Esercizi di vendita di prodotti alcolici

Orientamento
Adempimenti amministrativi
Il d. lgs. 28 marzo 2025, n. 43 ha rivisto le disposizioni in materia di accise del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

Per gli operatori che intendono esercitare la vendita di prodotti alcolici assoggettati al contrassegno fiscale (come i liquori, acquaviti, bevande contenenti alcole, vini alcolizzati e liquorosi, vini aromatizzati, ecc..) e di birra, dal 1 gennaio 2026 l’adempimento fiscale è assolto e si esaurisce con la già prevista comunicazione di avvio delle attività da presentare allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP). Pertanto, l’unica comunicazione presentata al SUAP tiene luogo della denuncia di esercizio e della licenza fiscale (art. 29, comma 2-bis, TUA). Sarà cura poi del SUAP trasmettere la stessa all’Ufficio delle dogane.

Allegata circolare 13 del 2025 della agenzia delle dogane e dei Monopoli

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