Bando ISI INAIL 2025 – apertura procedura per la compilazione della domanda: 13 aprile 2026 (fino alle ore 18.00 del 28 maggio 2026)
Inail ha pubblicato l’avviso relativo al nuovo Bando ISI per l’anno 2025 con l’obiettivo di incentivare le imprese alla realizzazione di progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori
Inail ha pubblicato l’avviso relativo al nuovo Bando ISI per l’anno 2025 con l’obiettivo di incentivare le imprese alla realizzazione di progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli all’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per ridurre in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare l’efficienza e la sostenibilità complessiva e diminuire i livelli di rumorosità o il rischio infortunistico o quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.
Il finanziamento concedibile è a fondo perduto, calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA, secondo le seguenti specifiche:
per gli Assi 1.1, 2, 3, 4 nella misura del 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili. Novità 2025: le imprese hanno la facoltà di affiancare al progetto principale un intervento aggiuntivo, selezionabile tra quelli espressamente previsti, per ciascun Asse, nell’elenco degli interventi aggiuntivi ammissibili, che può essere finanziato fino all’80% del suo valore, entro un limite massimo pari alla minore cifra tra l’importo massimo erogabile di 20.000,00 euro e l’importo corrispondente al residuo del massimale finanziabile calcolato sottraendo da 130.000,00 euro l’importo richiesto per il progetto principale;
per l’Asse 1.2 nella misura dell’80% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
per l’Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura: fino al 65% per i destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole) e fino all’80% per i destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).
L’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo di 130.000,00 euro; non è previsto limite minimo per le imprese con meno di 50 dipendenti richiedenti un finanziamento per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1.2).
L’iniziativa è rivolta:
alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) secondo le distinzioni di seguito specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento;
agli Enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117/2017, come modificato dal decreto legislativo n. 105/2018, limitatamente all’Asse 1.1, tipologia di intervento d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.
Le tipologie di progetto ammissibili sono suddivise in 5 Assi di finanziamento:
Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’Allegato 1.1) – Asse di finanziamento 1;
Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’Allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1;
Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’Allegato 2) – Asse di finanziamento 2;
Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’Allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’Allegato 4) – Asse di finanziamento 4;
Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’Allegato 5) – Asse di finanziamento 5.
L’INAIL ha comunicato le date di avvio della procedura per la compilazione della domanda: dal 13 aprile 2026 fino alle ore 18.00 del 28 maggio 2026.
Tramite la sezione del sito www.inail.it – ACCEDI AI SERVIZI ONLINE – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consente, attraverso un percorso guidato, la compilazione e l’inoltro della domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali/provinciali.
Forfettario, chi ha diritto allo sconto INPS del 35% nel 2026 e come averlo?
Il contribuente che apre P. Iva a marzo 2026 (attività commerciale) in regime forfettario, può chiedere la riduzione INPS del 35%, a condizione che sia iscritto alla Gestione INPS Artigiani e Commercianti e che possieda i requisiti del regime forfettario.
La scadenza del 28 febbraio riguarda soprattutto chi era già attivo (esempio i forfettari operativi nel 2025 che vogliono iniziare a usare il regime contributivo agevolato dal 2026, oppure chi passa da ordinario a forfettario dal 01.01.2026). Per chi invece avvia una nuova attività nel corso del 2026, la regola richiamata è diversa. Nel caso di una nuova apertura nel 2026 (es. marzo), l’Inps con la circolare n. 14 del 09.02.2026 chiarisce testualmente che i soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2026, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e immediata predisposizione della tariffazione annuale”. Pertanto, l’attività avviata dopo il 28.02.2026 (o in generale nel 2026) il contribuente – se intende ottenere la riduzione INPS del 35% - deve comunicare la richiesta di adesione all’agevolazione con la massima tempestività. In pratica, la domanda va fatta appena riceve l’iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti, così l’Inps può applicare correttamente la tariffazione contributiva del 2026. È utile anche ricordare che questa agevolazione: - è la riduzione contributiva del 35% prevista in via strutturale per artigiani e commercianti forfettari; - non va confusa con la riduzione del 50% prevista da altra norma (L. 207/2024), che ha presupposti diversi; - non è cumulabile con quella del 50%, quindi quando ricorrono i presupposti occorre scegliere quale regime agevolativo applicare. In sintesi, se il contribuente apre a marzo 2026, sceglie il forfettario e viene iscritto alla Gestione Commercianti, può accedere allo sconto INPS del 35% per il 2026, ma deve attivarsi immediatamente appena riceve il provvedimento di iscrizione, senza fare riferimento al termine del.02.2026 (che in questo caso non è la regola applicabile).
Ultima modifica
Ven 27 Feb, 2026
Ven 27 Feb, 2026
Portale delle Agevolazioni: nuova funzione per l’esonero contributivo
Dal 1° gennaio 2026, sarà possibile rinunciare all'agevolazione con la procedura telematica apposita.
La legge di bilancio 2025 ha introdotto uno sconto del 50% sui contributi previdenziali per chi si iscrive per la prima volta, nel 2025, alle gestioni speciali autonome, con durata di 36 mesi.
L'Istituto, con il messaggio 23 dicembre 2025, n. 3922, informa che ha implementato una nuova funzione nel "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" che consente ai lavoratori autonomi di rinunciare alla riduzione contributiva del 50% prevista per i nuovi iscritti alle gestioni speciali di artigiani e commercianti nel 2025. Dal 1° gennaio 2026, sarà possibile rinunciare all'agevolazione tramite il portale online. La rinuncia è definitiva e comporta la perdita della riduzione dal mese successivo alla presentazione, senza possibilità di rientrare nel beneficio. Le domande di rinuncia presentate entro il 31 dicembre 2025, invece, saranno neutralizzate. Ad esempio, se un artigiano ha iniziato l'attività ad aprile 2025 e presenta la domanda di rinuncia il 10 gennaio 2026, beneficerà della tariffa ridotta da aprile 2025 a gennaio 2026, mentre da febbraio 2026 pagherà la contribuzione piena. Solo per il 2025, chi aveva richiesto il regime forfettario previdenziale e poi ha ottenuto questa riduzione, potrà accedere nuovamente al regime forfettario al termine dei 36 mesi di agevolazione, senza penalizzazioni. L'INPS ricorda che, dopo aver rinunciato o al termine dei 36 mesi, chi desidera avvalersi del regime forfettario previdenziale dovrà presentare apposita istanza telematica.
Ultima modifica
Ven 27 Feb, 2026
Ven 27 Feb, 2026
Affitti brevi, è allarme incompatibilità: a rischio 3 milioni di contribuenti. Ecco chi è nel mirino del Fisco
Con la soglia d’impresa che scatta dal terzo immobile nel 2026, per molte categorie scatta il blocco dell'incompatibilità: oltre all'aspetto fiscale, scattano possibili divieti e sanzioni disciplinari
Dalla Legge di Bilancio 2026, la gestione di tre o più immobili in affitto breve fa scattare la presunzione di attività imprenditoriale, creando un forte allarme incompatibilità per professionisti (avvocati, notai) e dipendenti pubblici a tempo pieno.
L'attività commerciale è vietata per queste categorie, rischiando sanzioni disciplinari, sospensioni o licenziamenti.
Ecco i punti chiave della situazione: - Soglia Impresa: la gestione di 3 o più unità immobiliari nel corso dell'anno solare impone l'apertura della partita IVA e la qualifica di imprenditore. - Incompatibilità professionale/pubblica: molti ordini professionali (es. avvocati, commercialisti) vietano l'esercizio di attività d'impresa commerciale. I dipendenti pubblici a tempo pieno non possono svolgere attività imprenditoriali, violando l'obbligo di esclusività. - Controlli digitali e CIN: l'Agenzia delle Entrate riceve direttamente i dati dai portali come Airbnb e Booking. L'obbligo di inserire il CIN (Codice Identificativo Nazionale) in ogni annuncio, in vigore dal 2025, rende più agevole il monitoraggio. - Rischi: il superamento della soglia comporta la necessità di chiudere l'attività o rinunciare alla professione/impiego pubblico. - Sicurezza: obbligatori estintori e rilevatori di monossido di carbonio in tutti gli affitti brevi. La normativa mira a distinguere l'uso saltuario della seconda casa dall'attività ricettiva professionale, vietando ai soggetti con vincoli di esclusività di operare come imprenditori turistici.
Ultima modifica
Ven 27 Feb, 2026
Ven 27 Feb, 2026
Niente Iva né fattura elettronica per la prestazione del massoterapista.
L’applicazione del beneficio fiscale dipende dalla qualificazione giuridica della prestazione, che deve rientrare tra quelle prestate nell’ambito di una professione sanitaria.
Il massoterapista può applicare l’esenzione Iva prevista per le professioni sanitarie, in quanto attività vigilata e riconosciuta come arte ausiliaria delle professioni sanitarie. Nessuna agevolazione, invece, per chi pratica osteopatia, chiropratica e chinesiologia, ossia professioni non riconosciute dalla legge come “sanitarie”. Con la risoluzione n. 9 del 24 febbraio, l’Agenzia delle entrate fa il punto sul trattamento Iva applicabile alle prestazioni rese nell’ambito di questa attività, in particolare, le precisazioni riguardano l’applicabilità dell’esenzione d’imposta prevista per le prestazioni sanitarie dall’articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto Iva, e le modalità di fatturazione di tali prestazioni. Possono beneficiare del trattamento di favore le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione delle persone effettuate nell’ambito di professioni o arti sanitarie soggette a vigilanza, individuate dall’articolo 99 del Testo unico delle leggi sanitarie (Regio decreto n. 1265/1934), oppure individuate tramite decreto del ministero della Salute, di concerto con il Mef.
Ultima modifica
Ven 27 Feb, 2026
Ven 27 Feb, 2026
Nuovo corso per agenti di affari in mediazione immobiliare
Corso di formazione della Regione Piemonte - organizzatato da PROMECO - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Alessandria-Asti.
Al via il prossimo il 30 marzo, in orario preserale presso la sede di Alessandria - via Vochieri 58, una nuova edizione del corso abilitante per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione immobiliare (L.R. n. 63/95 art. 14).
Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare la pagina "Formazione" del sito dell'Azienda Speciale Promeco.
Cos'è la firma digitale/CNS rilasciata dalle Camere di Commercio?
La firma digitale/CNS rilasciata dalle Camere di Commercio è un dispositivo integrato che consente, a chi ha una carica all’interno di un’impresa, di firmare digitalmente documenti dell'impresa (bilanci, fatture, contratti...) e di accedere direttamente ai servizi online delle PA e per alcune categorie di professionisti (avvocati, geometri, architetti...) per le quali è diventato uno strumento necessario per autenticarsi nelle proprie piattaforme telematiche (es. processo civile telematico) o scambiare informazione con le PA.
Inoltre consente, al titolare/legale rappresentante di un'impresa, di consultare gratuitamente documenti della propria impresa contenute nel Registro Imprese dal cassetto digitale imprenditore > impresa.italia.it
Visure, atti, bilanci dal Registro delle Imprese, stato delle proprie pratiche e molte altre informazioni
Fascicolo informatico e pratiche presentate agli Sportelli Unici delle Attività Produttive SUAP
Elenco delle imprese innovative Startup e PMI innovative inserite nel portale: startup.registroimprese.it
Sai cos’è il domicilio digitale/pec di un’impresa?
Sai cos’è il domicilio digitale/pec di un’impresa?
Tutte le imprese, costituite in forma societaria (art. 16 comma 6 DL 185/2008), e le imprese individuali (art.5 comma 1 DL 179/2012) sono tenute a comunicare al registro delle imprese il proprio domicilio digitale e a mantenerlo valido e attivo.
Il domicilio digitale/PEC è una "casella di posta elettronica" con lo stesso valore legale di una tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento, garantendo così la prova dell'invio e della consegna. La trasmissione viene considerata valida legalmente solo se entrambi gli interlocutori (mittente e destinatario) dispongono di domicilio digitale/PEC "PEC to PEC", anche facenti capo a gestori diversi.