Milleproroghe 2025 e obbligo assicurativo per le imprese contro catastrofi naturali
L'articolo 13, comma 1 della Legge n. 15 del 21 febbraio 2025 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (G.U. 24 febbraio 2025 n. 45), in vigore dal 25/02/2025, prevede l'obbligo assicurativo per le imprese contro catastrofi naturali.
In particolare il D.L. 202/2024 ha spostato al 31 marzo 2025 il termine entro il quale tutte le imprese devono stipulare contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali a danno dei beni materiali.
Le imprese devono stipulare polizze assicurative per la copertura di varie tipologie di danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
La legge di conversione ha previsto una eccezione per le imprese della pesca e acquacoltura per le quali l’obbligo assicurativo scatta dal 31 dicembre 2025.
Altre modifiche in materia ambientale previste dalla cosiddetta Milleproroghe 2025, che potrebbero interessare aspiranti imprenditrici ed imprenditori ed imprese, riguardano i seguenti ambiti:
- ESG- Rendicontazione di sostenibilità (articolo 3, c.14-bis e 14-ter): la novità riguarda l’introduzione di specifiche proroghe in materia di rendicontazione di sostenibilità. Il comma 14-bis stabilisce che i revisori delle rendicontazioni di sostenibilità relative ai dati 2024 possono rilasciare l’attestazione obbligatoria di conformità solo se entro la data di entrata in vigore della legge di conversione hanno maturato almeno 5 crediti formativi nelle materie che riguardano “la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità”. Con apposito provvedimento il Ministero dell’ Economia definisce il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori/società di revisione incaricati di attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità. Il comma 14-ter prevede che, per le violazioni relative alle “dichiarazioni non finanziarie” sugli esercizi avviati prima del 1° gennaio 2024, continuano ad applicarsi le sanzioni previste dal D. Lgs. 254/201, abrogato dal D. Lgs. 125/2024 che a partire dal 25 settembre 2024 ha sostituito la dichiarazione non finanziaria con la rendicontazione societaria di sostenibilità.
- Rifiuti - Registro di tracciabilità elettronica dei rifiuti (Rentri) (articolo 11, c 2-bis): la norma, prevede che ai fini dell’operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'art. 188-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 13, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, è aumentato a centoventi giorni. La nuova scadenza che sarà ufficialmente introdotta dal Ministero dell'ambiente secondo le indicazioni della disposizione di legge è il 14 aprile 2025.
Potrebbe interessarti
- Orientamento
- Adempimenti amministrativi
- Formazione
- Adempimenti amministrativi
- Bandi, agevolazioni, finanziamenti, incentivi
- Business Model Canvas, Business Plan
- Orientamento
- Formazione
- Adempimenti amministrativi
- Attitudini e Competenze imprenditoriali
- Educazione finanziaria