Vuoi avviare l'attività di calzolaio? ecco cosa devi sapere
Il calzolaio che opera in regime forfettario non è tenuto a emettere scontrini fiscali elettronici per le sue attività di riparazione, a condizione che non abbia collaboratori o dipendenti. Questa esenzione è stabilita dall'articolo 1, comma 59, della legge 190/2014, nota come Legge di Stabilità per il 2015. Secondo questo articolo, i soggetti che operano con il regime forfettario sono esonerati dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi, nei casi specificati dall'articolo 2 del Dpr 696/1996.
In base a tale decreto, le attività di riparazione di calzature svolte da soggetti senza collaboratori o dipendenti non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi. Questa dispensa include anche l'esenzione dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, come previsto dal Decreto Ministeriale Economia e Finanze del 10 maggio 2019.
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