Martedì 21 Ottobre 2025
Convenienza del regime forfettario da valutare
Pubblicazione
12/12/2023
Studi e ricerche
Settori produttivi (ATECO)
Le macro-variabili di ordine generale da considerare nel vagliare il regime forfettario sono quattro:
1. Esclusione da Iva
I contribuenti forfettari sono esclusi dall’applicazione dell’Iva, sia in entrata che in uscita.
Ciò significa che assume rilevanza la circostanza in cui il contribuente effettui molti o pochi acquisti e si rivolga principalmente a clienti privati oppure ad altre partite Iva. Nel primo caso ha un vantaggio e competitivo e un maggior guadagno, rispetto a un competitor che addebita l’Iva.
2. Imposizione diretta
L’imposizione del regime forfettario dipende dal coefficiente di redditività (a seconda del codice Ateco) e l’aliquota impositiva, generalmente pari al 15%, è ridotta al 5% solo per i primi 5 anni di nuova attività. L’aliquota fiscale è molto inferiore rispetto alle aliquote Irpef.
1. Esclusione da Iva
I contribuenti forfettari sono esclusi dall’applicazione dell’Iva, sia in entrata che in uscita.
Ciò significa che assume rilevanza la circostanza in cui il contribuente effettui molti o pochi acquisti e si rivolga principalmente a clienti privati oppure ad altre partite Iva. Nel primo caso ha un vantaggio e competitivo e un maggior guadagno, rispetto a un competitor che addebita l’Iva.
2. Imposizione diretta
L’imposizione del regime forfettario dipende dal coefficiente di redditività (a seconda del codice Ateco) e l’aliquota impositiva, generalmente pari al 15%, è ridotta al 5% solo per i primi 5 anni di nuova attività. L’aliquota fiscale è molto inferiore rispetto alle aliquote Irpef.
3. Regime previdenziale Inps agevolato
L’art.1, c.77, L. 190/2014, prevede un regime previdenziale agevolato, per artigiani e commercianti, per il quale è possibile avere una riduzione contributiva del 35%.
4. Semplificazioni negli adempimenti fiscali, che sono molte: - esclusione da tutti gli obblighi Iva; - esonero da registrazione e tenuta scritture contabili; - esclusione dall’applicazione degli Isa ed esonero dall’obbligo di operare le ritenute alla fonte.
Nuovo obbligo invece anche per loro, che prevede, dal 1.1.2024 l’emissione delle fatture in formato elettronico.
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