il codice ATECO, com'è fatto?

Il codice ATECO è una combinazione alfanumerica nella quale le lettere individuano il macrosettore economico mentre i numeri (da 2 fino a sei 6) rappresentano, in modo dettagliato, le specifiche articolazioni e sottocategorie dei settori stessi.

Le varie attività economiche sono raggruppate, dal generale al particolare, in questo modo:

  1. sezioni (1 lettera)
  2. divisioni (numero a 2 cifre)
  3. gruppi (numero a 3 cifre)
  4. classi (numero a 4 cifre)
  5. categorie (numero a 5 cifre)
  6. sottocategorie (numero a 6 cifre)

La struttura di classificazione è ad “albero” e parte dal livello 1, più aggregato e distinto in 21 sezioni, fino a giungere al livello massimo di dettaglio, livello 6, comprendente 1226 sottocategorie.

La scelta è guidata per approssimazioni successive: partendo dalle sezioni, si arriva a classificarsi nella specifica sottocategoria che meglio descrive la propria attività.

La classificazione è standardizzata a livello europeo fino alla quarta cifra, mentre le categorie e le sottocategorie (rispettivamente livello 5 e 6) possono differire tra i singoli paesi, per meglio cogliere le specificità nazionali.

Dopo diverse revisioni (Ateco 1991, Ateco 2002, Ateco 2007, Ateco 2022), dal 1° gennaio 2025, entra in vigore Ateco 2025, e dal 1° aprile 2025 la nuova classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO 2025 diventerà operativa nel Registro Imprese.  ATECO 2025 sostituisce la precedente classificazione per descrivere più accuratamente le attività economiche, considerando i processi di innovazione e le recenti trasformazioni che hanno interessato l'economia e la società.

 

Cosa succederà dal 1° aprile 2025

Il codice ATECO associato alla tua impresa sarà aggiornato automaticamente.
Nella Visura troverai il nuovo codice ATECO 2025 e, per un periodo transitorio, anche quello precedente.

Il nuovo codice ATECO sarà attribuito dalla Camera di commercio in base alla tabella di conversione che Istat pubblicherà nei primi mesi del 2025.

Nella Banca Dati Ateco sono disponibili tutti i dettagli sull'aggiornamento.

Per maggiori informazioni visita il sito ISTAT   

 

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Gio 13 Feb, 2025

I Programmi occupazionali Messina e Provincia - Gennaio 2025

Le analisi del presente bollettino si focalizzano sulle principali caratteristiche delle entrate programmate nel mese di Gennaio 2025, con uno sguardo sulle tendenze occupazionali per il periodo Gennaio - Marzo 2025.

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Gio 13 Feb, 2025

Moda: 15 milioni per la filiera delle fibre tessili naturali e della concia

In arrivo i primi 15 milioni di euro dedicati alla valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e della concia della pelle, con l'obiettivo di potenziare l’autonomia di approvvigionamento delle materie prime naturali nell’industria tessile nazionale. È quanto prevede il decreto interministeriale firmato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze e dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il decreto interministeriale individua le modalità di attuazione dell’intervento volto a promuovere e sostenere gli investimenti, la ricerca e l’innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione delle fibre tessili naturali, di quelle provenienti da processi di riciclo e da quelli di concia della pelle, con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il loro riutilizzo, la biologicità e l’impatto ambientale.

La misura, rivolta alle micro, piccole e medie imprese operanti nei settori del tessile (codice ATECO 13) e della concia del cuoio (codice ATECO 15.11), ha una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro, di cui 10 milioni per la concessione di contributi a fondo perduto e 5 milioni per la concessione di finanziamenti agevolati, nei limiti del Regolamento de minimis.

La misura è stata rifinanziata dalla Legge di Bilancio per l'anno 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) per un ammontare pari a 15,5 milioni di euro per il triennio 2025-2027. Durante il Tavolo Moda il ministro Urso aveva anticipato i provvedimenti dedicati al sostegno del comparto che rappresenta l'eccellenza del Made in Italy, nello specifico per promuovere la sostenibilità del settore sono dedicati 30,5 milioni.

Le linee di intervento della misura riguardano i seguenti programmi:

  • "crescita e innovazione" con investimenti finalizzati all’aumento della capacità produttiva, nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale e riduzione degli sprechi e certificati da soggetti qualificati;

  • "sostenibilità ambientale" con l’acquisizione di beni strumentali, certificazioni ambientali di prodotto e di processo, utilizzo di fibre tessili di origine naturale e di materiali provenienti da processi di riciclo e di scarto di lavorazioni.

Per i programmi di investimento comportanti spese di importo non superiore a 100mila euro, il contributo a fondo perduto concesso sarà pari al 60% delle spese.

Per i programmi di investimento comportanti spese tra 100mila e 200mila euro, il contributo a fondo perduto sarà pari al 60% delle spese fino a 100.000 euro e con finanziamento agevolato all’80% per la quota restante.

Le spese dovranno riguardare: l’acquisto e l’installazione di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica; la formazione del personale dedicata all’uso dei nuovi macchinari; l’acquisto di brevetti, licenze d’uso, certificazioni di sostenibilità di prodotto o di processo, nuove licenze software per la tracciabilità della filiera; attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale.

Invitalia, per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni.

Con successivo decreto direttoriale saranno individuati i termini per la presentazione delle domande di agevolazione, gli schemi in base ai quali devono essere presentate e l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del soggetto gestore.

 

Per maggiori informazioni

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Lun 10 Feb, 2025

BANDO - Dipartimento delle attività produttive

Azione 1.1.4 - Avviso pubblico Sicilia opportunità per la ricerca e le infrastrutture

Data scadenza: 30/04/2025 entro le ore 12:00

Scadenza: 30/04/2025 entro le 12:00

 

Agevolazioni per la realizzazione di nuove infrastrutture di ricerca (Ir) e il loro ammodernamento (dagli ampliamenti strutturali ai nuovi allestimenti tecnologici), e la creazione o il potenziamento di infrastrutture di prova e sperimentazione (Ips), ossia laboratori dove le imprese possano testare e sviluppare innovazioni.

Particolare attenzione viene posta alla creazione di reti e sinergie. Viene premiata, infatti, la capacità di collaborazione tra infrastrutture di ricerca regionali ed europee, con l’obiettivo di generare ricadute positive sul sistema imprenditoriale siciliano e una cooperazione proficua tra centri di ricerca e imprese.

La dotazione finanziaria attuale è di 68,2 milioni di euro, con possibilità di incrementare le risorse di oltre 3,7 milioni, fino a raggiungere un importo complessivo di 72 milioni di euro.

Sarà possibile presentare le istanze dal 31 marzo al 30 aprile 2025 attraverso una piattaforma informatica dedicata, il cui indirizzo sarà comunicato (prima dell’apertura della finestra temporale per la trasmissione delle istanze) sia sul portale della Regione (sezione dipartimento Attività produttive) che sul sito del Pr Fesr Sicilia 2021/2027 (www.euroinfosicilia.it).

 

Sicilia opportunità per la ricerca e le infrastrutture | Regione Siciliana

 

Ultima modifica
Ven 07 Feb, 2025

Come funziona la maxi-deduzione per le nuove assunzioni

Come funziona la maxi-deduzione per le nuove assunzioni

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti importanti sull’applicazione della maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione, introdotte dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023, chiamato anche bonus nuove assunzioni.

Queste misure, prorogate per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, mirano a incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, prevedendo una maggiorazione del 20% sul costo del personale deducibile, con un aumento al 30% per categorie di lavoratori svantaggiati.

Di seguito, una sintesi delle principali disposizioni chiarite dall'Agenzia nella Circolare n. 1, del 20 gennaio 2025

 

Chi può beneficiare delle agevolazioni

Possono accedere all’agevolazione i seguenti soggetti, a condizione che producano redditi calcolati con il metodo analitico:

  • titolari di reddito d’impresa, tra cui:
    • soggetti passivi IRES (società di capitali e enti commerciali);
    • enti non commerciali residenti, ma solo per attività commerciali (con contabilità separata);
    • soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia per attività commerciale;
    • società di persone e imprese individuali, incluse imprese familiari e coniugali.
  • esercenti arti e professioni, anche in forma associata, con reddito di lavoro autonomo determinato analiticamente;
  • persone fisiche non residenti che producono nel territorio dello Stato redditi ivi imponibili:
    • di lavoro autonomo determinati analiticamente (ai sensi dell’articolo 54 del Tuir), per mezzo di una base fissa;
    • d’impresa determinati analiticamente (ai sensi degli articoli 55 e seguenti del Tuir), per mezzo di una stabile organizzazione.

Sono esclusi dall’agevolazione:

  • i datori di lavoro con redditi non classificabili né come reddito d’impresa né come reddito di lavoro autonomo abituale (es. imprenditori agricoli con reddito agrario);
  • i soggetti che adottano il regime forfetario o altre modalità non analitiche di determinazione del reddito (ad eccezione di specifiche situazioni, come la tonnage tax).

In particolare l’attività deve essere operativa da almeno 365 giorni (o 366 per i periodi che includono il 29 febbraio 2024) prima dell’inizio del periodo agevolato mentre, per le imprese con periodo d’imposta inferiore a 365 giorni (es. nuove aziende), l’attività deve comunque essere stata esercitata per almeno un anno. La data di inizio attività deve inoltre essere rilevata dai modelli fiscali (AA7/10 o AA9/12) o da elementi che dimostrino l’effettivo avvio operativo.

Con riguardo agli enti non commerciali, l’agevolazione è concessa esclusivamente per i lavoratori assunti a tempo indeterminato nell’ambito di attività commerciali, a condizione che sia garantita un’evidenza contabile separata.

L’accesso all’agevolazione è escluso per i soggetti con redditi calcolati in modo forfetario, limitandola invece a chi adotta il metodo analitico per la determinazione del reddito, come stabilito dalla normativa fiscale.

Per le nuove compagnie (new company) nate da operazioni di riorganizzazione aziendale, la normativa prevede regole specifiche che considerano la continuità dei contratti di lavoro. Nel caso delle imprese soggette al regime della tonnage tax (la determinazione forfettaria dell'imponibile, calcolato in base al tonnellaggio e all'anzianità delle navi) come quelle operanti nel trasporto marittimo, l’agevolazione è applicabile per i redditi determinati sia analiticamente che, in parte, forfetariamente.

In sintesi, l’intento della normativa è escludere i soggetti non operativi o in liquidazione, favorendo invece realtà economicamente solide e regolari, capaci di contribuire a un aumento reale e sostenibile dell’occupazione.

I requisiti oggettivi richiesti

Per accedere al beneficio, è necessario dimostrare un effettivo incremento occupazionale. Le verifiche includono:  

  • incremento del numero dei dipendenti a tempo indeterminato rispetto alla media dell’anno precedente, escludendo eventuali riduzioni in altre società collegate o controllate;
  • crescita complessiva dell’organico aziendale, considerando anche i contratti a tempo determinato.

La mancata crescita del numero complessivo dei dipendenti o un decremento occupazionale complessivo escludono il diritto al beneficio, anche se ci sono trasformazioni qualitative (ad esempio, contratti da determinato a indeterminato).

Per evitare fenomeni distorsivi, l'incremento occupazionale deve essere calcolato al netto delle riduzioni di personale avvenute in società controllate, collegate o riconducibili, anche indirettamente, allo stesso soggetto.

La circolare chiarisce il concetto di "gruppo interno" e le modalità di calcolo degli incrementi occupazionali nelle società a controllo congiunto o collegate, che devono essere proporzionati alle rispettive quote di controllo e partecipazione. Nel perimetro del gruppo rientrano anche le persone fisiche che esercitano arti o professioni e gli enti con reddito d'impresa o attività professionali, così come individui e enti che, pur non svolgendo abitualmente attività imprenditoriale o professionale, detengono partecipazioni di controllo o collegamento.

Inoltre, la circolare ha spiegato le modalità di calcolo dell'incremento occupazionale, considerando situazioni specifiche come cessione di contratti di lavoro, trasferimento di azienda, assegnazione a stabili organizzazioni estere, trasferimento del dipendente all'estero, distacco, somministrazione di personale e conversione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Determinazione della maggiorazione

La maggiorazione, pari al 20% del costo del personale per nuove assunzioni, è calcolata come il minore tra:  

  • il costo effettivo dei nuovi assunti (voce B9 del conto economico, art. 2425 c.c.);
  • l’incremento del costo complessivo del personale rispetto all’anno precedente (31 dicembre 2023).

La circolare specifica che, quando un contratto a termine viene convertito in un contratto a tempo indeterminato, la maggiorazione si applica solo a partire dalla data della conversione.

Sono esclusi dal calcolo della maggiorazione i seguenti oneri:

  • costi dei dipendenti non rilevanti ai fini dell'incremento occupazionale;
  • accantonamenti come il trattamento di fine rapporto e oneri valutati secondo il principio IFRS (International Financial Reporting Standards).

La maggiorazione è aumentata al 30% per l'assunzione di categorie vulnerabili, individuati nell’Allegato 1 del Decreto, tra cui:

  • lavoratori molto svantaggiati secondo il Regolamento UE 651/2014;
  • persone con disabilità, ex degenti psichiatrici, tossicodipendenti, minori in difficoltà, detenuti e vittime di violenza;
  • donne con almeno due figli minori o residenti in aree svantaggiate;
  • donne vittime di violenza inserite in percorsi di protezione;
  • giovani beneficiari di incentivi all’occupazione;
  • ex percettori del reddito di cittadinanza decaduti dal beneficio.

Per i gruppi di imprese, il beneficio è ridotto in proporzione al rapporto tra il decremento e l’incremento occupazionale complessivo del gruppo. Ogni impresa calcola il beneficio sulla base del proprio incremento occupazionale netto.

Nel caso di gruppi di enti non commerciali residenti, la maggiorazione è applicabile solo per le assunzioni relative all’attività commerciale. Se il personale opera in entrambe le attività (commerciale e istituzionale), la maggiorazione è calcolata in base al rapporto tra i ricavi dell’attività commerciale e quelli totali. Per esempio, se il costo dei nuovi assunti è di €20.000 e l’incremento complessivo del costo del personale è di €25.000, con un rapporto ricavi commerciali/totali pari a 0,2, la base di calcolo (€20.000) viene moltiplicata per 0,2, ottenendo €4.000. Su questa somma si applica la maggiorazione del 20%.

Infine, per attività con reddito determinato in parte analiticamente (ad esempio, il regime tonnage tax), la maggiorazione è proporzionale ai ricavi generati dall’attività analitica rispetto ai ricavi totali. Tuttavia, per il personale impegnato esclusivamente in attività con reddito forfettario, il beneficio non è applicabile.

Adempimenti e controlli

La Circolare chiarisce che, per il calcolo degli acconti delle imposte sui redditi:

  • in relazione all’acconto per il periodo successivo al 31 dicembre 2023, non si devono applicare le disposizioni previste dall'articolo 4 del Decreto;
  • in relazione all’acconto per il periodo successivo al 31 dicembre 2024, l’imposta di riferimento del periodo precedente deve essere calcolata senza considerare le disposizioni del citato articolo 4.

In ambito di accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso, viene specificato che trovano applicazione le normative generali previste per le imposte sui redditi.

Proroga e determinazione degli acconti

La Legge di Bilancio 2025 ha prorogato l’agevolazione per i tre periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2024, ma solo per i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, per gli incrementi occupazionali registrati al termine di ciascun periodo rispetto all’anno precedente.

L’agevolazione deve essere calcolata su base mobile, in modo da consentire il calcolo dell’incremento occupazionale rispetto al periodo d’imposta precedente, garantendo una verifica dinamica e coerente dei requisiti normativi (ad esempio, l’anzianità aziendale).

Per la determinazione degli acconti, il comma 400 stabilisce i seguenti criteri specifici per il calcolo degli acconti fiscali nei periodi d’imposta interessati dalla proroga:

  • metodo storico: per i periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2025 (quindi 2026, 2027, 2028), non si tiene conto della maggiore deduzione del costo del personale prevista dall’articolo 4 del Decreto. Per il periodo d’imposta 2025, le disposizioni dell’articolo 4, comma 7, del Decreto si applicano già, senza necessità di ulteriori riferimenti normativi;
  • metodo previsionale: per gli acconti relativi ai periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2024 (ovvero 2025, 2026, 2027), non devono essere incluse le nuove disposizioni di proroga che prevedono la deducibilità maggiorata del costo del personale derivante da nuove assunzioni.
Ultima modifica
Gio 06 Feb, 2025