Microcredito: cosa prevede il nuovo regolamento
Tra le principali novità, vi è l'inclusione delle società a responsabilità limitata ordinarie nella platea delle imprese ammissibili e l'aumento dell'importo massimo dei finanziamenti fino a 75.000 euro, o addirittura 100.000 euro per le Srl ordinarie.
La durata massima dei finanziamenti è estesa a dieci anni. Queste modifiche mirano a favorire l'inclusione finanziaria e sociale di coloro che hanno difficoltà di accesso al credito tradizionale.
Inoltre, il finanziamento è ora indirizzato specificamente all'avvio o all'esercizio di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa. Sono previsti servizi di assistenza e monitoraggio per i beneficiari durante l'istruttoria e il periodo di rimborso. I finanziamenti possono essere richiesti presso banche convenzionate o soggetti finanziari autorizzati.
- Modifiche alle imprese ammissibili:
- Società a responsabilità limitata ordinarie ora ammissibili.
- Revisione dei requisiti di esclusione.
- Aumento dell'importo dei finanziamenti:
- Massimo ora fino a 75.000 euro, o 100.000 euro per le Srl ordinarie.
- Limite del 10% del capitale sociale al netto delle perdite.
- Finalità del finanziamento:
- Diretto all'avvio o all'esercizio di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa.
- Elevazione della durata massima del finanziamento a dieci anni.
- Ambito soggettivo delle imprese ammesse:
- Specifica delle categorie di imprese ammesse e delle escluse.
- Destinazioni del prestito di microcredito:
- Acquisto di beni o servizi.
- Retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori.
- Corsi di formazione per migliorare le capacità professionali.
- Corsi di formazione universitaria o post-universitaria per l'inserimento nel mercato del lavoro.
- Assistenza ai beneficiari:
- Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio durante l'istruttoria e il rimborso.
- Supporto per la definizione della strategia di sviluppo e altri servizi correlati.
- Altri progetti finanziati:
- Finanziamenti per progetti di inclusione sociale e finanziaria.
- Condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale.
- Destinazione dei finanziamenti e limiti di esposizione.
- Modalità di presentazione della domanda:
- Presso banche convenzionate o soggetti finanziari autorizzati.
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