Adempimenti amministrativi

Imballaggi e rifiuti di imballaggio - Nuovo regolamento europeo

Dal 12 agosto applicabile in tutta l'Unione Europea.

Diventa direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio pubblicato il 22 gennaio 2025 ed entrato in vigore l'11 febbraio 2025.

La nuova disciplina introduce un quadro normativo uniforme a livello europeo con l'obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti da imballaggio, favorire l'economia circolare e aumentare il riutilizzo e il riciclo dei materiali.

Tra le principali novità previste dal regolamento:

- riciclabilità obbligatoria degli imballaggi entro il 2030;

- quote minime di contenuto riciclato per gli imballaggi in plastica;

- misure per contrastare il fenomeno dell'over-packaging e ridurre gli imballaggi non necessari;

- nuovi requisiti di sostenibilità, progettazione ed etichettatura lungo l'intero ciclo di vita dell'imballaggio.

Il regolamento si applica a tutti gli imballaggi e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal materiale utilizzato e dal settore di provenienza, coinvolgendo produttori, fornitori, importatori e distributori.

Particolare attenzione viene posta alla responsabilità estesa del produttore, che dovrà coprire i costi di raccolta, selezione e riciclo degli imballaggi e incentivare la progettazione di prodotti più facilmente riciclabili.

Le nuove disposizioni prevedono inoltre specifici obblighi per importatori e distributori, i quali potranno immettere sul mercato o commercializzare esclusivamente imballaggi conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento.

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Mer 05 Ago, 2026

Attività sgombero cantine - L'Albo Nazionale Gestori Ambientali chiarisce l'inquadramento delle imprese

Pubblicata una nuova FAQ.

L'Albo Nazionale Gestori Ambientali conferma che le attività di sgombero costituiscono un servizio professionale di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi e, pertanto, richiedono le necessarie autorizzazioni ordinarie. Non è quindi possibile avvalersi dell'iscrizione semplificata prevista per il trasporto dei propri rifiuti.

Di conseguenza, le imprese che effettuano attività di sgombero non possono operare con la sola iscrizione all'Albo nella categoria 2-bis, riservata ai produttori iniziali che trasportano esclusivamente i propri rifiuti ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006.

Lo svolgimento di servizi di sgombero per conto terzi richiede invece l'iscrizione nelle categorie ordinarie dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, previste dall'art. 212, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, da individuare in funzione della tipologia dei rifiuti gestiti:

- Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, quali mobili dismessi, arredi usati e altri rifiuti ingombranti;

- Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, qualora tra i materiali rimossi siano presenti rifiuti classificati come tali;

- Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani, iscrizione richiesta in specifici casi, ad esempio per le cooperative sociali che svolgono servizi di sgombero in ambito civile.

Per consultare le FAQ dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

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Mer 05 Ago, 2026

Via libera alla riforma degli ordinamenti professionali.

Il disegno di legge delega n. 1663 affida al Governo la riscrittura delle regole delle professioni ordinistiche non sanitarie.
La riforma copre le quindici professioni ordinistiche elencate nell’Allegato A del disegno di legge, mentre avvocati, dottori commercialisti e professioni sanitarie seguono percorsi di riforma separati.

Il testo raggruppa le professioni per affinità di competenze:
-    progettazione e gestione del territorio, con ingegneri, architetti, geometri e geologi;
-    terra e alimentazione, con dottori agronomi e forestali, agrotecnici, periti agrari e tecnologi alimentari;
-    servizi alla persona e al lavoro, con assistenti sociali e consulenti del lavoro;
-    settore tecnico industriale e doganale, con periti industriali, spedizionieri doganali e consulenti in proprietà industriale;
-    giornalisti e attuari, che compongono i due gruppi residui.
Il criterio fissa in cinque anni il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità connessa all’attività professionale, per tutte le controversie escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 8 della L. 21 aprile 2023, n. 49. Oggi il termine è decennale per la prescrizione ordinaria previsto dall’art. 2946 C.C. 
La pattuizione del compenso nel contratto d’opera professionale deve essere libera, purché proporzionata a quantità, qualità, contenuto specifico e caratteristiche della prestazione.
Per ciascun ordine i parametri di determinazione dei compensi saranno stabiliti o aggiornati con decreto del ministro vigilante, su proposta del consiglio nazionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del relativo decreto legislativo. 
Fra i criteri direttivi compare il riconoscimento agli iscritti agli albi dell’attività di consulenza nelle materie di competenza specifica della professione, accanto alle attività già attribuite dalla normativa vigente. L’attribuzione delle competenze dovrà essere coerente con titolo di studio, tirocinio e materie dell’esame di abilitazione, in linea con i quadri di riferimento nazionali ed europei sulla comparabilità delle competenze.
Il testo conferma che tutte le attività non indicate dalla legge come riservate a una o più professioni sono libere e possono essere svolte da tutti i professionisti, con l’oggetto di ciascuna professione stabilito soltanto con legge. 
L’uso del titolo professionale è circoscritto agli iscritti agli albi, a tutela del decoro della categoria e del consumatore. L’esercizio della delega dovrà rispettare il test di proporzionalità del D.Lgs. n. 142/2020, che impone una valutazione preventiva prima di introdurre nuovi vincoli all’accesso.
Il tirocinio professionale prevede che al praticante sia dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio o del professionista ospitante e che, fuori dagli enti pubblici, possano essere riconosciuti un’indennità o un compenso con apposito contratto, commisurati all’effettivo apporto professionale.
L’accesso alle professioni è libero in attuazione dell’art. 33, quinto comma, della Costituzione, previo superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione dove la normativa vigente lo prevede, da sostenere dopo il perfezionamento degli studi universitari.
Nelle società tra professionisti almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto dovranno fare capo a professionisti iscritti all’albo di riferimento o ad albi di altre professioni, e la partecipazione agli utili dovrà essere sempre proporzionale alla quota di capitale. Il criterio limita l’ingresso di soci di puro capitale nel controllo dello studio.
Gli Ordini professionali sono confermati come enti pubblici non economici a carattere associativo, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria e sottoposti alla vigilanza del ministro competente, con l’esclusione esplicita dell’attività sindacale. I consigli nazionali avranno la rappresentanza istituzionale della categoria, gli ordini e i collegi territoriali quella degli iscritti al relativo albo.
L’attuazione della riforma richiederà almeno due anni dopo l’entrata in vigore della legge delega. 

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Mer 05 Ago, 2026

BANDO VOUCHER ASSISTENZA TECNICA CREAIMPRESA_IMPERIA

E' uscito il nuovo Bando "VOUCHER ASSISTENZA TECNICA CREAIMPRESA" riservato ai partecipanti al nostro corso "Fare impresa: una guida pratica all'avvio"

E' attivo il nuovo Bando “Voucher Assistenza Tecnica CreaImpresa” promosso dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria con l'obiettivo di supportare concretamente l'avvio di nuove attività nelle province di Imperia, La Spezia e Savona, grazie all'affiancamento di un esperto. Il voucher ottenibile, del valore massimo di 500 euro, copre almeno 6 ore di assistenza specialistica individuale erogata dalle associazioni di categoria partner del “Network CreaImpresa” per la stesura del business plan, informazioni sulla scelta della forma giuridica dell'impresa, analisi di mercato, strategie di marketing e ricerca di agevolazioni o finanziamenti. Le domande potranno essere inviate a partire dal 1° settembre 2026 e fino al 1° dicembre 2026 con assegnazione a sportello, quindi in ordine cronologico di arrivo e fino ad esaurimento delle risorse (budget di 5.000€ per ogni provincia). 

Chi può partecipare: Aspiranti imprenditori o neo-imprese costituite da non più di 6 mesi, che hanno frequentato almeno 4 incontri del nostro corso base di Creazione d'Impresa  (edizioni giugno/ottobre 2025 o marzo 2026). 

Per inviare la domanda, ti basterà trasmettere il modulo di richiesta compilato e firmato, insieme a un documento di identità, tramite PEC all'indirizzo cciaa.rivlig@legalmail.it.

Consulta il Bando e scarica i moduli – Voucher CreaImpresa al seguente link: https://www.rivlig.camcom.gov.it/lavoro-giovani-occupazione/sni-sportello-nuove-imprese/voucher-consulenza-creaimpresa

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Mer 05 Ago, 2026

BANDO VOUCHER ASSISTENZA TECNICA CREAIMPRESA_SAVONA

E' uscito il nuovo Bando "VOUCHER ASSISTENZA TECNICA CREAIMPRESA" riservato ai partecipanti al nostro corso "Fare impresa: una guida pratica all'avvio"

E' attivo il nuovo Bando “Voucher Assistenza Tecnica CreaImpresa” promosso dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria con l'obiettivo di supportare concretamente l'avvio di nuove attività nelle province di Imperia, La Spezia e Savona, grazie all'affiancamento di un esperto. Il voucher ottenibile, del valore massimo di 500 euro, copre almeno 6 ore di assistenza specialistica individuale erogata dalle associazioni di categoria partner del “Network CreaImpresa” per la stesura del business plan, informazioni sulla scelta della forma giuridica dell'impresa, analisi di mercato, strategie di marketing e ricerca di agevolazioni o finanziamenti. Le domande potranno essere inviate a partire dal 1° settembre 2026 e fino al 1° dicembre 2026 con assegnazione a sportello, quindi in ordine cronologico di arrivo e fino ad esaurimento delle risorse (budget di 5.000€ per ogni provincia). 

Chi può partecipare: Aspiranti imprenditori o neo-imprese costituite da non più di 6 mesi, che hanno frequentato almeno 4 incontri del nostro corso base di Creazione d'Impresa  (edizioni giugno/ottobre 2025 o marzo 2026). 

Per inviare la domanda, ti basterà trasmettere il modulo di richiesta compilato e firmato, insieme a un documento di identità, tramite PEC all'indirizzo cciaa.rivlig@legalmail.it.

Consulta il Bando e scarica i moduli – Voucher CreaImpresa al seguente link: https://www.rivlig.camcom.gov.it/lavoro-giovani-occupazione/sni-sportello-nuove-imprese/voucher-consulenza-creaimpresa

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Mer 05 Ago, 2026

BANDO VOUCHER ASSISTENZA TECNICA CREAIMPRESA_LA SPEZIA

E' uscito il nuovo Bando "VOUCHER ASSISTENZA TECNICA CREAIMPRESA" riservato ai partecipanti al nostro corso "Fare impresa: una guida pratica all'avvio"

E' attivo il nuovo Bando “Voucher Assistenza Tecnica CreaImpresa” promosso dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria con l'obiettivo di supportare concretamente l'avvio di nuove attività nelle province di Imperia, La Spezia e Savona, grazie all'affiancamento di un esperto. Il voucher ottenibile, del valore massimo di 500 euro, copre almeno 6 ore di assistenza specialistica individuale erogata dalle associazioni di categoria partner del “Network CreaImpresa” per la stesura del business plan, informazioni sulla scelta della forma giuridica dell'impresa, analisi di mercato, strategie di marketing e ricerca di agevolazioni o finanziamenti. Le domande potranno essere inviate a partire dal 1° settembre 2026 e fino al 1° dicembre 2026 con assegnazione a sportello, quindi in ordine cronologico di arrivo e fino ad esaurimento delle risorse (budget di 5.000€ per ogni provincia). 

Chi può partecipare: Aspiranti imprenditori o neo-imprese costituite da non più di 6 mesi, che hanno frequentato almeno 4 incontri del nostro corso base di Creazione d'Impresa  (edizioni giugno/ottobre 2025 o marzo 2026). 

Per inviare la domanda, ti basterà trasmettere il modulo di richiesta compilato e firmato, insieme a un documento di identità, tramite PEC all'indirizzo cciaa.rivlig@legalmail.it.

Consulta il Bando e scarica i moduli – Voucher CreaImpresa al seguente link: https://www.rivlig.camcom.gov.it/lavoro-giovani-occupazione/sni-sportello-nuove-imprese/voucher-consulenza-creaimpresa

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Mer 05 Ago, 2026

Trend Imprese: perché le nuove PMI e Startup scelgono lo status di Società Benefit

Non solo profitto: l'impatto sociale ed ecologico entra negli statuti aziendali. Tutti i vantaggi competitivi di una scelta in forte crescita
Il mondo dell'impresa sta vivendo una trasformazione profonda, guidata da una consapevolezza sempre più chiara: la redditività economica non può più prescindere dall'impatto sul territorio, sulle persone e sull'ambiente. In questo contesto, la Società Benefit (SB) si sta affermando come uno dei modelli societari più dinamici e strategici adottati da chi decide di avviare una nuova attività in Italia.

Introdotta nel nostro ordinamento con la Legge 208/2015 (primo Paese in Europa a recepire questa figura), la Società Benefit non costituisce una nuova forma giuridica, ma un'evoluzione dello statuto di una normale S.r.l. o S.p.A. Chi la sceglie si vincola per legge a perseguire, accanto all'obiettivo di utile economico, una o più finalità di beneficio comune.

Una scelta strategica che premia sul mercato
Oltre al valore etico, la scelta dello status Benefit garantisce vantaggi operativi e commerciali concreti, particolarmente rilevanti per le nuove realtà imprenditoriali:

Migliore posizionamento con le banche e la Finanza ESG: Gli istituti di credito e i fondi di investimento applicano valutazioni sempre più stringenti sui criteri ESG (Environmental, Social, Governance). Presentarsi come Società Benefit facilita l'accesso al credito e consente di ottenere condizioni finanziarie più favorevoli.

Punteggi premiali nei bandi pubblici: Un numero crescente di avvisi pubblici (regionali, nazionali ed europei) inserisce criteri di premialità nelle graduatorie d'accesso dedicati espressamente alle imprese Benefit.

Accesso alle filiere produttive delle grandi aziende: Le multinazionali selezionano i propri fornitori valutandone la sostenibilità lungo l'intera catena del valore. Essere una SB apre le porte a contratti commerciali e partnership strategiche di primo piano.

Attrazione dei talenti: Le nuove generazioni di lavoratori cercano ambienti di lavoro etici e orientati a uno scopo. La struttura Benefit rafforza l'employer branding, attirando e trattenendo figure professionali qualificate.

Come si diventa Società Benefit?
Per accedere a questo status è sufficiente integrare all'interno dell'oggetto sociale del proprio statuto i precisi obiettivi di beneficio comune che l'azienda intende perseguire. La gestione richiede poi due semplici adempimenti annuali: la nomina di un Responsabile dell'Impatto e la redazione della Relazione d'Impatto, da allegare al bilancio d'esercizio depositato presso il Registro delle Imprese.

In un mercato che sanziona sempre più severamente il "greenwashing" di facciata, la Società Benefit rappresenta la risposta trasparente e legalmente riconosciuta per chi vuole fare impresa costruendo valore reale per il territorio.

 

Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio Arezzo-Siena 
Sede di Arezzo: 0575 303856 - miria.valdarnini@as.camcom.it; 
Sede di Siena: 0577 202582 - 202539 - chiara.andrucci@as.camcom.it -roberta.dipasquale@as.camcom.it 

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Mar 28 Lug, 2026

Al via i contributi per la certificazione UNI/PdR 192:2026: da Governo e Unioncamere 7,5 milioni di euro per le imprese

Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia e il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, insieme a Unioncamere, mettono in campo un intervento da 7,5 milioni di euro per accompagnare le aziende nell’adozione di una nuova certificazione strutturata proprio intorno alla conciliazione vita-lavoro, alla quale il governo ha associato anche un esonero dal versamento dei contributi previdenziali.

L'iniziativa predisposta dal Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità e da Unioncamere dà attuazione al Piano nazionale per la famiglia 2025-2027 e alla Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, con il preciso obiettivo di portare 1.000 imprese a conseguire la certificazione nell'arco di un anno.

Se ne è parlato il 22 luglio nel corso dell'incontro “Una Prassi per conciliare vita familiare e lavoro” che si è tenuto a Roma, presso gli Horti Sallustiani. L'incontro era articolato in tre sessioni di lavoro, una dedicata a regole certificazioni e incentivi della prassi UniPdR 192:2026, una alle molte dimensioni della prassi, in particolare la conciliazione, la natalità, e l'attrattività, e infine una rivolta a imprese e reti che sperimentano la conciliazione

Investire nel benessere organizzativo non è un’attività accessoria, ma una leva strategica che incide direttamente su produttività, attrazione dei talenti, innovazione e reputazione. Le imprese che investono in attività che migliorano la salute e il benessere dei propri lavoratori e che attuano iniziative dirette alla conciliazione dei tempi di vita familiare e di lavoro hanno anche performance migliori rispetto alle altre. E’ partendo da queste evidenze che Unioncamere ha confermato la collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità e il Dipartimento per la Famiglia, avviando da oggi una iniziativa diretta a quelle imprese che vogliano certificare il proprio impegno a favore della conciliazione tra vita familiare e lavoro. Un nuovo ambito di lavoro per il sistema camerale, in continuità con quanto fatto con la diffusione della certificazione della parità di genere”. E' quanto ha sottolineato il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, presidente di Unioncamere, nel suo intervento di introduzione.

La ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, nel suo intervento ha evidenziato come "La conciliazione tra lavoro e vita familiare è un pilastro essenziale nel sostegno alle famiglie ed è un fattore di sviluppo sia economico che sociale. La costruzione di ambienti di lavoro accoglienti per i genitori, e in particolare per le mamme che più risentono delle difficoltà nella conciliazione, non è una spesa a fondo perduto ma un investimento fruttifero per tutti: per le famiglie, per le imprese, per la società nel suo complesso. Per questo il nostro governo non solo ha potenziato i congedi, agevolato l’accesso ai servizi per l’infanzia, sostenuto le famiglie attraverso sostegni diretti e le lavoratrici madri con iniziative specifiche, ma ha promosso fin dal primo giorno un’alleanza strategica con il mondo del lavoro e dell’impresa. La nuova certificazione sulla conciliazione vita-lavoro va esattamente in questa direzione, e la scelta di associare ad essa uno sgravio contributivo per le aziende certificate vuole mandare un messaggio preciso nel senso della responsabilità sociale e della promozione di comunità accoglienti e vitali”.

L'incontro era articolato in tre sessioni di lavoro, una dedicata a regole certificazioni e incentivi della prassi UniPdR 192:2026, una alle molte dimensioni della prassi, in particolare la conciliazione, la natalità, e l'attrattività, e infine una rivolta a imprese e reti che sperimentano la conciliazione. Oltre al presidente Prete, per Unioncamere hanno portato il loro contributo Tiziana Pompei, vice segretario generale e Riccardo Cuomo, dirigente dell'Area politiche del lavoro e progetti istituzionali per la semplificazione.

Per ulteriori informazioni consultare il sito dedicato https://conciliazionevitalavoro.unioncamere.gov.it/

Allegati

Slide introduttive

Comunicato stampa

Programma


 

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Ven 24 Lug, 2026
Le locazioni turistiche già registrate in DMS Puglia alla data del 30.09.2025 devono presentare Scia e Cia entro il 30 settembre 2026

Le locazioni turistiche già registrate in DMS Puglia alla data del 30.09.2025 devono presentare Scia e Cia entro il 30 settembre 2026

La Sezione Turismo e Internazionalizzazione ricorda che entro il 30 settembre 2026 le locazioni turistiche (imprenditoriali e non imprenditoriali), già registrate in DMS Puglia alla data del 30.09.2025, sono tenute a presentare la Scia e la Cia in base a quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 10 quater della legge regionale 1 dicembre 2017 n. 49 e ss. mm. e ii.

In dettaglio, le Scia / Cia dovranno essere rese, al SUAP del Comune territorialmente competente, dai gestori dalle attività di locazione turistica / locazione breve imprenditoriali / non imprenditoriali iscritte al DMS Puglia precedentemente alla data del 30.09.2025, e comunque per le quali non è stata resa precedente segnalazione / comunicazione di inizio attività ed in possesso di codice CIR / CIN. 

Approfondisci su https://www.regione.puglia.it/web/turismo/-/le-locazioni-turistiche-imprenditoriali-e-non-imprenditoriali-gi%C3%A0-registrate-in-dms-puglia-devono-presentare-scia-e-cia-e-stipulare-una-polizza-assicurativa 

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Gio 23 Lug, 2026
 Bonus Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES Unica 2026

Bonus Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES Unica 2026

Focus sull'esonero contributivo per i datori di lavoro privati fino a 650 euro mensili per le assunzioni di disoccupati over 35 nelle regioni della Zona Economica Speciale.

Il Bonus Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES Unica 2026, introdotto dal Decreto Lavoro, prevede un esonero contributivo del 100% destinato ai datori di lavoro privati che assumono personale presso sedi situate nella ZES unica del Mezzogiorno e che occupano fino a 10 dipendenti nel mese dell’assunzione.

Le assunzioni, da effettuare entro il 31 dicembre 2026, devono essere a tempo indeterminato e riguardare lavoratori con almeno 35 anni di età, disoccupati da almeno 24 mesi.

L’agevolazione riconosce un esonero fino a 650 euro mensili per un periodo massimo di 24 mesi.

Il beneficio è subordinato all’applicazione di un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

 

A chi spetta l’agevolazione: requisiti per aziende e lavoratori

L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che effettuano assunzioni presso sedi o unità produttive situate nelle regioni della ZES Unica e che occupano fino a 10 dipendenti nel mese dell’assunzione, a condizione che l’assunzione determini un incremento occupazionale netto.

L’esonero contributivo, disciplinato dall’articolo 3 del decreto Lavoro, si applica alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026 di lavoratori che, alla data dell’assunzione:

  • abbiano almeno 35 anni;
  • siano disoccupati da almeno 24 mesi.

Per beneficiare legittimamente dell’agevolazione, la prestazione lavorativa deve essere svolta in una delle regioni comprese nella ZES Unica, indipendentemente dalla residenza del lavoratore assunto o dalla sede legale del datore di lavoro.

Le regioni che rientrano nella ZES unica sono:

  • Abruzzo;
  • Marche
  • Molise;
  • Campania;
  • Basilicata;
  • Sicilia;
  • Puglia;
  • Calabria;
  • Sardegna;
  • Umbria

Nel caso in cui la sede di lavoro venga trasferita al di fuori delle regioni agevolate, l’esonero non spetta più a partire dal mese successivo al trasferimento.

Il beneficio può essere riconosciuto anche per lavoratori già assunti a tempo indeterminato da un altro datore di lavoro che abbia fruito solo parzialmente dell’incentivo.

La fruizione dell’esonero può essere sospesa esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria per maternità. In queste situazioni, il periodo di utilizzo dell’agevolazione viene prorogato per il tempo corrispondente alla sospensione.

Condizioni per accedere agli esoneri contributivi

Il diritto a beneficiare degli esoneri contributivi è subordinato al rispetto di una serie di condizioni previste dalla normativa vigente.

In particolare, i datori di lavoro devono:

  • essere in regola con gli obblighi contributivi e con il Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • non aver commesso violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • applicare i contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

Dal 1° aprile 2026, inoltre, i datori di lavoro privati che richiedono incentivi contributivi finanziati con risorse pubbliche dovranno pubblicare le posizioni lavorative disponibili sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Tuttavia, in attesa del decreto attuativo che definirà le modalità operative, l’obbligo non è ancora effettivamente operativo, come chiarito dall’INPS.

La fruizione degli esoneri resta inoltre subordinata al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione previsti dal decreto legislativo n. 150/2015.

Le condizioni specifiche

Per accedere legittimamente al beneficio, i datori di lavoro:

  • non devono aver effettuato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi;
  • non devono procedere, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, al licenziamento del lavoratore assunto con l’esonero o di un dipendente con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva;
  • devono garantire un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti;
  • devono applicare ai lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

Contratti ammessi

La misura, pensata per favorire l’occupazione stabile, non si applica:

  • alle assunzioni a tempo determinato;
  • alle trasformazioni di rapporti di lavoro già esistenti;
  • ai contratti di lavoro intermittente o a chiamata, anche se a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo è invece riconosciuto per:

  • assunzioni a tempo indeterminato part-time;
  • rapporti di somministrazione a tempo indeterminato, anche quando la prestazione presso l’utilizzatore avviene a tempo determinato.

In questi casi, il requisito dimensionale dell’impresa va verificato con riferimento all’utilizzatore e non all’agenzia di somministrazione.

Ai fini del beneficio, inoltre, la sede di lavoro rilevante è quella in cui viene svolta concretamente l’attività lavorativa. Nel caso della somministrazione, quindi, conta il luogo in cui opera l’utilizzatore, indipendentemente dalla sede legale o operativa dell’agenzia.

Importo dello sgravio contributivo e durata dell’incentivo

L’agevolazione prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con l’esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’importo massimo riconosciuto è di 650 euro mensili per ciascun lavoratore.

Il beneficio è concesso nei limiti della spesa autorizzata dall’articolo 24, comma 7, del DL n. 60/2024 e in conformità ai criteri stabiliti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. L’aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni pensionistiche rimane invariata.

Bonus ZES 2026: domanda e adempimenti per i datori di lavoro

Per conoscere con certezza l’importo dell’agevolazione spettante e l’eventuale disponibilità residua delle risorse, il datore di lavoro deve presentare all’INPS una domanda di ammissione al beneficio.

La richiesta va trasmessa esclusivamente in modalità telematica tramite l’apposito modulo online disponibile sul sito dell’INPS, nella sezione:

“Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus ZES 2026”

L’Istituto comunicherà con un successivo messaggio la data di attivazione della procedura.

Nella domanda il datore di lavoro dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di applicare ai lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi indicati dal decreto-legge n. 62/2026.

La richiesta potrà essere presentata:

  • sia per assunzioni già effettuate;
  • sia per rapporti di lavoro non ancora avviati.

L’INPS effettuerà inoltre il monitoraggio delle risorse disponibili. Qualora emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento dei limiti di spesa previsti, l’Istituto non accoglierà ulteriori domande.

Compatibilità con altri incentivi

Come previsto dall’articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 62/2026, l’agevolazione non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote previdenziali previsti dalla normativa vigente in relazione ai contributi dovuti dal datore di lavoro.

Non è quindi possibile, ad esempio, cumulare il beneficio con la cosiddetta “Decontribuzione Sud” per gli stessi lavoratori.

Inoltre, l’incentivo non può essere combinato:

  • con il bonus per l’assunzione di lavoratori disabili previsto dalla legge n. 68/1999;
  • con l’incentivo per l’assunzione di percettori NASpI, pari al 20% dell’indennità residua spettante al lavoratore.

La misura resta invece compatibile:

  • con l’esonero contributivo collegato alla certificazione della parità di genere, previsto dalla legge n. 162/2021;
  • con le agevolazioni che riducono la contribuzione a carico del lavoratore, come l’esonero IVS per le lavoratrici madri introdotto dalla legge di Bilancio 2024.
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Mer 22 Lug, 2026