La misura riconosce un contributo a favore di enti del terzo settore e onlus per ogni persona con disabilità, di età inferiore ai trentacinque anni, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il primo agosto 2020 e il 30 settembre 2024
Condizioni
Il contributo, che è stato istituito dal cd. decreto Lavoro (articolo 28, Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48) viene riconosciuto agli enti del terzo settore e alle ONLUS per le assunzioni di persone con disabilità:
di età anagrafica inferiore a 35 anni;
assunte ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (che reca le norme per il diritto al lavoro dei disabili);
con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024;
per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.
Modalità
La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro, ovvero da un suo delegato, per il tramite del Cassetto previdenziale del contribuente. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024, utilizzando i modelli A, B e C, in un unico file in formato .pdf debitamente compilati e firmati in ogni parte dal legale rappresentante del soggetto richiedente con allegata copia del documento di identità in corso di validità.
Deve essere allegato anche il file, in formato .csv, utilizzando esclusivamente il template di cui all’Allegato n. 3 del messaggio INPS in commento, compilato secondo le indicazioni fornite nell’Allegato n. 4, utili per l’istruttoria delle domande:
le informazioni inerenti alla tipologia del datore di lavoro, con i relativi elementi identificativi della predetta tipologia (“Dati azienda” dell’Allegato n. 3);
l’IBAN su cui effettuare l’eventuale erogazione del contributo (“Dati azienda” dell’Allegato n. 3);
i dati delle assunzioni dei lavoratori con disabilità (tipo contratti “A.01” o “A.03”) (“Dati assunzioni” dell’Allegato n. 3).
Viene precisato che le domande trasmesse tramite il servizio “Comunicazione Bidirezionale” compilate diversamente dalle indicazioni fornite con il presente messaggio e che non soddisfano le specifiche illustrate saranno considerate anomale.
Gli esiti delle domande, a seguito delle elaborazioni di prima accoglienza, saranno forniti ai datori di lavoro tramite il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, dopo la stipula della convenzione di cui all’articolo 6 del Decreto-legge 27 giugno 2024.
Le richieste trasmesse saranno in seguito visibili e filtrabili all’interno del servizio di “Comunicazione Bidirezionale”.
Misura del contributo
Il contributo viene erogato nella misura pari a 12.000 euro una tantum, come contributo per l’assunzione effettuata, e nella misura pari a 1.000 euro per ogni mese, dalla data di assunzione e fino al 30 settembre 2024.
In ipotesi di interruzione del contratto di lavoro in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo viene erogato sino alla data di cessazione del rapporto.
Per le assunzioni che effettuate nel mese di settembre 2024, è erogata la parte di contributo una tantum pari a 12.000 euro come anche la quota mensile per il mese di assunzione (art. 2, comma 4, D.I. 27 giugno 2024).
Le informazioni sulle modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo saranno oggetto di un successivo messaggio INPS.
Per maggiori informazioni:
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.08.messaggio-numero-2906-del-29-08-2024_14656.html