Cosa succede a debiti e crediti pendenti dell’azienda dopo la cancellazione dal registro delle imprese?

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Alla cancellazione dal registro delle imprese i creditori sociali insoddisfatti possono far valere i propri diritti, ecco come.

In base a quanto stabilito dalla Cassazione, la società di capitali e/o di persone si estingue nel momento in cui avviene l’iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese.
La cancellazione di una società dal registro delle imprese porta quindi all’estinzione della stessa. Ci sono tuttavia due eccezioni.
Si tratta delle ipotesi in cui la società possa essere dichiarata fallita entro un anno dalla cancellazione oppure possano essere contestati alla società debiti di natura tributaria entro 5 anni dalla cancellazione. 

I residui passivi successivi alla cancellazione sono regolamentati dall’art. 2495, comma 2, cc, in base al quale i creditori sociali possono far valere le proprie pretese nei confronti di altri soggetti (soci e/o liquidatori) a determinate condizioni. L’estinzione delle obbligazioni in capo alla società non è automatica, per assicurare la tutela dei creditori sociali ed evitare che la cancellazione dal registro delle imprese possa diventare un mezzo per eludere il pagamento dei debiti contratti nei confronti dei terzi. Questi ultimi possono vantare un’azione civile per il recupero dei loro crediti verso i soci e i liquidatori. 

Se in seguito alla cancellazione risultano crediti o i beni residui, questi possono non essere ricompresi nel bilancio finale di liquidazione. In tali casi potrebbero trasferirsi agli ex soci, in base alla quota/partecipazione che ciascun socio deteneva prima dell’estinzione e di conseguenza i creditori sociali, per poter trarre soddisfazione, potranno dunque rivalersi contro questi ultimi pro quota

Qualora invece risultassero non presenti a bilancio dei debiti sociali (sopravvenienze passive), i creditori sociali potranno agire nei confronti degli ex soci, ciascuno per la propria quota di liquidazione, o verso i liquidatori in colpa ex art. 2495, comma 2, cc.

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