Semplificazioni di regimi amministrativi in materia di esercizio di attività artigiane
D.L. N. 19/2024 - Con il comma 12, dell’articolo 12, vengono apportate modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
In particolare viene inserito il nuovo articolo 4-bis, rubricato “Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana”.
L'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana (art. 3, L. n. 443/1985) di cui all’Allegato 2, Tabelle B.I e B.II, che formano parte integrante del presente decreto, non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione.
Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nelle tabelle B.I e B.II, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.
Nell’Allegato viene riportato un elenco di 45 settori artigiani che interessano 85 attività (contraddistinte da altrettanti codici ATECO), per il cui esercizio non è previsto né il rilascio di alcun titolo abilitativo né l’invio di alcuna comunicazione o segnalazione.
Viene tuttavia precisato che, per le attività indicate nelle tabelle, a seconda delle caratteristiche dell’attività e delle attrezzature utilizzate, deve essere verificata l’eventuale ricorrenza di regimi amministrativi e adempimenti previsti dalla normativa di settore, ivi compresi quelli ambientali, di salute e di sicurezza, soggetti alla presentazione dell’apposita pratica (SCIA, autorizzazione, comunicazione) al SUAP competente per territorio.
Per le attività di produzione, trasformazione e vendita di alimenti e bevande è sempre necessario presentare la notifica sanitaria.
Le Regioni e gli enti locali dovranno adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del presente decreto entro il 31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia.
Le disposizioni di cui al comma 12 e quelle dei provvedimenti emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (art. 12, comma 13).
Maggiori informazioni cliccando qui - tabelle B.I e B.II da pagina 54 a 66
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