Fondo eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare: misura “giovani diplomati”

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Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha pubblicato il decreto 24 gennaio 2024 di attuazione del Decreto ministeriale n° 538507 del 21 ottobre 2022 recante la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del “Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano”.

Sono ammissibili le spese relative alla remunerazione lorda relativa all’inserimento nell’impresa, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere presentate dai soggetti ammissibili esclusivamente a mezzo della piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 10.00 del 1° marzo 2024 e fino alle ore 10.00 del 30 aprile 2024. 

I giovani diplomati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore presso un Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera (IPSEOA) da non oltre 5 anni dalla data di sottoscrizione del suddetto contratto di apprendistato;

b) non aver compiuto, alla data di sottoscrizione del suddetto contratto di apprendistato, i trenta anni di età.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del D.M. 21 ottobre 2022. Nello specifico:

a) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 (“Ristorazione con somministrazione”): siano regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del D.M. 21 ottobre 2022 o, alternativamente, abbiano acquistato, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del D.M. 21 ottobre 2022, prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;

b) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 (“Gelaterie e pasticcerie”) e dal codice ATECO 10.71.20 (“Produzione di pasticceria fresca”): siano regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del D.M. 21 ottobre 2022 o, alternativamente, abbiano acquistato, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del D.M. 21 ottobre 2022, prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo.

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