Piattaforme online: modi e termini per lo scambio delle informazioni
Il Fisco italiano condividerà le informazioni con gli Stati membri entro il 29 febbraio 2024
Entro il 31 gennaio 2024 i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia, dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app. Entro il successivo 29 febbraio, il Fisco italiano condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi Ue, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia.
Questo e altro nel provvedimento del 20 novembre 2023, che stabilisce le regole operative del Dlgs n. 32/2023, sullo scambio automatico delle informazioni nel settore fiscale forniti dai gestori di piattaforme online.
Si stabilisce che rientrano nell’obbligo di comunicazione: l’e-commerce, l’affitto di beni immobili, l’offerta di servizi personali e le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto. Restano tuttavia fuori dall’obbligo di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero (quelli con oltre 2mila attività “pertinenti”), per i quali l’Amministrazione finanziaria dispone di altri flussi di dati, sia quelli relativi ai “piccoli inserzionisti” (venditori per i quali il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività “pertinenti” e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non è superiore a 2mila euro nell’anno).
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