“Gioventù agricola”: la misura che sostiene l’imprenditorialità degli under 41
La legge, che verrà finanziata con 156 milioni di euro dal 2024 al 2029 e 27,76 milioni annui dal 2030, pone l’attenzione sul ricambio generazionale, che è una delle maggiori sfide per la nostra agricoltura, e prevede anche misure per favorire la permanenza dei giovani all’interno del settore.
In Italia, infatti, solo una esigua percentuale (il 13,4%) dei titolari di impresa agricola è sotto i 44 anni e cresce leggermente il dato solo di quelle condotte da under 35, pur rimanendo ben al di sotto della media europea.
Destinatari degli interventi previsti dalla norma saranno le imprese, in qualsiasi forma costituite, in cui il titolare o almeno la metà dei soci siano imprenditori agricoli di età superiore ai 18 e inferiore ai 41 anni compiuti.
Ecco cosa prevede il testo della legge:
- Istituisce un fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, che finanzierà:
- l’acquisto di terreni e strutture necessari per l’avvio dell’attività imprenditoriale agricola;
- l’acquisto di beni strumentali, con priorità per quelli destinati ad accrescere l’efficienza aziendale e a introdurre innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e al processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione;
- l’ampliamento dell’unità minima produttiva;
- l’acquisto di complessi aziendali già operativi.
- Regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili.
- Agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici.
- È previsto un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari all’80 % delle spese sostenute nell’anno 2024 per la partecipazione a corsi di formazione per la gestione dell’azienda agricola.
- Agevolazioni fiscali per l’ampliamento delle superfici coltivate.
- Diritto di prelazione nelle procedure di alienazione e locazione, nel caso di più soggetti confinanti a favore, nell’ordine, di imprese:
- il cui titolare sia un imprenditore agricolo di età superiore ai diciotto e inferiore ai quarantuno anni compiuti;
- nel caso di società di persone e di società cooperative in cui almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età superiore ai diciotto e inferiore quarantuno anni compiuti;
- nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quarantuno anni compiuti e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.
- Servizi di sostituzione:
Le regioni e le provincie autonome possono prevedere:
- programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole tramite l’erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani imprenditori agricoli per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo, in particolare, la sostituzione dell’imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante;
- la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati;
- l’assistenza a minori di età inferiore a otto anni;
- incentivi per il mantenimento dell’unità aziendale e il ricambio generazionale delle imprese agricole mediante l’utilizzo del patto di famiglia.
- Costituzione dell’Osservatorio nazionale per l’imprenditoria e il lavoro giovanile nell’agricoltura, con compiti di:
- raccolta ed elaborazione di dati, effettuazione di analisi normative, collegamento con le fonti di informazione e divulgazione ai fini della promozione di iniziative nel campo dell’imprenditoria agricola giovanile;
- consulenza e supporto nei riguardi delle amministrazioni e degli enti pubblici;
- promozione di politiche attive.
- Vendita diretta: consente ai comuni di riservare alle imprese giovanili agricole e ai giovani imprenditori agricoli una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli.
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