Nasce l’impresa giovanile agricola - al via il ricambio generazionale
“Impresa giovanile agricola” e “Giovane imprenditore agricolo” indicano imprese, in qualsiasi forma costituite, ovvero singoli imprenditori, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, in cui, devono possedere tra i diciotto e i quaranta anni:
La legge n. 36/2024, dopo aver definito e chiarito, all’articolo 2, le nuove figure di “impresa giovanile agricola” e di “giovane imprenditore agricolo” (vedi articolo “Nasce l’impresa giovanile agricola – 1, al via il ricambio generazionale”), disciplina, rispettivamente, nell’articolo 4 e 5, e negli articoli 6 e 7, gli incentivi, specie fiscali, destinati all’insediamento e alla permanenza dei giovani in agricoltura, come di seguito elencati:
articolo 4, reca disposizioni in materia di regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura
articolo 5, introduce agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici
articolo 6, prevede un credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione
articolo 7, reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate.
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