Il mercante d’arte a titolo continuativo è imprenditore

Eventi
Adempimenti amministrativi
Imprenditoria
Settori produttivi (ATECO)
Con l'ordinanza n. 1603/2024, la Corte di Cassazione afferma che la cessione in modo continuativo di opere d'arte costituisce attività d'impresa. Un focus sulla differenza tra la nozione civilistica e quella tributaristica di imprenditore commerciale.

La nozione civilistica e quella tributaristica di “imprenditore commerciale” divergono per un aspetto essenziale, ossia quello della necessità dell’“organizzazione”, essendo tale requisito indispensabile per il diritto civile ma non indispensabile per quello tributario, ai fini del quale è sufficiente la professionalità abituale dell’attività economica, anche senza l’esclusività della stessa.
E per questi motivi, nel caso di specie, la cessione in modo continuativo di opere d’arte costituisce attività d’impresa.
Così si esprime la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1603/2024.
Chi vende con continuità opere d’arte va considerato come un imprenditore, con tutte ciò che ne consegue in tema di obblighi civilistici e fiscali.

Potrebbe interessarti

SNI - Camera di commercio del Sud Est Sicilia
PROMUOVERE FIDUCIA, TRASPARENZA E INNOVAZIONE NELLA FILIERA LOGISTICA ITALIANA
23/09/2025
  • Eventi
  • Adempimenti amministrativi
  • Imprenditoria
  • Internazionalizzazione, Import-Export
SNI - Camera di commercio di Cosenza
Per l'anno scolastico 2025/2026 la Camera di Commercio di Cosenza promuove il progetto di “Certificazione delle Competenze & mentoring post-certificazione” rivolto alle imprese e agli
09/09/2025
  • Eventi
  • Orientamento
  • Adempimenti amministrativi
SNI - Camera di commercio di Pordenone Udine
Passo dopo passo si diventa imprenditori
15/09/2025
  • Orientamento
  • Formazione
  • Adempimenti amministrativi