"Superbonus lavoro”, arriva maxi-deduzione del 120% per chi assume a tempo indeterminato
Il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e del Ministero del Lavoro, del 26 giugno scorso, in attuazione della riforma dell'Irpef prevede per quest'anno una maggiorazione fino al 120% della deduzione ammessa in caso di incremento del numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Prevede anche un'ulteriore aumento del 10% (che porta la deduzione al 130%) delle agevolazioni fiscali per imprese e professionisti nel caso in cui si assumano lavoratori provenienti da categorie svantaggiate: giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile; donne di qualsiasi età con almeno due figli minori o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in determinati territori; donne vittime di violenza; lavoratori o lavoratrici con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale; ex percettori del reddito di cittadinanza senza i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.
Il decreto contiene le modalità di attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo sull'Irpef (30 dicembre 2023, n. 216), che "dispone per i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché una ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela” e in caso di incremento occupazionale relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
Tale bonus bonus per le assunzioni spetta a: società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, società europee e società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato; enti pubblici e privati diversi dalle società, trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato; società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato; imprese individuali, società di persone ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del citato TUIR titolari di reddito d’impresa; esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che determinano il reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del suddetto TUIR.
Link ufficiale del Decreto: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-12-30&atto.codiceRedazionale=23G00228&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
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