Territoriale

Business model canvas e lean canvas, quale usare?

Un webinar da non perdere.

Il prossimo 20 novembre si terrà l'incontro per introdurre i partecipanti ai canvas per modellare il proprio business.

 

Per informazioni e iscrizioni:

https://www.pnud.camcom.it/index.php/nuova-impresa-formazione-e-orientamento/corsi-sni/business-model-canvas-e-lean-canvas-quale-usare

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Gio 24 Ott, 2024

Nuova opportunità per le Nuove imprese del Gal Tradizione delle terre occitane: Il bando "Start up non agricole"

Sei un aspirante imprenditore del territorio delle cinque valli occitane (es. Caraglio, Bernezzo, Borgo San dalmazzo, Busca, Dronero, Saluzzo, Cervasca, Vignolo, Villar San costanzo)? Informati su questa opportunità!

Ti segnaliamo che è stato pubblicato il nuovo bando del Gal Tradizione Terre Occitane.

L'incentivo  promuove la diffusione e il rafforzamento dell’economia locale, attraverso il sostegno per l’avviamento (start-up) di nuove attività imprenditoriali in ambito extra-agricolo nelle zone rurali del territorio.

L'agevolazione prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto pari a 25.000 euro (riconosciuto a titolo forfettario).
 I destinatari sono persone fisiche e micro imprese neo-costituite con sede operativa in Area GAL (le 5 valli occitane)

La persona fisica/Legale Rappresentante dovrà essere di età compresa tra i 18 e i 65 anni non ancora compiuti al momento della presentazione della domanda di sostegno. Inoltre il progetto dovrà aver concluso positivamente il percorso di supporto alla creazione d’impresa realizzato dalla Regione Piemonte (MIP - Mettersi in proprio). 

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Gio 24 Ott, 2024

Evento “Le competenze emotive e mentali al servizio del lavoro di squadra”

Settimo webinar del ciclo di incontri gratuiti “Intelligenza emotiva e lavoro di squadra: competenze strategiche da sviluppare”

Le competenze emotive e mentali sono la forza trainante di un team vincente. Questo incontro offre l'opportunità di scoprire gli strumenti e gli approcci oggi più efficaci per attivare al meglio l'intelligenza emotiva e mentale di ognuno e quella di squadra, migliorando la qualità della comunicazione e la collaborazione all'interno del gruppo. L’incontro, in programma martedì 5 novembre in orario 11-13, gratuito e aperto a tutti gli interessati (aspiranti imprenditori, imprese già attive, dipendenti, liberi professionisti, studenti, ecc.), è organizzato da Bergamo Sviluppo su proposta del Comitato per la Promozione dell’Imprenditorialità Femminile della Camera di commercio di Bergamo.

Iscriviti

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Gio 24 Ott, 2024

Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale: come calcolare il proprio punteggio ISA

Una scheda informativa per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni su cosa sono gli ISA, come calcolare il proprio punteggio di affidabilità fiscale e cosa fare per migliorarlo.

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale, conosciuti con l'acronimo ISA, sono stati introdotti dall'Agenzia delle Entrate nel 2018, con l'obiettivo di favorire l'emersione spontanea dei redditi e contrastare l'evasione fiscale. Si tratta di strumenti di natura informatica che, attraverso l'analisi di una serie di dati e informazioni estratti dalla dichiarazione dei redditi e da altre fonti, attribuiscono a ciascun contribuente un punteggio di affidabilità fiscale compreso tra 1 e 10.

Un punteggio ISA alto indica una maggiore probabilità che la gestione aziendale o professionale sia condotta in modo regolare e trasparente, mentre un punteggio basso può far scattare verifiche fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'applicazione degli Indici non è obbligatoria per tutti i contribuenti, ma può rivelarsi un vantaggio. Un punteggio alto può infatti consentire di accedere a misure premiali, come la riduzione dei termini di pagamento delle imposte, la fruizione di un regime di controlli fiscali semplificati o essere esonerati dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta. L’istituzione degli ISA si inserisce tra la serie di iniziative che l’Agenzia ha avviato da qualche anno con l’obiettivo di favorire una sempre più proficua collaborazione tra Fisco e contribuenti e promuovere, utilizzando anche efficaci forme di assistenza, l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

La metodologia adottata dall'AdE tiene conto di una pluralità di indicatori, riconducibili a due gruppi:

  • indicatori elementari di affidabilità - che valutano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale;

  • indicatori elementari di anomalia - che segnalano situazioni di gravi incongruenze contabili e gestionali o disallineamenti tra dati e informazioni presenti nei diversi modelli di dichiarazione, o che emergono dal confronto con banche dati esterne.

Questi indicatori si distinguono, in base al punteggio che possono assumere, in due categorie:

  • indicatori elementari che, in presenza dell’anomalia, assumono un punteggio compreso tra 1 e 5: si riferiscono alle situazioni in cui vengono rilevate situazioni anomale di carattere contabile o dichiarativo, modulate in relazione alla loro gravità. Il punteggio 1 rileva la maggiore gravità dell’anomalia, il 5 la più lieve. Tra gli indicatori elementari di questo tipo rientrano, ad esempio, quelli relativi all’incidenza degli accantonamenti e degli oneri finanziari netti e all’analisi dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti;

  • indicatori elementari che, in presenza dell’anomalia, assumono un punteggio pari a 1: si tratta di fattispecie dichiarative considerate di particolare gravità. Tra queste troviamo quelle relative all’Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili e al margine operativo lordo negativo, quelle che verificano la plausibilità economica di grandezze come l’incidenza degli ammortamenti, dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione finanziaria e la copertura delle spese per dipendente.

 

 

Compilazione

Per prima cosa andrà indicato sul frontespizio del modello il codice dell'attività, a seconda della tabella di classificazione ATECO. Oltre a quelli trasmessi attraverso le dichiarazioni fiscali, per completare la compilazione andranno inseriti ulteriori dati che la stessa Agenzia delle entrate rende disponibili e che sono stati individuati nella Nota tecnica e metodologica delle variabili precalcolate, allegata ai decreti di approvazione e di modifiche agli ISA in applicazione nei relativi periodi d’imposta.

Sanzioni e controlli

È prevista una sanzione amministrativa da 250 fino a 2mila euro per i seguenti casi:

  • omissione della comunicazione dei dati rilevanti per la formazione dell'ISA;

  • comunicazione inesatta o incompleta dei dati.

A quali contribuenti si applicano

Gli ISA si applicano agli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come "attività prevalente", attività per le quali risulta approvato un ISA e che non presentano una causa di esclusione. Con la dicitura "prevalente" s’intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi. I contribuenti quindi che esercitano più attività devono prima valutare se due o più delle attività esercitate sono comprese nello stesso ISA. In tal caso, si devono sommare i ricavi o compensi provenienti dalle attività che, seppur contraddistinte da diversi codici attività, rientrano nel campo di applicazione del medesimo ISA.

 

Quando non si applicano

Gli ISA non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente:

  • inizia o cessa l’attività, cioè si trova in condizione di non normale svolgimento dell’attività;

  • dichiara ricavi di importo superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione.

Chi è escluso

Sono invece esclusi dall’applicazione degli ISA i contribuenti che:

  • hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta;

  • hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta;

  • dichiarano ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA. Si osserva che, per gli ISA DG40U, DG50U, DG69U e DK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione degli ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del TUIR;

  • non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività;

  • si avvalgono del regime forfetario agevolato;

  • che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (si veda anche il successivo paragrafo 2.3.1); 

  • categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, da quella prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata.

Non sono applicati anche a:

  • gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa;

  • le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del TFUE (art. 101, comma 10, del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017);

  • le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del TFUE (art. 18, comma 9, del Decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017);

  • le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;

  • i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” - codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” - codice attività 49.32.20, di cui all’ISA CG72U;

  • le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA DG77U;

  • i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

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Mer 23 Ott, 2024

Cos'è il patent box, spese ammesse e benefici

Una scheda informativa sul regime fiscale agevolato che permette alle imprese di ridurre la tassazione sui redditi che derivano dall'utilizzo dei beni immateriali.

Il Patent box è un regime fiscale agevolato, dedicato alle imprese, introdotto in Italia con la Legge di Stabilità del 2015 (Legge numero 190/2014) e successivamente modificato dal Decreto Crescita nel 2019. Si inserisce nel quadro delle agevolazioni fiscali per le PMI volte a incentivare l’innovazione. Si tratta infatti di una riduzione della tassazione sui redditi che derivano dall'utilizzo, diretto o indiretto, dei beni immateriali come ad esempio:

  • brevetti industriali;

  • disegni e modelli registrati;

  • software protetti da copyright;

  • segreti industriali;

  • know-how;

  • marchi d'impresa.

La misura è stata introdotta con l'obiettivo di favorire un maggior numero di investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo e incentivare il ritorno in Italia dei beni immateriali, spesso collocati all'estero, oltre al mantenimento di quelli già presenti nel nostro Paese. Per chi invece è interessato a investire in beni strumentali, la Nuova Sabatini offre un sostegno specifico alle imprese che acquistano macchinari, attrezzature e tecnologie.

L’agevolazione è rivolta a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza, incluse le organizzazioni stabili in Italia di residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo.

Sono invece escluse:

  • le società che determinano il reddito imponibile su base catastale o secondo il regime forfettario;

  • i contribuenti in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale.

Come si calcola

L'opzione è esercitabile solo a condizione che siano svolte attività di sviluppo e ricerca. Deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta al quale si riferisce.

È valida per cinque periodi di imposta ed è irrevocabile e rinnovabile. Per coloro che vogliono, è possibile passare dal vecchio regime al nuovo seguendo le modalità stabilite dal provvedimento dell'Agenzia (testo pdf).

Benefici fiscali: maggiorazioni e incentivi

Con la nuova disciplina è consentita una maggiorazione del 110% delle spese sostenute per attività di sviluppo e ricerca con l'obiettivo di mantenere, potenziare, tutelare e accrescere il valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati, sempre ai fini delle imposte dirette e di quella regionale sulle attività produttive. Rispetto alla disciplina precedente, non sono più compresi nei beni agevolati i marchi di impresa e il c.d. know-how.

Le attività rilevanti sono:

  • ricerca industriale e sviluppo sperimentale;

  • innovazione tecnologica;

  • design e ideazione estetica;

  • tutela legale diritti sui beni immateriali.

Quali spese sono ammesse nel regime del Patent Box

Nel regime possono essere agevolate diverse categorie di spese, a patto che siano strettamente collegate alle attività di ricerca e sviluppo sui beni immateriali tutelati. In particolare, rientrano tra i costi agevolabili:

  • le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto, impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti;

  • le quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria o operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e a quelli immateriali utilizzati per lo svolgimento delle attività rilevanti;

  • le spese per consulenze e servizi equivalenti collegati alle attività rilevanti;

  • le spese per materiali, forniture e altri prodotti impiegati nelle attività rilevanti;

  • le spese collegate al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al loro rinnovo, alla loro protezione e le spese relative alle attività per la prevenzione della contraffazione e per la gestione di contenziosi finalizzati alla tutela dei diritti medesimi.

Come abbiamo detto, queste spese devono essere incluse nella dichiarazione dei redditi per ottenere l'agevolazione e godere del beneficio fiscale.

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Mer 23 Ott, 2024

Cos'è il patent box, spese ammesse e benefici

Una scheda informativa sul regime fiscale agevolato che permette alle imprese di ridurre la tassazione sui redditi che derivano dall'utilizzo dei beni immateriali.

Il Patent box è un regime fiscale agevolato, dedicato alle imprese, introdotto in Italia con la Legge di Stabilità del 2015 (Legge numero 190/2014) e successivamente modificato dal Decreto Crescita nel 2019. Si inserisce nel quadro delle agevolazioni fiscali per le PMI volte a incentivare l’innovazione. Si tratta infatti di una riduzione della tassazione sui redditi che derivano dall'utilizzo, diretto o indiretto, dei beni immateriali come ad esempio:

  • brevetti industriali;

  • disegni e modelli registrati;

  • software protetti da copyright;

  • segreti industriali;

  • know-how;

  • marchi d'impresa.

La misura è stata introdotta con l'obiettivo di favorire un maggior numero di investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo e incentivare il ritorno in Italia dei beni immateriali, spesso collocati all'estero, oltre al mantenimento di quelli già presenti nel nostro Paese. Per chi invece è interessato a investire in beni strumentali, la Nuova Sabatini offre un sostegno specifico alle imprese che acquistano macchinari, attrezzature e tecnologie.

L’agevolazione è rivolta a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza, incluse le organizzazioni stabili in Italia di residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo.

Sono invece escluse:

  • le società che determinano il reddito imponibile su base catastale o secondo il regime forfettario;

  • i contribuenti in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale.

Come si calcola

L'opzione è esercitabile solo a condizione che siano svolte attività di sviluppo e ricerca. Deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta al quale si riferisce.

È valida per cinque periodi di imposta ed è irrevocabile e rinnovabile. Per coloro che vogliono, è possibile passare dal vecchio regime al nuovo seguendo le modalità stabilite dal provvedimento dell'Agenzia (testo pdf).

Benefici fiscali: maggiorazioni e incentivi

Con la nuova disciplina è consentita una maggiorazione del 110% delle spese sostenute per attività di sviluppo e ricerca con l'obiettivo di mantenere, potenziare, tutelare e accrescere il valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati, sempre ai fini delle imposte dirette e di quella regionale sulle attività produttive. Rispetto alla disciplina precedente, non sono più compresi nei beni agevolati i marchi di impresa e il c.d. know-how.

Le attività rilevanti sono:

  • ricerca industriale e sviluppo sperimentale;

  • innovazione tecnologica;

  • design e ideazione estetica;

  • tutela legale diritti sui beni immateriali.

Quali spese sono ammesse nel regime del Patent Box

Nel regime possono essere agevolate diverse categorie di spese, a patto che siano strettamente collegate alle attività di ricerca e sviluppo sui beni immateriali tutelati. In particolare, rientrano tra i costi agevolabili:

  • le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto, impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti;

  • le quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria o operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e a quelli immateriali utilizzati per lo svolgimento delle attività rilevanti;

  • le spese per consulenze e servizi equivalenti collegati alle attività rilevanti;

  • le spese per materiali, forniture e altri prodotti impiegati nelle attività rilevanti;

  • le spese collegate al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al loro rinnovo, alla loro protezione e le spese relative alle attività per la prevenzione della contraffazione e per la gestione di contenziosi finalizzati alla tutela dei diritti medesimi.

Come abbiamo detto, queste spese devono essere incluse nella dichiarazione dei redditi per ottenere l'agevolazione e godere del beneficio fiscale.

Tipologia
Regione

Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale: come calcolare il proprio punteggio ISA

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale, conosciuti con l'acronimo ISA, sono stati introdotti dall'Agenzia delle Entrate nel 2018, con l'obiettivo di favorire l'emersione spontanea dei redditi e contrastare l'evasione fiscale. Si tratta di strumenti di natura informatica che, attraverso l'analisi di una serie di dati e informazioni estratti dalla dichiarazione dei redditi e da altre fonti, attribuiscono a ciascun contribuente un punteggio di affidabilità fiscale compreso tra 1 e 10.

Un punteggio ISA alto indica una maggiore probabilità che la gestione aziendale o professionale sia condotta in modo regolare e trasparente, mentre un punteggio basso può far scattare verifiche fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'applicazione degli Indici non è obbligatoria per tutti i contribuenti, ma può rivelarsi un vantaggio. Un punteggio alto può infatti consentire di accedere a misure premiali, come la riduzione dei termini di pagamento delle imposte, la fruizione di un regime di controlli fiscali semplificati o essere esonerati dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta. L’istituzione degli ISA si inserisce tra la serie di iniziative che l’Agenzia ha avviato da qualche anno con l’obiettivo di favorire una sempre più proficua collaborazione tra Fisco e contribuenti e promuovere, utilizzando anche efficaci forme di assistenza, l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

La metodologia adottata dall'AdE tiene conto di una pluralità di indicatori, riconducibili a due gruppi:

  • indicatori elementari di affidabilità - che valutano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale;

  • indicatori elementari di anomalia - che segnalano situazioni di gravi incongruenze contabili e gestionali o disallineamenti tra dati e informazioni presenti nei diversi modelli di dichiarazione, o che emergono dal confronto con banche dati esterne.

Questi indicatori si distinguono, in base al punteggio che possono assumere, in due categorie:

  • indicatori elementari che, in presenza dell’anomalia, assumono un punteggio compreso tra 1 e 5: si riferiscono alle situazioni in cui vengono rilevate situazioni anomale di carattere contabile o dichiarativo, modulate in relazione alla loro gravità. Il punteggio 1 rileva la maggiore gravità dell’anomalia, il 5 la più lieve. Tra gli indicatori elementari di questo tipo rientrano, ad esempio, quelli relativi all’incidenza degli accantonamenti e degli oneri finanziari netti e all’analisi dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti;

  • indicatori elementari che, in presenza dell’anomalia, assumono un punteggio pari a 1: si tratta di fattispecie dichiarative considerate di particolare gravità. Tra queste troviamo quelle relative all’Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili e al margine operativo lordo negativo, quelle che verificano la plausibilità economica di grandezze come l’incidenza degli ammortamenti, dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione finanziaria e la copertura delle spese per dipendente.

 

 

Compilazione

Per prima cosa andrà indicato sul frontespizio del modello il codice dell'attività, a seconda della tabella di classificazione ATECO. Oltre a quelli trasmessi attraverso le dichiarazioni fiscali, per completare la compilazione andranno inseriti ulteriori dati che la stessa Agenzia delle entrate rende disponibili e che sono stati individuati nella Nota tecnica e metodologica delle variabili precalcolate, allegata ai decreti di approvazione e di modifiche agli ISA in applicazione nei relativi periodi d’imposta.

Sanzioni e controlli

È prevista una sanzione amministrativa da 250 fino a 2mila euro per i seguenti casi:

  • omissione della comunicazione dei dati rilevanti per la formazione dell'ISA;

  • comunicazione inesatta o incompleta dei dati.

A quali contribuenti si applicano

Gli ISA si applicano agli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come "attività prevalente", attività per le quali risulta approvato un ISA e che non presentano una causa di esclusione. Con la dicitura "prevalente" s’intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi. I contribuenti quindi che esercitano più attività devono prima valutare se due o più delle attività esercitate sono comprese nello stesso ISA. In tal caso, si devono sommare i ricavi o compensi provenienti dalle attività che, seppur contraddistinte da diversi codici attività, rientrano nel campo di applicazione del medesimo ISA.

 

Quando non si applicano

Gli ISA non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente:

  • inizia o cessa l’attività, cioè si trova in condizione di non normale svolgimento dell’attività;

  • dichiara ricavi di importo superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione.

Chi è escluso

Sono invece esclusi dall’applicazione degli ISA i contribuenti che:

  • hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta;

  • hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta;

  • dichiarano ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA. Si osserva che, per gli ISA DG40U, DG50U, DG69U e DK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione degli ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del TUIR;

  • non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività;

  • si avvalgono del regime forfetario agevolato;

  • che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (si veda anche il successivo paragrafo 2.3.1); 

  • categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, da quella prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata.

Non sono applicati anche a:

  • gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa;

  • le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del TFUE (art. 101, comma 10, del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017);

  • le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del TFUE (art. 18, comma 9, del Decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017);

  • le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;

  • i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” - codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” - codice attività 49.32.20, di cui all’ISA CG72U;

  • le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA DG77U;

  • i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Tipologia
Regione
Tematica

Premio Impresa Ambiente 2024 – Iniziativa nazionale

Una opportunità per la tua Startup

Il Premio Impresa Ambiente, il più alto riconoscimento italiano per le imprese che si distinguono in termini di sostenibilità ambientale e responsabilità sociale, ha aperto le candidature per la sua XII edizione. Promosso dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo e Unioncamere, con il supporto di Assocamerestero e SSV – Stazione Sperimentale del Vetro, il premio mira a valorizzare le eccellenze italiane nel campo dello sviluppo sostenibile.

Un’opportunità unica per le Startup Innovative
Tra le varie categorie del premio, spicca il Premio Speciale Start-up Innovativa, dedicato alle giovani imprese che hanno sviluppato soluzioni innovative per la sostenibilità. Questa categoria offre alle startup l’opportunità di ottenere visibilità, riconoscimento e supporto per le loro idee rivoluzionarie.

Categorie del Premio
Le categorie principali del premio includono:
Miglior gestione per lo sviluppo sostenibile
Miglior prodotto o servizio per lo sviluppo sostenibile
Miglior processo/tecnologia per lo sviluppo sostenibile
Miglior cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile

Le imprese partecipanti, oltre al premio trasversale Premio Speciale Start-up Innovativa possono concorrere anche per il Premio Speciale Giovane Imprenditore e il Premio Speciale Azienda Associata Assocamerestero.

Come Partecipare
Le candidature sono aperte fino a marzo 2025, con la cerimonia di premiazione prevista per aprile 2025 a Venezia. Per maggiori dettagli e per candidarsi, visitare il sito ufficiale: Premio Impresa Ambiente https://www.premioimpresambiente.it/

Ultima modifica
Mer 23 Ott, 2024

Come aprire una start up, la guida per aspiranti imprenditori

Indicazioni e news per avviare una nuova impresa emergente, con dati aggiornati sul settore, le misure di sostegno messe in campo dal Governo. 

Per startup (o start-up) si intende un'impresa emergente, nuova o appena quotata in borsa. C’è da dire però che il significato cambia a seconda del contesto in cui viene utilizzato. Principalmente la startup è un'organizzazione temporanea, rappresenta infatti la prima fase del ciclo di vita di un'azienda, quella di avviamento. Punta sull'innovazione ed è progettata per ideare un business model ripetibile e scalabile.

Regione

Imprenditoria femminile, incentivi e bonus a fianco delle donne

Quali sono le agevolazioni e i bonus che aiutano e sostengono le imprese femminili in Italia?

Di seguito una guida aggiornata con le principali misure messe in campo dal governo per sostenere l’occupazione e l’imprenditorialità femminile.

Fondo impresa femminile

Si tratta di un incentivo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività guidate da donne attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Il Fondo è riservato alle imprese femminili di qualsiasi dimensione, già costituite o di nuova costituzione, con sede in Italia. Anche le persone fisiche possono presentare domanda per chiedere un finanziamento.

L'incentivo è rivolto a quattro tipologie di imprese femminili:

  • cooperative o società di persone (almeno il 60% di donne socie);

  • società di capitali (almeno due terzi di donne nelle quote e nei componenti degli organi di amministrazione);

  • imprese individuali;

  • lavoratrici autonome con partite IVA.

La misura aveva a disposizione circa 200 milioni di euro, di cui 160 sono risorse del Pnrr e gli altri 40 milioni sono stati stanziati dalla Legge di bilancio 2021. Al momento a seguito dell'esaurimento dei fondi dedicati, è stata disposta la chiusura dello sportello il 7 giugno 2022.

ON - Nuove imprese a tasso zero

La misura "On-Nuove imprese a tasso zero" è un incentivo che sostiene le medie e piccole imprese composte da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di tutte le età. Fa parte delle misure per l'autoimprenditorialità promosse dal Mise.

Le agevolazioni sono valide in tutto il territorio nazionale e prevedono un mix di finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto per progetti d'impresa con spese fino a 3 milioni di euro. Gli incentivi saranno valutati con procedimento a sportello, sul sito di Invitalia, a partire dalle ore 12 del 24 marzo 2022.

Ad oggi sono stati finanziati ben 982 progetti con 232 milioni di euro di agevolazioni concesse e 395 milioni di investimenti attivati.

Smart&Start

Per sostenere le startup innovative ad alto contenuto tecnologico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha introdotto l'incentivo a sportello Smart&Start, per finanziare progetti tra i 100mila e 1,5 milioni di euro. Per le startup femminili sono stati stanziati 100 milioni di risorse del Pnrr. Per le imprese costituite interamente da donne, la misura prevede un finanziamento a tasso zero del 90% delle spese ammesse, senza alcuna garanzia (per quello ordinario è pari all'80%).

Anche le persone fisiche che intendano formare una società con i requisiti di impresa femminile possono fare domanda. Il finanziamento andrà poi restituito in dieci anni a partire dal dodicesimo mese successivo all'ultima quota ricevuta.

 

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Mer 23 Ott, 2024