Il mercante d’arte a titolo continuativo è imprenditore

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Settori produttivi (ATECO)
Con l'ordinanza n. 1603/2024, la Corte di Cassazione afferma che la cessione in modo continuativo di opere d'arte costituisce attività d'impresa. Un focus sulla differenza tra la nozione civilistica e quella tributaristica di imprenditore commerciale.

La nozione civilistica e quella tributaristica di “imprenditore commerciale” divergono per un aspetto essenziale, ossia quello della necessità dell’“organizzazione”, essendo tale requisito indispensabile per il diritto civile ma non indispensabile per quello tributario, ai fini del quale è sufficiente la professionalità abituale dell’attività economica, anche senza l’esclusività della stessa.
E per questi motivi, nel caso di specie, la cessione in modo continuativo di opere d’arte costituisce attività d’impresa.
Così si esprime la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1603/2024.
Chi vende con continuità opere d’arte va considerato come un imprenditore, con tutte ciò che ne consegue in tema di obblighi civilistici e fiscali.

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