Disposizioni in materia di start-up innovative - Nuove regole 2025
L’articolo 28 della legge sulla concorrenza “Modifiche alla definizione di start-up innovativa” interviene sulla disciplina della start-up innovativa. In particolare:
1. introduce ulteriori requisiti qualificanti il concetto di start-up innovativa: deve essere una micro, piccola o media impresa (MPMI), come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE;
2. nell’ambito del requisito secondo cui la start-up innovativa debba avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, la stessa non deve svolgere attività prevalente di agenzia e consulenza;
3. la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese, dopo la conclusione del terzo anno, è consentita fino a complessivi cinque anni dalla data di iscrizione nella medesima sezione speciale, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) incremento al 25 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
b) stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 158, comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
c) registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, o dell'occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno;
d) costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l'ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business Angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite dal comma 2, lettera h), numero 1);
e) ottenimento di almeno un brevetto.
Il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese di può essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di "scale-up", ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:
a) aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
b) incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 100 per cento annuo.
L’articolo 29 “Disposizione transitoria concernente la definizione di start-up innovativa” dispone per le start up già iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della presente legge il diritto di permanervi oltre il terzo anno a condizione che il raggiungimento dei requisiti introdotti dall'articolo 28 della presente legge, avvenga:
a) in caso di start-up iscritte nel registro da oltre diciotto mesi, entro dodici mesi dalla scadenza del terzo anno;
b) in caso di start-up iscritte nel registro da meno di diciotto mesi, entro sei mesi dalla predetta scadenza.
Per leggere la LEGGE 16 dicembre 2024, n. 193 clicca qui
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