La fattura elettronica: quando deve essere emessa
La fattura, che può essere sia cartacea che elettronica, deve essere emessa al momento della consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. Il termine massimo per emettere la fattura è di 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, come stabilito dall'articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972.
Tuttavia, sono previste alcune deroghe, come specificato nell'articolo 21, comma 4, dello stesso decreto.
Per le cessioni di beni in cui la consegna o la spedizione è documentata da un documento di trasporto o altro documento idoneo a identificare i soggetti, effettuate nello stesso mese solare nei confronti dello stesso soggetto, è consentito emettere una sola fattura dettagliata entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni.
Per le cessioni di beni effettuate dal cessionario a un soggetto terzo attraverso il proprio cedente (triangolazione), la fattura deve essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni.
Per le prestazioni di servizi fornite a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta secondo l'articolo 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.
Infine, per le prestazioni di servizi rese a o ricevute da soggetti passivi stabiliti al di fuori dell'Unione europea, la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.
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