Attività sgombero cantine: l'Albo Nazionale Gestori Ambientali chiarisce l'inquadramento delle imprese
L'Albo Nazionale Gestori Ambientali conferma che le attività di sgombero costituiscono un servizio professionale di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi e, pertanto, richiedono le necessarie autorizzazioni ordinarie. Non è quindi possibile avvalersi dell'iscrizione semplificata prevista per il trasporto dei propri rifiuti.
Di conseguenza, le imprese che effettuano attività di sgombero non possono operare con la sola iscrizione all'Albo nella categoria 2-bis, riservata ai produttori iniziali che trasportano esclusivamente i propri rifiuti ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006.
Lo svolgimento di servizi di sgombero per conto terzi richiede invece l'iscrizione nelle categorie ordinarie dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, previste dall'art. 212, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, da individuare in funzione della tipologia dei rifiuti gestiti:
- Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, quali mobili dismessi, arredi usati e altri rifiuti ingombranti;
- Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, qualora tra i materiali rimossi siano presenti rifiuti classificati come tali;
- Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani, iscrizione richiesta in specifici casi, ad esempio per le cooperative sociali che svolgono servizi di sgombero in ambito civile.
Per consultare le FAQ dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
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