Via libera alla riforma degli ordinamenti professionali.

Orientamento
Adempimenti amministrativi
Attitudini e Competenze imprenditoriali
Settori produttivi (ATECO)
Il disegno di legge delega n. 1663 affida al Governo la riscrittura delle regole delle professioni ordinistiche non sanitarie.
La riforma copre le quindici professioni ordinistiche elencate nell’Allegato A del disegno di legge, mentre avvocati, dottori commercialisti e professioni sanitarie seguono percorsi di riforma separati.

Il testo raggruppa le professioni per affinità di competenze:
-    progettazione e gestione del territorio, con ingegneri, architetti, geometri e geologi;
-    terra e alimentazione, con dottori agronomi e forestali, agrotecnici, periti agrari e tecnologi alimentari;
-    servizi alla persona e al lavoro, con assistenti sociali e consulenti del lavoro;
-    settore tecnico industriale e doganale, con periti industriali, spedizionieri doganali e consulenti in proprietà industriale;
-    giornalisti e attuari, che compongono i due gruppi residui.
Il criterio fissa in cinque anni il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità connessa all’attività professionale, per tutte le controversie escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 8 della L. 21 aprile 2023, n. 49. Oggi il termine è decennale per la prescrizione ordinaria previsto dall’art. 2946 C.C. 
La pattuizione del compenso nel contratto d’opera professionale deve essere libera, purché proporzionata a quantità, qualità, contenuto specifico e caratteristiche della prestazione.
Per ciascun ordine i parametri di determinazione dei compensi saranno stabiliti o aggiornati con decreto del ministro vigilante, su proposta del consiglio nazionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del relativo decreto legislativo. 
Fra i criteri direttivi compare il riconoscimento agli iscritti agli albi dell’attività di consulenza nelle materie di competenza specifica della professione, accanto alle attività già attribuite dalla normativa vigente. L’attribuzione delle competenze dovrà essere coerente con titolo di studio, tirocinio e materie dell’esame di abilitazione, in linea con i quadri di riferimento nazionali ed europei sulla comparabilità delle competenze.
Il testo conferma che tutte le attività non indicate dalla legge come riservate a una o più professioni sono libere e possono essere svolte da tutti i professionisti, con l’oggetto di ciascuna professione stabilito soltanto con legge. 
L’uso del titolo professionale è circoscritto agli iscritti agli albi, a tutela del decoro della categoria e del consumatore. L’esercizio della delega dovrà rispettare il test di proporzionalità del D.Lgs. n. 142/2020, che impone una valutazione preventiva prima di introdurre nuovi vincoli all’accesso.
Il tirocinio professionale prevede che al praticante sia dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio o del professionista ospitante e che, fuori dagli enti pubblici, possano essere riconosciuti un’indennità o un compenso con apposito contratto, commisurati all’effettivo apporto professionale.
L’accesso alle professioni è libero in attuazione dell’art. 33, quinto comma, della Costituzione, previo superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione dove la normativa vigente lo prevede, da sostenere dopo il perfezionamento degli studi universitari.
Nelle società tra professionisti almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto dovranno fare capo a professionisti iscritti all’albo di riferimento o ad albi di altre professioni, e la partecipazione agli utili dovrà essere sempre proporzionale alla quota di capitale. Il criterio limita l’ingresso di soci di puro capitale nel controllo dello studio.
Gli Ordini professionali sono confermati come enti pubblici non economici a carattere associativo, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria e sottoposti alla vigilanza del ministro competente, con l’esclusione esplicita dell’attività sindacale. I consigli nazionali avranno la rappresentanza istituzionale della categoria, gli ordini e i collegi territoriali quella degli iscritti al relativo albo.
L’attuazione della riforma richiederà almeno due anni dopo l’entrata in vigore della legge delega. 

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