Imprenditoria

ZES SUD: credito d'imposta per nuovi investimenti

SNI TARANTO

Incentivi ai nuovi investimenti realizzati fino al 15 novembre 2024 nella ZES Unica Sud, tramite comunicazione integrativa per il credito d’imposta.

Nella comunicazione integrativa necessaria per ottenere il credito d’imposta relativo alla ZES Unica Sud è possibile inserire anche l’aumento degli investimenti effettuati, al fine di ottenere un incentivo di importo più elevato. A prevedere questa nuova possibilità nell’ambito del Bonus ZES è il decreto collegato alla Legge di Bilancio 2025, in vigore dal 20 ottobre.

Responsabile SNI Orientamento Taranto

dr.ssa Barbara Saltalamacchia

mail: sni@brta.camcom.it

Tel. 099 7783030

Orari per il pubblico:

dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 13.30

solo martedì e giovedì: ore 15-17.30

Gli appuntamenti sono gestiti previo contatto telefonico/mail.

Si precisa, considerando la mole di richieste che riceviamo in materia di ZES UNICA, che la competenza in materia è della Struttura di Missione ZES UNICA:

https://www.strutturazes.gov.it/it/comunicazione/notizie/la-nuova-zes-unica-per-il-mezzogiorno/

https://strutturazes.gov.it/it/sportello-unico/sud-zes/

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Regione

Report Movimprese Gennaio - Settembre 2024

Osserfare, l’Osservatorio Economico della Camera di Commercio di Frosinone Latina, come di
consueto, rende pubblici i dati Movimprese relativi ai primi nove mesi del 2024 sulla base dei dati
messi a disposizione da Unioncamere e Infocamere.

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Mi metto in proprio!

30 ottobre 2024, ore 9.30-12.30: incontro online per aspiranti e neo imprenditori organizzato dal Punto Nuova Impresa della CCIAA di Sondrio in collaborazione con la CCIAA di Como-Lecco.

Durante l'incontro saranno approfonditi i seguenti temi:

  • PROCEDURE (informazioni sulle procedure burocratiche e amministrative per avviare una nuova iniziativa imprenditoriale o di lavoro autonomo), 
  • SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA (vantaggi e svantaggi delle varie tipologie giuridiche al fine di orientare l’aspirante imprenditore nella scelta della forma giuridica più adatta all’attività che si intende avviare), 
  • BUSINESS PLAN (indicazioni utili per la redazione del proprio piano d’impresa, strumento indispensabile per accedere alle agevolazioni finanziarie, ma soprattutto per pianificare adeguatamente una nuova attività che possa nascere e crescere “sana” e competitiva), e
  • FINANZIAMENTI (informazioni sulle possibilità di finanziamento a livello regionale e nazionale per avviare nuove attività in proprio e sulle modalità di funzionamento dei bandi pubblici).

Info e iscrizioni qui

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Gio 24 Ott, 2024

Convegno_ L ’economia lombarda e dei nostri territori

Presso la sede di Confcommercio Milano - Palazzo Castiglioni, corso Venezia 47- 29 ottobre ore 14.30 

Presentazione del Rapporto 2024 di Banca d’Italia – Sede di Milano e focus tematici discussi insieme agli imprenditori del terziario. Al centro del dibattito vari temi d’attualità: dall’utilizzo delle nuove tecnologie (intelligenza artificiale, digitalizzazione dell’azienda e del suo modello organizzativo e di business) alla crescita dell’attrattività del nostro territorio grazie al turismo straniero.

https://www.confcommerciomilano.it/it/news/news/2024/news/Confcommercio_Milano_banca_ditalia_ottobre_avviso_24

 

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Gio 24 Ott, 2024

WORKSHOP "SAPER LEGGERE I NUMERI DI UN'IMPRESA DEL SETTORE BIKE

Corso gratuito 

Corso gratuito promosso da Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e realizzato da Formaper, in collaborazione con AFOL Metropolitana e Bike Academy srl, nell'ambito di Bike Factory, il primo polo formativo sui mestieri della bike economy.
Il corso gratuito ha l’obiettivo di rafforzare le competenze gestionali di chi intende operare nel settore bike anche attraverso l'avvio di una nuova impresa.
Attraverso lezioni teoriche e l’analisi di casi pratici i partecipanti impareranno a interpretare i dati economici e finanziari di un bilancio e a utilizzare i principali indicatori per l’analisi dello stato di salute dell’impresa.
Durata: 2 giornate 15 novembre 2024 e 22 novembre 2024 

https://crmcciaami-prod.powerappsportals.com/event/registration?id=Corso_gratuito_Saper_leggere_i_numeri_di_unimpresa_bike

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Gio 24 Ott, 2024

Voucher 3I – Investire in innovazione

Agevolazioni per startup e microimprese

Cos'è

Il “Voucher 3I – Investire in innovazione” sostiene l’innovazione incentivando l’acquisto di servizi professionali, resi esclusivamente da avvocati e consulenti in proprietà industriale, per la brevettazione delle invenzioni industriali.

 

A chi si rivolge

La misura si rivolge a startup e microimprese.

 

Risorse

La misura ha una dotazione finanziaria di 9 milioni di euro per il biennio 2023-2024.

L’importo dell’agevolazione sarà concesso in regime “de minimis”, nelle misure di 1.000, 3.000 e 4.000 euro + IVA.

 

Come funziona

Il “Voucher 3I” consentirà di acquisire i seguenti servizi di consulenza forniti dai professionisti iscritti negli elenchi gestiti dal Consiglio Nazionale Forense e dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale:

  • verifica della brevettabilità dell'invenzione e ricerche di anteriorità preventive;
  • stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
  • deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

 

Presentazione domande

Con successivo decreto direttoriale del Ministero sarà fissato il termine di apertura per la presentazione delle domande ad Invitalia, soggetto gestore della misura.

 

Normativa

 

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Gio 24 Ott, 2024

Evento “Le competenze emotive e mentali al servizio del lavoro di squadra”

Settimo webinar del ciclo di incontri gratuiti “Intelligenza emotiva e lavoro di squadra: competenze strategiche da sviluppare”

Le competenze emotive e mentali sono la forza trainante di un team vincente. Questo incontro offre l'opportunità di scoprire gli strumenti e gli approcci oggi più efficaci per attivare al meglio l'intelligenza emotiva e mentale di ognuno e quella di squadra, migliorando la qualità della comunicazione e la collaborazione all'interno del gruppo. L’incontro, in programma martedì 5 novembre in orario 11-13, gratuito e aperto a tutti gli interessati (aspiranti imprenditori, imprese già attive, dipendenti, liberi professionisti, studenti, ecc.), è organizzato da Bergamo Sviluppo su proposta del Comitato per la Promozione dell’Imprenditorialità Femminile della Camera di commercio di Bergamo.

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Gio 24 Ott, 2024

Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale: come calcolare il proprio punteggio ISA

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale, conosciuti con l'acronimo ISA, sono stati introdotti dall'Agenzia delle Entrate nel 2018, con l'obiettivo di favorire l'emersione spontanea dei redditi e contrastare l'evasione fiscale. Si tratta di strumenti di natura informatica che, attraverso l'analisi di una serie di dati e informazioni estratti dalla dichiarazione dei redditi e da altre fonti, attribuiscono a ciascun contribuente un punteggio di affidabilità fiscale compreso tra 1 e 10.

Un punteggio ISA alto indica una maggiore probabilità che la gestione aziendale o professionale sia condotta in modo regolare e trasparente, mentre un punteggio basso può far scattare verifiche fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'applicazione degli Indici non è obbligatoria per tutti i contribuenti, ma può rivelarsi un vantaggio. Un punteggio alto può infatti consentire di accedere a misure premiali, come la riduzione dei termini di pagamento delle imposte, la fruizione di un regime di controlli fiscali semplificati o essere esonerati dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta. L’istituzione degli ISA si inserisce tra la serie di iniziative che l’Agenzia ha avviato da qualche anno con l’obiettivo di favorire una sempre più proficua collaborazione tra Fisco e contribuenti e promuovere, utilizzando anche efficaci forme di assistenza, l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

La metodologia adottata dall'AdE tiene conto di una pluralità di indicatori, riconducibili a due gruppi:

  • indicatori elementari di affidabilità - che valutano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale;

  • indicatori elementari di anomalia - che segnalano situazioni di gravi incongruenze contabili e gestionali o disallineamenti tra dati e informazioni presenti nei diversi modelli di dichiarazione, o che emergono dal confronto con banche dati esterne.

Questi indicatori si distinguono, in base al punteggio che possono assumere, in due categorie:

  • indicatori elementari che, in presenza dell’anomalia, assumono un punteggio compreso tra 1 e 5: si riferiscono alle situazioni in cui vengono rilevate situazioni anomale di carattere contabile o dichiarativo, modulate in relazione alla loro gravità. Il punteggio 1 rileva la maggiore gravità dell’anomalia, il 5 la più lieve. Tra gli indicatori elementari di questo tipo rientrano, ad esempio, quelli relativi all’incidenza degli accantonamenti e degli oneri finanziari netti e all’analisi dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti;

  • indicatori elementari che, in presenza dell’anomalia, assumono un punteggio pari a 1: si tratta di fattispecie dichiarative considerate di particolare gravità. Tra queste troviamo quelle relative all’Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili e al margine operativo lordo negativo, quelle che verificano la plausibilità economica di grandezze come l’incidenza degli ammortamenti, dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione finanziaria e la copertura delle spese per dipendente.

 

 

Compilazione

Per prima cosa andrà indicato sul frontespizio del modello il codice dell'attività, a seconda della tabella di classificazione ATECO. Oltre a quelli trasmessi attraverso le dichiarazioni fiscali, per completare la compilazione andranno inseriti ulteriori dati che la stessa Agenzia delle entrate rende disponibili e che sono stati individuati nella Nota tecnica e metodologica delle variabili precalcolate, allegata ai decreti di approvazione e di modifiche agli ISA in applicazione nei relativi periodi d’imposta.

Sanzioni e controlli

È prevista una sanzione amministrativa da 250 fino a 2mila euro per i seguenti casi:

  • omissione della comunicazione dei dati rilevanti per la formazione dell'ISA;

  • comunicazione inesatta o incompleta dei dati.

A quali contribuenti si applicano

Gli ISA si applicano agli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come "attività prevalente", attività per le quali risulta approvato un ISA e che non presentano una causa di esclusione. Con la dicitura "prevalente" s’intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi. I contribuenti quindi che esercitano più attività devono prima valutare se due o più delle attività esercitate sono comprese nello stesso ISA. In tal caso, si devono sommare i ricavi o compensi provenienti dalle attività che, seppur contraddistinte da diversi codici attività, rientrano nel campo di applicazione del medesimo ISA.

 

Quando non si applicano

Gli ISA non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente:

  • inizia o cessa l’attività, cioè si trova in condizione di non normale svolgimento dell’attività;

  • dichiara ricavi di importo superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione.

Chi è escluso

Sono invece esclusi dall’applicazione degli ISA i contribuenti che:

  • hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta;

  • hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta;

  • dichiarano ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA. Si osserva che, per gli ISA DG40U, DG50U, DG69U e DK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione degli ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del TUIR;

  • non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività;

  • si avvalgono del regime forfetario agevolato;

  • che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (si veda anche il successivo paragrafo 2.3.1); 

  • categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, da quella prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata.

Non sono applicati anche a:

  • gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa;

  • le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del TFUE (art. 101, comma 10, del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017);

  • le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del TFUE (art. 18, comma 9, del Decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017);

  • le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;

  • i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” - codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” - codice attività 49.32.20, di cui all’ISA CG72U;

  • le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA DG77U;

  • i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

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Come aprire una start up, la guida per aspiranti imprenditori

Indicazioni e news per avviare una nuova impresa emergente, con dati aggiornati sul settore, le misure di sostegno messe in campo dal Governo. 

Per startup (o start-up) si intende un'impresa emergente, nuova o appena quotata in borsa. C’è da dire però che il significato cambia a seconda del contesto in cui viene utilizzato. Principalmente la startup è un'organizzazione temporanea, rappresenta infatti la prima fase del ciclo di vita di un'azienda, quella di avviamento. Punta sull'innovazione ed è progettata per ideare un business model ripetibile e scalabile.

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Guida al credito d'imposta per la Quotazione delle PMI

Requisiti e indicazioni per ricevere l'agevolazione fiscale che sostiene le piccole e medie imprese che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato.
Domande fino al 31 marzo 2025.

Il Bonus consulenza quotazione PMI è un credito d'imposta pari al 50% delle spese di consulenza, fino a un massimo di 500mila euro, sostenute da quelle piccole e medie imprese che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. 

Con il decreto legge del 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge il 23 febbraio 2024, la misura è stata prorogata anche per l'anno in corso. Per le quotazioni avvenute nell'anno 2024 sarà infatti possibile presentare domanda fino al 31 marzo 2025.

In questo approfondimento spiegheremo le modalità di invio delle istanze, i requisiti e la modulistica necessaria per l'invio delle istanze.

Chi può accedere al Bonus Consulenza per la Quotazione in Borsa?

L'agevolazione è destinata alle piccole e medie imprese (comprese le PMI innovative) quotate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione (Multilateral Trading Facility - MTF) in uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, che hanno sostenuto costi di consulenza per questo scopo.

La misura non va confusa con il credito d'imposta formazione 4.0, messa in campo dal governo per aiutare le PMI a sostenere i costi della formazione del personale per creare o consolidare le competenze nel processo di trasformazione tecnologica e digitale. Per altre agevolazioni dedicate alle PMI rimandiamo ai due approfondimenti dedicati agli incentivi alle imprese e ai bonus statali.

Quali sono i requisiti per ottenere il Bonus per le PMI?

Per ottenere il credito d'imposta per la quotazione delle PMI, le imprese devono soddisfare alcuni requisiti base. Ecco quali sono i principali:

  • essere una PMI: l'impresa deve rientrare nella definizione di micro, piccola o media impresa;

  • non versare in stato di difficoltà;

  • intenzione di quotarsi in un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione e successiva ammissione.

Come fare domanda per il credito d'imposta

Come abbiamo detto la misura è stata prorogata anche per l'anno in corso. Per le quotazioni avvenute nell'anno 2024 (con riferimento ai costi di consulenza sostenuti sino al 31 dicembre 2024) le domande potranno essere presentate dal 1° ottobre 2024 fino al 31 marzo 2025.

La domanda andrà inviata tramite PEC al seguente indirizzo dgind.div05@pec.mimit.gov.it e al suo interno dovrà contenere:

  • il modulo di domanda nei seguenti formati:

    • PDF firmato digitalmente;

    • WORD editabile;

  • gli elementi identificativi della qualità di PMI, tra cui:

    • dati identificativi dell’impresa;

    • tipo di impresa ("autonoma", "associata" o "collegata");

    • parametri per il calcolo (numero occupati ULA, fatturato attivo, bilancio);

    • categoria di riferimento (micro, piccola, media impresa);

  • l’attestazione dei costi ammissibili, rilasciata dal presidente del collegio sindacale o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Per la diretta riferibilità dei costi alle categorie delle spese ammissibili bisognerà includere:

    • la data di emissione della fattura;

    • l’emittente;

    • l’importo;

    • la descrizione della prestazione professionale oggetto della fattura (se c’è un rinvio ad un contratto quadro o di mandato occorre allegarlo e/o specificare a quale delle attività descritte nel contratto si riferisce la fattura di riferimento);

    • la categoria di spesa ammissibile di riferimento;

  • il documento di delibera di avvenuta ammissione alla quotazione emesso dal soggetto gestore del mercato regolamentato oppure l’avviso di avvenuta quotazione;

  • la dichiarazione antimafia.

Di seguito i documenti e la modulistica necessaria fornita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

Finanziamenti ammessi

Sono coperte dal credito d’imposta i costi delle seguenti attività di consulenza:

  • attività sostenute per preparare l’impresa alla quotazione, come l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, la redazione del piano industriale e il supporto in tutte le fasi del processo di quotazione;

  • attività fornite durante la fase di ammissione per attestare l’idoneità della società alla quotazione e alla sua permanenza sul mercato;

  • attività necessarie per collocare le azioni presso gli investitori;

  • supporto alla società nella revisione delle informazioni finanziarie, storiche o previsionali, e nella preparazione di report, inclusa la due diligence finanziaria;

  • assistenza nella redazione del documento di ammissione, del prospetto o di altri documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per produrre ricerche, come previsto dal regolamento UE n. 596/2014;

  • attività legali, fiscali e contrattuali legate alla procedura di quotazione, come la definizione dell’offerta, la revisione del prospetto o dei documenti per il collocamento, e la due diligence legale o fiscale;

  • attività di comunicazione per dare visibilità alla società e promuovere l’investment case, attraverso interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Normativa

Di seguito i decreti e le norme, in formato PDF, che disciplinano il Bonus consulenza quotazione per le micro, piccole e medie imprese:

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Mer 23 Ott, 2024