Niente Iva né fattura elettronica per la prestazione del massoterapista.

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L’applicazione del beneficio fiscale dipende dalla qualificazione giuridica della prestazione, che deve rientrare tra quelle prestate nell’ambito di una professione sanitaria.

Il massoterapista può applicare l’esenzione Iva prevista per le professioni sanitarie, in quanto attività vigilata e riconosciuta come arte ausiliaria delle professioni sanitarie. 
Nessuna agevolazione, invece, per chi pratica osteopatia, chiropratica e chinesiologia, ossia professioni non riconosciute dalla legge come “sanitarie”.
Con la risoluzione n. 9 del 24 febbraio, l’Agenzia delle entrate fa il punto sul trattamento Iva applicabile alle prestazioni rese nell’ambito di questa attività, in particolare, le precisazioni riguardano l’applicabilità dell’esenzione d’imposta prevista per le prestazioni sanitarie dall’articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto Iva, e le modalità di fatturazione di tali prestazioni.
Possono beneficiare del trattamento di favore le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione delle persone effettuate nell’ambito di professioni o arti sanitarie soggette a vigilanza, individuate dall’articolo 99 del Testo unico delle leggi sanitarie (Regio decreto n. 1265/1934), oppure individuate tramite decreto del ministero della Salute, di concerto con il Mef.

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