Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale: come calcolare il proprio punteggio ISA

SNI - Camera di commercio di Caltanissetta

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale, conosciuti con l'acronimo ISA, sono stati introdotti dall'Agenzia delle Entrate nel 2018, con l'obiettivo di favorire l'emersione spontanea dei redditi e contrastare l'evasione fiscale. Si tratta di strumenti di natura informatica che, attraverso l'analisi di una serie di dati e informazioni estratti dalla dichiarazione dei redditi e da altre fonti, attribuiscono a ciascun contribuente un punteggio di affidabilità fiscale compreso tra 1 e 10.

Un punteggio ISA alto indica una maggiore probabilità che la gestione aziendale o professionale sia condotta in modo regolare e trasparente, mentre un punteggio basso può far scattare verifiche fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'applicazione degli Indici non è obbligatoria per tutti i contribuenti, ma può rivelarsi un vantaggio. Un punteggio alto può infatti consentire di accedere a misure premiali, come la riduzione dei termini di pagamento delle imposte, la fruizione di un regime di controlli fiscali semplificati o essere esonerati dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta. L’istituzione degli ISA si inserisce tra la serie di iniziative che l’Agenzia ha avviato da qualche anno con l’obiettivo di favorire una sempre più proficua collaborazione tra Fisco e contribuenti e promuovere, utilizzando anche efficaci forme di assistenza, l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

La metodologia adottata dall'AdE tiene conto di una pluralità di indicatori, riconducibili a due gruppi:

  • indicatori elementari di affidabilità - che valutano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale;

  • indicatori elementari di anomalia - che segnalano situazioni di gravi incongruenze contabili e gestionali o disallineamenti tra dati e informazioni presenti nei diversi modelli di dichiarazione, o che emergono dal confronto con banche dati esterne.

Questi indicatori si distinguono, in base al punteggio che possono assumere, in due categorie:

  • indicatori elementari che, in presenza dell’anomalia, assumono un punteggio compreso tra 1 e 5: si riferiscono alle situazioni in cui vengono rilevate situazioni anomale di carattere contabile o dichiarativo, modulate in relazione alla loro gravità. Il punteggio 1 rileva la maggiore gravità dell’anomalia, il 5 la più lieve. Tra gli indicatori elementari di questo tipo rientrano, ad esempio, quelli relativi all’incidenza degli accantonamenti e degli oneri finanziari netti e all’analisi dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti;

  • indicatori elementari che, in presenza dell’anomalia, assumono un punteggio pari a 1: si tratta di fattispecie dichiarative considerate di particolare gravità. Tra queste troviamo quelle relative all’Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili e al margine operativo lordo negativo, quelle che verificano la plausibilità economica di grandezze come l’incidenza degli ammortamenti, dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione finanziaria e la copertura delle spese per dipendente.

 

 

Compilazione

Per prima cosa andrà indicato sul frontespizio del modello il codice dell'attività, a seconda della tabella di classificazione ATECO. Oltre a quelli trasmessi attraverso le dichiarazioni fiscali, per completare la compilazione andranno inseriti ulteriori dati che la stessa Agenzia delle entrate rende disponibili e che sono stati individuati nella Nota tecnica e metodologica delle variabili precalcolate, allegata ai decreti di approvazione e di modifiche agli ISA in applicazione nei relativi periodi d’imposta.

Sanzioni e controlli

È prevista una sanzione amministrativa da 250 fino a 2mila euro per i seguenti casi:

  • omissione della comunicazione dei dati rilevanti per la formazione dell'ISA;

  • comunicazione inesatta o incompleta dei dati.

A quali contribuenti si applicano

Gli ISA si applicano agli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come "attività prevalente", attività per le quali risulta approvato un ISA e che non presentano una causa di esclusione. Con la dicitura "prevalente" s’intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi. I contribuenti quindi che esercitano più attività devono prima valutare se due o più delle attività esercitate sono comprese nello stesso ISA. In tal caso, si devono sommare i ricavi o compensi provenienti dalle attività che, seppur contraddistinte da diversi codici attività, rientrano nel campo di applicazione del medesimo ISA.

 

Quando non si applicano

Gli ISA non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente:

  • inizia o cessa l’attività, cioè si trova in condizione di non normale svolgimento dell’attività;

  • dichiara ricavi di importo superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione.

Chi è escluso

Sono invece esclusi dall’applicazione degli ISA i contribuenti che:

  • hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta;

  • hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta;

  • dichiarano ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA. Si osserva che, per gli ISA DG40U, DG50U, DG69U e DK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione degli ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del TUIR;

  • non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività;

  • si avvalgono del regime forfetario agevolato;

  • che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (si veda anche il successivo paragrafo 2.3.1); 

  • categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, da quella prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata.

Non sono applicati anche a:

  • gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa;

  • le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del TFUE (art. 101, comma 10, del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017);

  • le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del TFUE (art. 18, comma 9, del Decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017);

  • le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;

  • i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” - codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” - codice attività 49.32.20, di cui all’ISA CG72U;

  • le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA DG77U;

  • i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

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