Nell'incontro SNI del 12.11.24 sulle start up innovative si è parlato di detrazioni fiscali sugli investimenti da parte dei soci che costituiscono la società.
Sull'argomento si è parlato sia degli investimenti su cui si richiede l’agevolazione al 30% per i quali è necessario attenersi alle disposizioni del decreto 7 maggio 2019 che disciplina tale incentivo e sia degli investimenti che rientrano nel cumulo “de minimis” per l’impresa beneficiaria e per i quali c'è la possibilità di chiedere una detrazione fiscale al 50% da disciplina specifica.
Mentre è assodato che tutti gli investimenti in fase di costituzione possono usufruire della detrazione al 30%, a noi risulterebbe non possibile la detrazione alternativa al 50% nel cumulo de minimis in fase di costituzione della società.
Leggendo nelle faq del Ministero, abbiamo trovato quanto segue:
https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/incentivi-fiscali-de-minimis-per-start-up-e-pmi-innovative-domande-frequenti-faq
2.1 La detrazione spetta solo sugli aumenti di capitale successivi alla costituzione societaria o si può fruire di questa anche per il conferimento iniziale di capitale sociale in start up innovativa?
L'art. 5, comma 1 del Decreto 28 dicembre 2020 sulle modalità di accesso alla detrazione in “de minimis” per investimenti in startup e PMI innovative prevede che, prima dell'investimento, l'impresa beneficiaria presenti istanza di accesso al beneficio attraverso la piattaforma informatica dedicata. Tale disposizione preclude che l'investimento effettuato in sede di costituzione societaria possa ottenere il beneficio fiscale in oggetto poiché privo del requisito di cui sopra. L'unica eccezione riguarda gli investimenti effettuati tra il primo gennaio 2020 e la data di inizio di operatività della piattaforma (1 marzo 2021), per i quali è possibile presentare istanza sulla piattaforma successivamente all'effettuazione dell'investimento.
Cosa ne pensate?