È stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che disciplina criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare, effettuati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA.
Possono beneficiare degli interventi finanziari del decreto:
a) le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
b) le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell'ambito delle relative attività' agricole, individuati ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) le società di capitali partecipate almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
L'agevolazione consiste in un finanziamento agevolato che può avere durata massima di quindici anni, di cui fino a un massimo di cinque anni di preammortamento e fino a un massimo di dieci anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate a capitale costante. In ogni caso, il finanziamento agevolato non può essere erogato ad un tasso inferiore allo 0,50%.
Gli investimenti ammessi sono:
a) investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;
b) investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e perla commercializzazione di prodotti agricoli;
c) investimenti concernenti beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole, individuati ai sensi dell'art. 32, comma2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
d) investimenti per la distribuzione e la logistica, anche su piattaforma informatica, di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.