Lunedì 24 Novembre 2025
Il mercante d’arte a titolo continuativo è imprenditore
Pubblicazione
06/02/2024
Eventi
Adempimenti amministrativi
Imprenditoria
Settori produttivi (ATECO)
Con l'ordinanza n. 1603/2024, la Corte di Cassazione afferma che la cessione in modo continuativo di opere d'arte costituisce attività d'impresa. Un focus sulla differenza tra la nozione civilistica e quella tributaristica di imprenditore commerciale.
La nozione civilistica e quella tributaristica di “imprenditore commerciale” divergono per un aspetto essenziale, ossia quello della necessità dell’“organizzazione”, essendo tale requisito indispensabile per il diritto civile ma non indispensabile per quello tributario, ai fini del quale è sufficiente la professionalità abituale dell’attività economica, anche senza l’esclusività della stessa.
E per questi motivi, nel caso di specie, la cessione in modo continuativo di opere d’arte costituisce attività d’impresa.
Così si esprime la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1603/2024.
Chi vende con continuità opere d’arte va considerato come un imprenditore, con tutte ciò che ne consegue in tema di obblighi civilistici e fiscali.
Potrebbe interessarti
SNI - Camera di commercio di Vicenza
È attiva per la Regione Veneto la fase sperimentale (fino al 1 settembre 2024) della Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve e per finalità turistica (BDSR
07/08/2024
- Orientamento
- Adempimenti amministrativi
SNI - Camera di commercio dell'Umbria
Servizio sul web della Regione Umbria
20/09/2023
- Orientamento
- Adempimenti amministrativi
- Imprenditoria
PNI - Camera di commercio di Varese
Come gestire e conservare digitalmente i libri d'impresa
28/03/2024
- Orientamento
- Adempimenti amministrativi
- Imprenditoria

