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Mancata comunicazione al Registro imprese del domicilio digitale: attribuzione d'ufficio e conseguente sanzione

Il domicilio digitale diventa prerequisito per l'iscrizione al Registro delle imprese delle Camere di commercio e tutte le imprese già iscritte al Registro, che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio.


Coloro che non adempiono all'aggiornamento, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa, si vedranno assegnare d'ufficio dalla Camera di commercio un domicilio digitale che sarà reso disponibile tramite il Cassetto digitale dell'imprenditore.


La mancata comunicazione al Registro Imprese di un domicilio digitale valido ed attivo comporta quindi l'assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale e contemporaneamente l'irrogazione di una sanzione amministrativa, come previsto dall'art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e come indicato dall'art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro). Lo prevede l'art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito nella legge n. 120/2020.  


Le Camere di commercio stanno provvedendo al rilascio d'ufficio dei domicili digitali e, congiuntamente, all'applicazione delle relative sanzioni. Nel frattempo le imprese possono ancora comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al registro delle imprese e chiederne l'iscrizione.


Per maggiori informazioni, per verificare la regolarità della propria posizione e per scoprire come comunicare la propria PEC consulta la pagina informativa di Unioncamere. Il domicilio digitale attribuito d'ufficio è consultabile tramite il Cassetto digitale dell'imprenditore; per la modalità di consultazione è disponibile il video tutorial.

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