Bonus Zes per l’assunzione di over 35 nel Mezzogiorno

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Focus sull'esonero contributivo per i datori di lavoro privati fino a 650 euro mensili per le assunzioni di disoccupati over 35 nelle regioni della Zona Economica Speciale.

Il Bonus Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES Unica 2026, introdotto dal Decreto Lavoro, prevede un esonero contributivo del 100% destinato ai datori di lavoro privati che assumono personale presso sedi situate nella ZES unica del Mezzogiorno e che occupano fino a 10 dipendenti nel mese dell’assunzione.

Le assunzioni, da effettuare entro il 31 dicembre 2026, devono essere a tempo indeterminato e riguardare lavoratori con almeno 35 anni di età, disoccupati da almeno 24 mesi.

L’agevolazione riconosce un esonero fino a 650 euro mensili per un periodo massimo di 24 mesi.

Il beneficio è subordinato all’applicazione di un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

 

A chi spetta l’agevolazione: requisiti per aziende e lavoratori

L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che effettuano assunzioni presso sedi o unità produttive situate nelle regioni della ZES Unica e che occupano fino a 10 dipendenti nel mese dell’assunzione, a condizione che l’assunzione determini un incremento occupazionale netto.

L’esonero contributivo, disciplinato dall’articolo 3 del decreto Lavoro, si applica alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026 di lavoratori che, alla data dell’assunzione:

  • abbiano almeno 35 anni;
  • siano disoccupati da almeno 24 mesi.

Per beneficiare legittimamente dell’agevolazione, la prestazione lavorativa deve essere svolta in una delle regioni comprese nella ZES Unica, indipendentemente dalla residenza del lavoratore assunto o dalla sede legale del datore di lavoro.

Le regioni che rientrano nella ZES unica sono:

  • Abruzzo;
  • Marche
  • Molise;
  • Campania;
  • Basilicata;
  • Sicilia;
  • Puglia;
  • Calabria;
  • Sardegna;
  • Umbria

Nel caso in cui la sede di lavoro venga trasferita al di fuori delle regioni agevolate, l’esonero non spetta più a partire dal mese successivo al trasferimento.

Il beneficio può essere riconosciuto anche per lavoratori già assunti a tempo indeterminato da un altro datore di lavoro che abbia fruito solo parzialmente dell’incentivo.

La fruizione dell’esonero può essere sospesa esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria per maternità. In queste situazioni, il periodo di utilizzo dell’agevolazione viene prorogato per il tempo corrispondente alla sospensione.

Condizioni per accedere agli esoneri contributivi

Il diritto a beneficiare degli esoneri contributivi è subordinato al rispetto di una serie di condizioni previste dalla normativa vigente.

In particolare, i datori di lavoro devono:

  • essere in regola con gli obblighi contributivi e con il Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • non aver commesso violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • applicare i contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

Dal 1° aprile 2026, inoltre, i datori di lavoro privati che richiedono incentivi contributivi finanziati con risorse pubbliche dovranno pubblicare le posizioni lavorative disponibili sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Tuttavia, in attesa del decreto attuativo che definirà le modalità operative, l’obbligo non è ancora effettivamente operativo, come chiarito dall’INPS.

La fruizione degli esoneri resta inoltre subordinata al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione previsti dal decreto legislativo n. 150/2015.

Le condizioni specifiche

Per accedere legittimamente al beneficio, i datori di lavoro:

  • non devono aver effettuato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi;
  • non devono procedere, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, al licenziamento del lavoratore assunto con l’esonero o di un dipendente con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva;
  • devono garantire un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti;
  • devono applicare ai lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

Contratti ammessi

La misura, pensata per favorire l’occupazione stabile, non si applica:

  • alle assunzioni a tempo determinato;
  • alle trasformazioni di rapporti di lavoro già esistenti;
  • ai contratti di lavoro intermittente o a chiamata, anche se a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo è invece riconosciuto per:

  • assunzioni a tempo indeterminato part-time;
  • rapporti di somministrazione a tempo indeterminato, anche quando la prestazione presso l’utilizzatore avviene a tempo determinato.

In questi casi, il requisito dimensionale dell’impresa va verificato con riferimento all’utilizzatore e non all’agenzia di somministrazione.

Ai fini del beneficio, inoltre, la sede di lavoro rilevante è quella in cui viene svolta concretamente l’attività lavorativa. Nel caso della somministrazione, quindi, conta il luogo in cui opera l’utilizzatore, indipendentemente dalla sede legale o operativa dell’agenzia.

Importo dello sgravio contributivo e durata dell’incentivo

L’agevolazione prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con l’esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’importo massimo riconosciuto è di 650 euro mensili per ciascun lavoratore.

Il beneficio è concesso nei limiti della spesa autorizzata dall’articolo 24, comma 7, del DL n. 60/2024 e in conformità ai criteri stabiliti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. L’aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni pensionistiche rimane invariata.

Bonus ZES 2026: domanda e adempimenti per i datori di lavoro

Per conoscere con certezza l’importo dell’agevolazione spettante e l’eventuale disponibilità residua delle risorse, il datore di lavoro deve presentare all’INPS una domanda di ammissione al beneficio.

La richiesta va trasmessa esclusivamente in modalità telematica tramite l’apposito modulo online disponibile sul sito dell’INPS, nella sezione:

“Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus ZES 2026”

L’Istituto comunicherà con un successivo messaggio la data di attivazione della procedura.

Nella domanda il datore di lavoro dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di applicare ai lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi indicati dal decreto-legge n. 62/2026.

La richiesta potrà essere presentata:

  • sia per assunzioni già effettuate;
  • sia per rapporti di lavoro non ancora avviati.

L’INPS effettuerà inoltre il monitoraggio delle risorse disponibili. Qualora emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento dei limiti di spesa previsti, l’Istituto non accoglierà ulteriori domande.

Compatibilità con altri incentivi

Come previsto dall’articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 62/2026, l’agevolazione non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote previdenziali previsti dalla normativa vigente in relazione ai contributi dovuti dal datore di lavoro.

Non è quindi possibile, ad esempio, cumulare il beneficio con la cosiddetta “Decontribuzione Sud” per gli stessi lavoratori.

Inoltre, l’incentivo non può essere combinato:

  • con il bonus per l’assunzione di lavoratori disabili previsto dalla legge n. 68/1999;
  • con l’incentivo per l’assunzione di percettori NASpI, pari al 20% dell’indennità residua spettante al lavoratore.

La misura resta invece compatibile:

  • con l’esonero contributivo collegato alla certificazione della parità di genere, previsto dalla legge n. 162/2021;
  • con le agevolazioni che riducono la contribuzione a carico del lavoratore, come l’esonero IVS per le lavoratrici madri introdotto dalla legge di Bilancio 2024.

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