Firenze, stretta sugli affitti brevi: il blocco si allarga fuori dal centro storico

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Approvate a giugno 2026 le nuove modifiche al Regolamento comunale sulle locazioni turistiche

Il Comune di Firenze stringe ulteriormente le maglie sulle locazioni turistiche brevi. Con le ultime integrazioni al Regolamento approvate a giugno 2026, l'Amministrazione punta a contenere l'espansione incontrollata degli affitti turistici e il conseguente impatto sul tessuto socioeconomico, un fenomeno che stava iniziando a riversarsi anche fuori dal cuore storico della città.

Il divieto si estende contro l'"effetto spillover" La novità di maggior impatto è senza dubbio l'introduzione del nuovo Articolo 8bis. Il divieto di avviare nuove attività di locazione turistica breve, finora in vigore solo nel Nucleo Storico (la cosiddetta Zona A, Sottozona A1), viene esteso anche all'ambito urbano contiguo, ovvero la "prima espansione otto-novecentesca" (Zona A, Sottozone A3 e A4). In queste aree da questo momento potranno continuare a operare, sia in forma imprenditoriale che non, solamente le unità immobiliari già regolarmente attive prima dell'entrata in vigore della norma. Questa misura si è resa necessaria alla luce dei recenti monitoraggi per bloccare il cosiddetto rischio "spillover", che stava spostando la pressione ricettiva nei quartieri immediatamente a ridosso del centro.

Requisiti più severi e planimetrie asseverate Le nuove regole introducono anche un maggiore rigore sulle caratteristiche degli immobili per confermarne l'idoneità alloggiativa. Per ottenere l'autorizzazione quinquennale, la planimetria dell'alloggio allegata alla domanda dovrà essere obbligatoriamente asseverata da un tecnico abilitato e gli impianti dovranno essere formalmente dichiarati conformi alla normativa vigente. Vengono ribadite e precisate le metrature minime: almeno 9 metri quadri per le camere singole, 14 per le camere doppie, 9 per la cucina abitabile e un minimo di 2,5 metri quadri per almeno un locale adibito a servizio igienico.

Affitto parziale e procedure differenziate Per chi intende affittare un singolo locale all'interno della propria abitazione (attività che non richiede la previa autorizzazione quinquennale), la normativa ora specifica in modo stringente che il locatore deve possedere all'interno dell'immobile non solo la residenza, ma anche il domicilio. Sul fronte burocratico, sono stati chiariti i percorsi differenziati per le comunicazioni di variazioni, sospensioni o cessazioni: chi opera in forma imprenditoriale ed effettua anche subentri nella gestione deve relazionarsi con il SUAP, seguendo tempistiche e modalità distinte rispetto agli operatori non imprenditoriali.

Tempi certi per il Comune e date fisse per le deroghe Novità importanti anche sul fronte delle garanzie procedurali: il Comune è ora tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro un tempo massimo di 60 giorni dalla ricezione dell'istanza completa (con sospensione dei termini in caso di documentazione mancante). Infine, è stato delimitato con un calendario preciso il periodo transitorio di "grazia" concesso alle locazioni che risultavano già attive e in regola nel 2024: queste ultime saranno esentate dalle nuove disposizioni e limitazioni per tre anni, in una finestra temporale che va esplicitamente dal 31 maggio 2025 al 31 maggio 2028.

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