Agente Sportivo - Al via il nuovo Registro nazionale

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Pubblicato il Regolamento di attuazione e integrazione delle norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso all'esercizio di agente sportivo.

Ai fini dell’esercizio della professione, ciascun agente sportivo dovrà preventivamente essere iscritto al Registro Nazionale Agenti Sportivi  istituito presso il CONI.

L’attività di agente sportivo può essere svolta solo da persone fisiche in possesso del titolo abilitativo. Una volta abilitato, l’agente può scegliere se operare come professionista oppure organizzare la propria attività in forma imprenditoriale, costituendo una società di persone o di capitali, secondo la normativa vigente.

L’iscrizione al Registro nazionale costituisce condizione imprescindibile per l’esercizio dell’attività in Italia ed è limitata all’anno solare, con obbligo di rinnovo annuale.

Per iscriversi, gli aspiranti agenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4 del D.Lgs. 37/2021, tra cui il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, il superamento un esame di abilitazione diretto ad accertarne l'idoneità e la copertura assicurativa per responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione professionale

Il titolo abilitativo all'esercizio della professione di agente sportivo ha carattere permanente ed è personale e incedibile

L'agente sportivo è obbligato all’aggiornamento professionale, per un minimo di 20 ore all'anno, o frazione di anno di iscrizione, mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni  organizzati o accreditati dalla Federazione sportiva presso la quale opera, nelle materie di settore con rilevanza nella professione di agente sportivo (art. 9, comma 1).

Per scaricare il testo del Regolamento (D.M. n. 218/2025), cliccare QUI

 

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