La norma interviene su due piani: - su quello definitorio: consente l’utilizzo delle parole “terme", "termale", "acqua termale", "fango termale", "idrotermale", "stazione idrominerale", "thermae" in presenza di stabilimenti termali a prescindere dalla erogazione di “cure” (mentre secondo la precedente disciplina tali termini potevano essere utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie aventi efficacia terapeutica). - sulla parte sanzionatoria: viene integrata la sanzione aggiuntiva della sospensione dell’attività in caso di violazione dell’uso pubblicitario (finora era prevista solo la sanzione pecuniaria).