Divieto di lavoro nelle ore calde in 9 regioni. I lavoratori a rischio devono astenersi dalle attività nella fascia 12:30-16:00 fino al 31 agosto con temperature oltre i 30 gradi

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Le ordinanze di diverse Regioni, tra cui la Sicilia, impongono lo stop ai cantieri e alle attività a rischio in caso di rischio "alto".



Diverse le Regioni che hanno emanato ordinanze al fine di tutelare la salute dei lavoratori nel caso in cui la temperatura diventi troppo alta. Si tratta di Lombardia, Puglia, Lazio, Toscana, Molise, Abruzzo, Campania, Sicilia e Sardegna.

Il Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (d. lgs. n. 81 del 2008), disciplina l'argomento mentre negli anni successivi è stata l’Inps, tramite le sue comunicazioni, a fornire le indicazioni pratiche su come gestire la cassa integrazione dei lavoratori in caso la temperatura superi una certa soglia.

Le ordinanze regionali saranno applicate solo in caso di rischio climatico “alto”, ovvero una temperatura all’ombra superiore ai 30 gradi e una condizione di umidità relativa superiore al 70%, segnalato dagli appositi bollettini e relativamente a determinate categorie di prestatori d’opera. 
I bollettini climatici sono disponibili sul sito worklimate.it, con riferimento ai “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa”.

Le regioni impongono di astenersi dalle attività lavorative fino al 31 agosto, dalle 12:30 alle 16:00, in caso di lavorazioni che costringano all’esposizione prolungata al sole nel settore florovivaistico e nei cantieri edili. Alcune Regioni, però, hanno scelto di estendere il divieto anche ad altri ambiti lavorativi, utilizzando la generica dicitura di lavorazioni “affini” o specificando gli ambiti di applicazione:
- settore agricolo (Abruzzo, Basilicata, Molise, Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna);
- lavori usuranti in genere (Molise);
- cave (Toscana).

La mancata osservanza degli obblighi derivanti dalle ordinanze dà vita alle sanzioni previste dall’articolo 650 del codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave. I trasgressori, cioè, potranno essere sanzionati con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a euro 206. In caso di reato più grave, cioè se l’inosservanza dovesse portare a eventuali danni alla salute dei lavoratori, scatterebbero sanzioni più pesanti.

In ogni caso, l'INPS già dal 2017 puntualizza che le lavorazioni devono essere sospese in caso di temperature superiori ai 35 gradi. “Al ricorrere delle fattispecie sopra evidenziate, pertanto, possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35° seppur la temperatura reale è inferiore al predetto valore”.

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