Imprenditoria Innovativa

Area tematica a cura di
Bergamo Sviluppo - Azienda Speciale Camera di commercio di Bergamo
DEFINIZIONE DI STARTUP INNOVATIVA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Secondo la Legge n. 221/2012 di conversione del Decreto Legislativo 179/2012, noto come “Decreto Crescita 2.0”, sono considerate startup innovative le imprese che hanno un alto contenuto tecnologico e forti potenzialità di crescita, e per questo vengono considerate strategiche per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale nazionale. Si tratta di società di capitali (costituite anche in forma cooperativa), che rispondono a determinati requisiti e hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. A queste caratteristiche si aggiungono quelle introdotte dalla Legge 193/2024 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”: la startup innovativa deve essere una micro, piccola o media impresa e non deve svolgere come attività prevalente quella di agenzia e di consulenza.
Ma cosa si intende per “carattere innovativo”? L’introduzione sul mercato di un prodotto/servizio nuovo, o significativamente migliorato, capace di rispondere a un bisogno o di avere un impatto positivo ed essere quindi riconosciuto come un “progresso”; l’innovazione può anche riguardare l’introduzione di nuovi processi, tecniche, organizzazione del lavoro, che abbattano i costi di produzione o aprano nuovi mercati.

NUMERI E TREND DELLE STARTUP INNOVATIVE IN ITALIA

Al termine del 2024, in Italia il numero di startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese è pari a 12.123 (in netto calo dopo il picco di agosto 2022 pari a 14.757 unità). 
La Lombardia è la regione in cui è localizzato il maggior numero di startup innovative: 3.319 unità, pari al 27,38% del totale nazionale; seguono la Campania con 1.497 unità (pari al 12,35% del totale) e il Lazio con 1.411 unità (pari all’11,64% del totale). 
A livello di densità regionale, cioè il rapporto tra il numero di startup innovative sul totale delle nuove società di capitali, al primo posto troviamo le Marche con il 4,13%, seguita dalla Lombardia con il 4,09% e dal Friuli Venezia Giulia con il 4,01%. 
A livello di distribuzione provinciale, al primo posto si colloca Milano con 2.417 imprese (pari al 19,94% del totale); seguono Roma con 1.276 unità (pari al 10,53%) e Napoli con 821 unità (pari al 6,77%). 
Tra il 2016 e il 2024 si evidenziano alcuni trend di crescita, ad esempio aumentano le startup innovative straniere (+1,4%) e femminili (+0,6%), ma in termini numerici restano prevalenti le startup giovanili, che rappresentano il 16,9% del totale. 

SETTORI DI ATTIVITÀ DELLE STARTUP INNOVATIVE IN ITALIA

Il settore produttivo prevalente è quello dei servizi alle imprese: a fine 2024 il 79,4% delle startup innovative opera in questo settore. Tra i servizi alle imprese si possono identificare alcuni cluster di innovazione: big data e internet app, biotecnologie, ecosostenibilità, ingegneria, mobile e smartphone, modellazione 3D, ricerca e sviluppo, software e internet delle cose. Seguono le imprese operanti nelle attività manifatturiere (12,9% del totale).
Tra il 2016 e il 2024 sono aumentate le imprese operanti nei settori cosiddetti high knowledge (ad alta intensità di conoscenza), cioè servizi professionali, di design, comunicazione, ricerca e sviluppo, ICT e di logistica evoluta, e nella manifattura low tech.

REQUISITI

Con le recenti modifiche introdotte dalla Legge 193/2024, la startup innovativa deve possedere tutti i seguenti requisiti obbligatori:

- essere una micro, piccola o media impresa (MPMI), classificata secondo la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003

- essere costituita da non più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda e svolgere attività d’impresa

- avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad altro valore tecnologico

- non svolgere attività prevalente di agenzia o servizi di consulenza

- avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia o in altro Stato dell’Unione Europea, ma in questo caso deve comunque avere una filiale o sede produttiva in Italia

- presentare un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro
non distribuire o aver distribuito utili

- non essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda

- non essere quotata su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.


Deve inoltre avere almeno uno di questi 3 requisiti:

- spese in ricerca e sviluppo, destinate cioè a progetti innovativi, uguali o superiori al 15% del fatturato (o del 15% dei costi della produzione qualora superiori al fatturato)

- la forza lavoro deve essere composta da almeno 2/3 di personale in possesso di laurea magistrale, oppure da 1/3 di dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori

- essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno un brevetto relativo a un’invenzione industriale, biotecnologica, semiconduttori o una nuova varietà vegetale.

ISCRIZIONE E PERMANENZA NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Se prima dell’introduzione della Legge 193/2024 la startup innovativa, dal momento della costituzione, poteva restare iscritta alla sezione speciale del Registro Imprese per un massimo di 5 anni, ora la permanenza “standard” è di un triennio. È però possibile estendere la permanenza per ulteriori 2 anni se la startup soddisfa almeno uno dei seguenti criteri aggiuntivi:

- aumento al 25% della percentuale delle spese in ricerca e sviluppo

- firma di almeno un contratto di sperimentazione con un ente pubblico

- incremento dei ricavi operativi o dell’occupazione superiori al 50% tra il secondo e il terzo anno

- costituzione di una riserva patrimoniale di oltre 50.000 euro ottenuta tramite finanziamenti convertibili, aumento di capitale a sovrapprezzo o investimenti di minoranza da parte di investitori professionali, incubatori, acceleratori certificati, investitori regolamentati, business angels o attraverso campagne di equity crowdfunding su piattaforme autorizzate, accompagnata da un incremento del 20% delle spese in ricerca e sviluppo

- ottenimento di almeno un brevetto.


La durata è estesa per ulteriori 2 anni (con la possibilità di prolungare tale periodo fino a 4 anni complessivi), se la startup sta attraversando una fase di scale-up, cioè se passa da impresa emergente a realtà scalabile e in rapida crescita, e se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- un aumento di capitale a sovrapprezzo effettuato da un Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), con un importo superiore a 1 milione di euro per ogni periodo di estensione

- un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa di oltre il 100% annuo.

ITER PER LA COSTITUZIONE

L’aspirante imprenditore deve compiere i seguenti passi:

  1. predisporre l’atto costitutivo e lo statuto, documenti che regolano il funzionamento della startup innovativa e i rapporti tra i soci. Nello specifico l’atto costitutivo è il documento con cui si verbalizza la costituzione e contiene le informazioni sulla società e sui soci (es. denominazione della società, conferimenti dei soci, importo del capitale sociale, dati dei soci e degli amministratori). Lo statuto, invece, disciplina l’organizzazione societaria e contiene le regole sull’amministrazione, sull’assemblea, sulla vendita delle quote, ecc. Questi documenti vengono di solito redatti dal notaio, eventualmente in collaborazione con il commercialista/Organizzazione di categoria

  2. ottenere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della società, che ha un valore legale simile a quello di una raccomandata con ricevuta di ritorno; anche gli amministratori devono avere la PEC

  3. richiedere l’attribuzione del codice fiscale e partita IVA della società

  4. versare il capitale sociale, cioè il patrimonio iniziale della società: prima di costituire la startup, ogni socio deve versare la propria quota. Il capitale sociale deve essere versato per almeno il 25% in caso di società con più di un socio (il 100% se socio unico)

  5. costituire una società di capitali: per questo adempimento è necessario l’intervento di un notaio, il quale provvede a iscrivere la società (come inattiva) al Registro delle Imprese della Camera di commercio dove è la sede legale

  6. iscrivere la società nella sezione speciale delle startup innovative del Registro delle Imprese della Camera di commercio dove ha sede l’attività: con questo passaggio la startup viene ufficialmente creata e ottiene la qualifica di società innovativa. Per procedere all’iscrizione sono necessari:
    •    firma digitale dell'amministratore unico o presidente del CdA: consente di firmare un documento informatico con gli stessi effetti di una firma tradizionale
    •    documenti aggiuntivi con cui si certifica che la società rispetta tutti i requisiti di innovatività.

  7. dichiarare l’inizio dell’attività: l’avvio dello svolgimento dell’attività è generalmente non contestuale alla costituzione

Gli adempimenti 5-6-7 sono da effettuare esclusivamente in modalità telematica a cura di professionisti (notaio e commercialista) e Organizzazioni di categoria.

VANTAGGI E AGEVOLAZIONI PER LE STARTUP

Le startup innovative godono di un’ampia gamma di agevolazioni, ecco le principali:

- abbattimento degli oneri per l’avvio d’impresa: sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per qualsiasi adempimento da effettuare presso il Registro delle Imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di commercio

- disciplina del lavoro tagliata su misura: potranno assumere personale con contratti a tempo determinato derogando ai limiti temporali previsti dalla legge in vigore

- piani di incentivazione in equity: potranno remunerare i propri collaboratori con stock option e i fornitori di servizi esterni (es. avvocati e commercialisti) attraverso schemi di work for equity

- introduzione di incentivi fiscali: è prevista una detrazione fiscale destinata alle persone fisiche e giuridiche che investono nel capitale di rischio di startup innovative. Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento “de minimis”

- possibilità di utilizzare lo strumento del crowdfunding per raccogliere capitali tramite piattaforme online autorizzate da Consob (autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari)

- accesso semplificato, gratuito e diretto, al Fondo Centrale di Garanzia: è il fondo governativo che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari 

- sostegno nel processo di internazionalizzazione da parte dell’Agenzia ICE: il sostegno include l’assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, la possibilità di partecipare gratuitamente alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l’attività volta a favorire l’incontro delle startup innovative con potenziali investitori 

- fail-fast: sono state introdotte procedure per rendere più rapido e meno gravoso il processo che si mette in moto nel caso in cui la startup innovativa non funzioni, esonerandola dalle procedure di fallimento

- facilitazioni nel ripianamento delle perdite: godono, in caso di perdite sistematiche, di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale 

- possibilità di accedere all’agevolazione Smart&Start (www.invitalia.it)

NUOVO REGIME AGEVOLATIVO PER GLI INVESTITORI

La nuova Legge sulla Concorrenza e la Legge n. 162/2024 (conosciuta come Legge Centemero) hanno introdotto importanti agevolazioni per favorire investimenti privati e istituzionali nelle startup e PMI innovative, tra cui:

- l’aumento della percentuale di detrazione IRPEF, dal 50% al 65%, per investimenti nel capitale sociale delle startup innovative, a condizione che rientrino nei limiti previsti dal regime de minimis; nel caso di incapienza del contribuente, la detrazione viene trasformata in credito d’imposta trasferibile sugli esercizi successivi

- la possibilità per gli incubatori e acceleratori certificati di beneficiare di un credito d’imposta pari all’8% dell’importo investito, fino a un massimo di 500mila euro annui, con l’obbligo di mantenere l’investimento per almeno tre anni, incentivando così il loro coinvolgimento nel finanziamento e nella crescita delle startup

- l’esenzione delle plusvalenze (capital gain) derivanti dalla cessione di quote in startup innovative, purché rispettino specifiche condizioni (come la durata della partecipazione di almeno 3 anni)

- l’innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite del patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SIS).

 

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